Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8333 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 08/04/2010), n.8333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7087-2006 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE A. MANZONI
24/B, presso lo studio dell’avvocato MAGISTRI ALBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato CALI’ CARMELO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,
presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA, LA PECCERELLA LUIGI,
che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar
CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 22/02/06 rep. n. 70138;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 22/01/2005 R.G.N. 450/02;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI MARCO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione,
visto l’art. 375 c.p.c., riunita in camera di consiglio, rigetti il
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor P.S., conducente di linea presso la A.M.T. di (OMISSIS), ha convenuto in giudizio l’inail contestando le determinazioni dell’istituto assicuratore riguardo ai danni riportati a causa di un infortunio sul lavoro del (OMISSIS).
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo un periodo più lungo di invalidità temporanea. Nel secondo grado di giudizio la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente l’impugnazione del P. sul punto relativo alla condanna dell’Inail alle spese sanitarie sopportate dall’assicurato.
Quest’ultimo ha proposto, in termine, ricorso per cassazione, con un motivo.
L’Istituto assicuratore ha resistito, in termine, con controricorso.
Il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale che, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto che la Corte, provvedendo in camera di consiglio, lo rigettasse per manifesta infondatezza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell’unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Contesta le conclusioni del CTU che erano state recepite dal giudice di appello, e specificamente la determinazione relativa alla misura percentuale di danno permanente. Il ricorrente sostiene, inoltre, che anche per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 la liquidazione dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro doveva essere operata sostituendo al tradizionale criterio fondato alla perdita della capacità lavorativa il nuovo criterio basato unicamente sulla menomazione della salute e dell’integrità psico-fisica del soggetto.
2. Il ricorso è infondato.
Le censure proposte sono inammissibili perchè del tutto generiche.
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il ricorrente non ha specificato alcuna ragione giuridica nè alcun elemento normativo in base al quale secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo Unico i postumi residuati al ricorrente dovrebbero essere valutati in misura superiore alla percentuale minima di indennizzabilità. Nè possono applicarsi i nuovi criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 308 del 2000, perchè valgono soltanto per il futuro, mentre l’infortunio da cui discendono i postumi residuati al signor P.S. si era verificato in precedenza.
Nè sussiste il lamentato vizio di motivazione, perchè quella della Corte d’Appello di Catania appare del tutto corretta e completa, e non viene scalfita dalle critiche generiche del ricorrente.
3. Il ricorso dunque è infondato e non può che essere rigettato.
Dato che il giudizio è stato proposto nel 1998, prima che il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. venisse modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, la norma si applica nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l’assicurata ora ricorrente non può essere assoggettato all’onere delle spese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010