Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8333 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7698-2009 proposto da:

NUOVA BASSANI S.R.L. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato Sig. B.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO

LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TADDEO

ANDREA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE Soc. Coop. A R.L. (OMISSIS), in persona

del procuratore Dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI

MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERCOLANI

LUCA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 268/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 23/1/2007, depositata il 11/02/2008

R.G.N. 1373/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI; udito l’Avvocato MATTICOLI

MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) F.P., elettricista alle dipendenze della società O.E.M.A si recava nel capannone della società Nuova Bassani s.r.l. per riparare un guasto ad uno dei carriponte ivi istallati. Mentre si trovava nella gabbia di un carriponte, un dipendente, con errata manovra ne determinava uno sbilanciamento che causava lesioni al F..

Con citazione del marzo aprile 1993 il F. conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì il legale rappresentante della Nuova Bassani e l’autore della errata manovra S.A. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni quantificati in L. 229 milioni circa. Si costituivano i convenuti e contestavano il fondamento delle domande. La società Nuova Bassani interveniva adesivamente e chiamava in lite la società Oema, appaltatrice della manutenzione, e la Cattolica assicurazioni presso cui era assicurata. Interveniva in lite la Inail esercitando domanda di regresso. La Oema si costituiva contestando la chiamata e chiamava a sua volta in garanzia la Toro assicurazioni, che si costituiva. La lite era istruita con prove orali e CTU medico legale.

2. Il Tribunale di Forlì con sentenza del 16 maggio 2002 accoglieva la domanda dello infortunato F. nei confronti dei convenuti e liquidava il danno ai valori attuali riconoscendo all’Inail i diritti di surroga accogliendo la domanda di garanzia della Bassani verso la Cattolica e rigettando la domanda proposta contro la Oema.

3. Contro la decisione proponeva appello la soc. Bassani deducendo cinque motivi di censura, sostenendo che la Cattolica andava condannata per malagestio. Un autonomo appello era proposto dalla assicuratrice Cattolica nei confronti della parti lese e dello Inail.

Ad entrambi i gravami resistevano le controparti, eccezion fatta per le parti costituite.

4. La Corte di appello di BOLOGNA con sentenza del 11 febbraio 2008, in parziale accoglimento dello appello della soc. Nuova Bassani, condannava la assicuratrice Cattolica a rimborsare all’appellante la somma di Euro 19.679,97 oltre interessi dalla data del 16 maggio 2002; respinge l’appello incidentale della Cattolica, compensa per la metà le spese tra la Cattolica e Nuova Bassani, ponendo a carico della Cattolica l’altra metà: condanna la Cattolica a rifondere le spese del grado alle parti costituite -liquidate come in dispositivo.

5. Contro la decisione ricorre la Nuova Bassani deducendo tre motivi di censura, resiste la Assicuratrice con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi espositiva, ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in procedendo – in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia sui principali motivi di appello, come riassunto nei due quesiti proposti a ff. 11 dove nel primo quesito sì sostiene la tesi della omessa pronuncia sul punto della condanna della assicurazione oltre il limite del massimale, e nel secondo motivo si sostiene che la domanda proposta contro lo assicuratore includeva non solo il massimale vigente alla data dello incidente ma per il periodo successivo anche la rivalutazione monetaria e gli interessi di polizza.

Nel secondo motivo si deduce error in iudicando in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3 sostenendosi nei due quesiti di diritto – a ff.

21 del ricorso – che in tema di assicurazione della responsabilità civile, al di fuori della RCA, non è consentito al giudice considerare di ufficio la limitazione contrattuale nei termini del massimale, senza una espressa eccezione della parte che se ne avvantaggia, e nel secondo motivo deducendosi come dovuti per il ritardato adempimento i crediti accessori per rivalutazione ed interessi.

Nel terzo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione sostenendosi la insufficienza della liquidazione in valuta “del tempo del sinistro” assommava a Euro 232.077.11, non essendo comprensibili le ragioni di tale ridotta liquidazione.

6.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I tre motivi sono tutti inammissibili in quanto manca il momento della sìntesi descrittiva relativa al fatto controverso che è quello di una responsabilità contrattuale da inadempimento, mentre ancora nelle conclusioni riprodotte in appello tale enunciazione non risultava proposta, se non nella richiesta di condanna della assicurazione a tenere indenne la Bersani da qualsiasi esborso per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi di mora. Sul punto le tre censure introducono un nuovo inammissibile tema decidendi e non impugnano la chiara ratio decidendi della Corte di appello, espressa a ff 23 e 24 della motivazione, là dove si esclude che sia stato dimostrato il colpevole ritardo dello assicuratore in danno dello assicurato per la gestione della lite, che era problematica dal punto di vista della ricostruzione dello incidente sul lavoro.

Nessuna sottovalutazione del danno risulta verificata, essendo congrua la indicazione delle somme date a ff 23 della motivazione, che considerano quanto di spettanza dallo infortunato e quanto di spettanza all’ente previdenziale.

Appare evidente l’interesse dello assicurato alla condanna dello assicuratore oltre i limiti del massimale, ma tale interesse doveva tradursi in una precisa domanda da porsi sin nello atto introduttivo.

AL RIGETTO del ricorso segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore della Cattolica assicurazioni, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Nuova Bassani s.r.l. a rifondere a Cattolica assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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