Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8333 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. I, 04/04/2018, (ud. 13/10/2017, dep.04/04/2018),  n. 8333

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado su gravame della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha respinto la domanda del sig. O.R. di risoluzione, per inadempimento degli obblighi di informazione e trasparenza della banca, del contratto con cui questa gli aveva erogato un finanziamento finalizzato all’acquisto di quote di fondi d’investimento gestiti da una società controllata dalla stessa banca, che le tratteneva in pegno a garanzia del rimborso del finanziamento: operazione risoltasi, a causa del cattivo andamento dei fondi acquistati, in una perdita per il cliente, della quale questi chiedeva quindi il rimborso.

La Corte ha confermato l’inadempimento, da parte della banca, a tutti gli obblighi di informazione su di essa gravanti quale intermediaria, ai sensi dell’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, essendosi limitata a consegnare al cliente un documento sui rischi generali, senza aggiungere le informazioni sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sarebbe stata necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento; nonchè all’obbligo informativo concernente il conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 27 reg. cit., essendo oggetto dell’investimento fondi emessi e gestiti da società del medesimo gruppo bancario. Tuttavia ha escluso la sussistenza del requisito della gravità dell’inadempimento idonea a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., essendo i prodotti finanziari negoziati adeguati al profilo del cliente, del quale era appurata la elevata propensione al rischio e la buona conoscenza del mercato finanziario; sicchè doveva ritenersi, “secondo un principio di normalità”, che, nonostante l’assenza di precise informazioni sui prodotti acquistati, il sig. O. avrebbe comunque ordinato l’esecuzione dell’investimento di cui trattasi, con conseguente non configurabilità di un danno risarcibile causalmente collegato all’inadempimento della banca.

Tanto la Corte ha statuito dopo aver disatteso le eccezioni:

– di litispendenza, ribadita dall’appellante in relazione ad altra precedente causa tra le medesime parti e avente ad oggetto il medesimo contratto, sul rilievo che nel giudizio in corso l’attore aveva abbandonato già in limine litis le domande di nullità e annullamento del contratto proposte nel primo giudizio;

– di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, proposta dall’attore soltanto con la memoria di replica ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 6e senza allegazione dell’inadempimento del contratto – quadro, osservando che, con la richiesta di risoluzione, l’attore si era limitato a rivestire di diversa forma giuridica la medesima doglianza spiegata con l’atto introduttivo del giudizio in punto di violazione dei doveri di informazione, e che non era necessaria alcuna allegazione di inadempimenti del contratto-quadro, essendo sufficiente a sostenere la pretesa attorea la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla banca in relazione alla specifica operazione posta in essere, costituita dal finanziamento, dall’acquisto delle quote di fondi e dalla costituzione in pegno delle medesime.

Il sig. O. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha resistito la banca intimata con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello, concentrandosi sulla questione del danno risarcibile, abbia mancato di considerare che il rimborso delle somme investite in perdita dal ricorrente era dovuto quale conseguenza meramente restitutoria – non già risarcitoria – della invocata risoluzione del contratto; presupposto della quale è la gravità dell’inadempimento, su cui in effetti la Corte nulla ha argomentato. Ha, infatti, ingiustificatamente svalutato la pur accertata totale omissione di ogni doverosa informazione sulle caratteristiche della specifica operazione posta in essere, sull’assunto che il cliente si sarebbe comunque regolato alla stessa maniera quand’anche avesse ricevuto le informazioni cui aveva diritto; assunto invece illogico e illegittimo, dato che le informazioni sulle caratteristiche dell’operazione specifica che ci si accinge a compiere servono appunto a consentire al cliente di determinarsi consapevolmente nella scelta.

1.1. Il motivo è fondato.

Nel ragionamento della Corte d’appello si nota, invero, una certa confusione tra i piani – da tenere invece distinti, come giustamente chiede il ricorrente – della gravità dell’inadempimento (rilevante ai fini della risoluzione contrattuale) e del danno risarcibile (che è indipendente dalla risoluzione). Tuttavia, al netto di ciò, il senso del ragionamento può sintetizzarsi nei seguenti termini: l’inadempimento della banca ai propri obblighi informativi non è grave perchè non ha inciso sull’interesse della controparte (rilevante ai sensi dell’art. 1455 c.c.), com’è dimostrato dal fatto che il cliente si sarebbe comunque determinato a compiere l’operazione anche se la banca avesse adempiuto a quegli obblighi, dato che si trattava di un’operazione adeguata al suo profilo di rischio ed egli aveva un buona conoscenza del mercato finanziario.

Sennonchè è evidente che sia l’adeguatezza al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto.

Che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite.

Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere. Diversamente potrebbe dirsi nel caso in cui non si parli di generica conoscenza del mercato, bensì di conoscenza personale (ossia non fornita dall’intermediario) delle caratteristiche dello specifico prodotto in questione, ma non è questo che afferma la Corte d’appello.

Poichè, dunque, tutti gli indizi valorizzati nella sentenza impugnata sono totalmente privi di attitudine inferenziale della conseguenza tratta dalla Corte d’appello, deve concludersi che detta conseguenza – cioè che il sig. O., anche se fosse stato informato, avrebbe ugualmente sottoscritto il contratto – è giustificata con una motivazione solo apparente (cfr., per tutte, Cass. 24/10/2000, n. 13984) e dunque è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (anche nella versione, qui applicabile ratione temporis, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134: cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Espunto dal ragionamento tale passaggio, la valutazione di scarsa gravità dell’inadempimento della banca, effettuata dalla Corte d’appello, è insostenibile in diritto, atteso il rilievo essenziale del dovere di informazione che l’intermediario ha nei confronti di tutti gli investitori, senza alcuna distinzione – non prevista da alcuna norma, nè del resto giustificabile secondo i principi – in base alla loro propensione al rischio.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 112 e 88 c.p.c., si censura il rigetto dell’eccezione di litispendenza osservando che “la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità delle domande perchè contraddittorie e poste in violazione del principio di lealtà processuale, e/o la nullità della sentenza per abuso del processo”.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè non è dato comprendere l’attinenza dei rilievi sopra trascritti con la questione della litispendenza, oggetto della statuizione censurata.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, e dell’art. 112 c.p.c., si censura il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, contestando che con essa fosse stata proposta soltanto una diversa qualificazione dei fatti già dedotti, dato che era stato invece integrato il petitum, e sottolineando l’autonomia dell’operazione di investimento conclusa rispetto al contratto quadro.

3.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla integrazione del petitum, va osservato che – pur non potendo confermarsi che si sia trattato soltanto di riqualificazione giuridica dei medesimi fatti, come affermato nella motivazione della sentenza impugnata, la quale va pertanto corrette sul punto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., – questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nel rito societario già disciplinato dal D.Lgs. n. 5 del 2003, la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta lite o sia ad essa collegata (Cass. 19/01/2016, n. 816; 26/01/2016, n. 1368).

Quanto alla mancata estensione della domanda di risoluzione al contratto quadro, la sottolineatura dell’autonomia, rispetto ad esso, della specifica operazione conclusa, non è idonea scalfire, ma anzi sembra rafforzare la statuizione della Corte d’appello secondo cui di tale estensione non vi era bisogno essendo sufficiente la risoluzione dell’operazione di investimento.

4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 23 t.u.f. e dell’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, anche in relazione agli artt. 1218 e 2043 c.c., si deduce che l’attore era venuto meno all’onere di specificare quali informazioni la banca avesse omesso di fornirgli e che il solo inadempimento rilevante è quello che abbia causato dei danni, che la Corte d’appello nella specie ha invece escluso.

4.1. Il motivo è inammissibile nella prima parte, relativa al dedotto onere di specificazione delle informazioni mancate, essendo sollevata una questione nuova (nè la sentenza impugnata, nè lo stesso ricorso ne menzionano la deduzione nei gradi di merito); nella seconda parte è assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata, conseguente all’accoglimento del ricorso principale, a proposito appunto della dannosità dell’inadempimento della banca.

5. In conclusione il ricorso principale va accolto e il ricorso incidentale rigettato. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame sul punto relativo alla gravità dell’inadempimento ai fini della invocata risoluzione contrattuale.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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