Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8332 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23842-2014 proposto da:

B.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAMMINII MINUTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIA SCHIAFFINO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE in persona dei curatori

Dott. P.L. e Dott. A.M., domiciliato ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARELLI PAOLO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato GIULIA SCHIAFFINO;

udito l’Avvocato RAFFAELE CARDILLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renaro, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Attiva s.p.a. (già Cosecon s.p.a.) convenne in giudizio B.U. innanzi al Tribunale di Padova chiedendo la condanna al risarcimento del danno per essere stata chiamata in qualità di fideiussore a rispondere del debito verso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di Star Recycling s.r.l., società controllata da Trasporti Ecologici s.r.l.. Espose in particolare parte attrice quanto segue. In data 20 gennaio 2006 fra l’attrice e la convenuta era stato sottoscritto contratto preliminare con cui la seconda si impegnava a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Trasporti Ecologici, mentre la società attrice si obbligava a cedere alla controparte parte della sua quota di partecipazione in Trasporti Ecologici, con obbligo di cessione da parte della B. di un numero di titoli obbligazionari emessi da Cosecon del valore nominale pari al valore della partecipazione da acquistare. L’art. 14 di tale contratto prevedeva l’impegno di B.U. di “porre in essere ogni atto e/o comportamento necessario ed idoneo a ridurre in capo a Cosecon s.p.a., proporzionalmente alla diminuzione della partecipazione della stessa al capitale sociale di Trasporti Ecologici s.r.l., gli obblighi fideiussori e comunque le garanzie prestate verso terzi, ed in particolar modo verso le banche, assunti dalla stessa a favore di Trasporti Ecologici s.r.l.”. Tale previsione contrattuale riguardava le garanzie date da Cosecon in favore delle due società controllate da Trasporti Ecologici, e cioè Star Recycling s.r.l. e Centro Riciclo Monselice s.r.l.. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la B. al pagamento della somma di Euro 1.324.000,57.

3. Avverso detta sentenza propose appello B.U.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 20 febbraio 2014 la cene d’appello di Venezia rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che infondato era il motivo di appello afferente la mancata riproposizione nel contratto definitivo dell’obbligo di cui all’art. 14 perchè il preliminare del 20 gennaio 2006 prevedeva una serie di impegni da ottemperarsi in via gradata e di carattere prodromico rispetto all’atto pubblico di trasferimento delle quote sociali, atto che fissò la conclusione delle varie operazioni preliminari, mentre gli altri impegni vennero assunti nel parallelo atto sottoscritto lo stesso giorno (20 aprile 2006), con cui vennero apportate alcune modifiche al preliminare e con conferma degli altri obblighi ivi assunti. Aggiunse il giudice di appello che la lettera dell’art. 14, così come collocata nell’ambito contrattuale ed alla luce dei vari affari connessi, non era tale da far emergere in maniera inequivoca l’effettiva volontà delle parti e che determinante per escludere che l’impegno avesse ad oggetto la sola Trasporti Ecologici era la circostanza che al momento della conclusione dell’accordo Cosacon non aveva rilasciato garanzie per Trasporti Ecologici, ma solo per le due società controllate (nè poteva ipotizzarsi un errore perchè la stessa formula era stata adoperata in altri atti). Osservò inoltre la corte territoriale che la B., in quanto dipendente della Trasporti Ecologici (gestita dal gruppo familiare B.) ed amministratrice di Star Recycling, era conscia della situazione delle garanzie prestate e che era del tutto logico che, acquisendo la maggioranza delle quote di Trasporti Ecologici e quindi delle società controllate, avesse assunto l’obbligo di diminuire proporzionalmente le garanzie concesse da Cosecon per le controllate. Osservò ancora che, anche a voler ritenere insufficienti i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., comunque avrebbe trovato applicazione l’art. 1367 perchè l’inesistenza di garanzie in favore di Trasporti Ecologici avrebbe comportato la mancanza di effetti della clausola per un’erronea formalizzazione della stessa. Infine, circa il motivo di appello secondo cui Attiva s.p.a. non avrebbe subito alcun danno grazie all’intervento del socio delle due controllate Ecostab che avrebbe trasferito a Cosecon senza erogazione di denaro il pacchetto azionario P.S.A., affermò la Corte che si trattava di motivo inammissibile, come inammissibili erano i documenti prodotti a sostegno, perchè relativo a questione mai prospettata in primo grado.

5. Ha proposto ricorso per cassazione B.U. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento Attiva s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1321 c.c. e ss. e art. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva la ricorrente che il negozio di trasferimento delle partecipazioni in quanto contratto definitivo, che non richiama l’art. 14 dell’accordo del 20 gennaio 2006, è l’unica fonte di diritti e obblighi e che l’atto parallelo del 20 aprile 2006 è una modifica del preliminare cui è succeduto il contratto definitivo. Aggiunge che, anche ove si voglia qualificare la scrittura del (OMISSIS) atto parallelo, essa non riporta in alcun punto l’espressa sopravvivenza delle condizioni del preliminare rispetto al contratto definitivo.

1.1. Il motivo è inammissibile. Con la censura si denuncia la violazione del principio di diritto secondo cui il contratto preliminare risulta superato da quello definitivo, salva l’espressa previsione di sopravvivenza del preliminare stesso. Il giudice di merito non ha però accertato che l’impegno relativo all’assunzione delle garanzie avesse natura di contratto preliminare. Secondo quanto accertato dalla corte territoriale l’accordo del (OMISSIS) prevedeva una serie di impegni da ottemperarsi in via gradata e di carattere prodromico rispetto all’atto pubblico di trasferimento delle quote sociali. L’esecuzione dell’accordo di cui all’art. 14 non coincideva quindi con il negozio di trasferimento delle quote sociali, benchè fosse strumentale a quest’ultimo. Il giudice di appello ha inoltre accertato che l’impegno relativo alle garanzie era stato confermato nell’atto del (OMISSIS), dal giudice di merito definito “parallelo” in quanto non destinato ad essere assorbito nel negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali. La denuncia di violazione di legge muove pertanto da un presupposto di fatto che non corrisponde a quanto accertato dal giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1367 ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, ove il dato letterale riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti, come nel caso di specie, il giudice deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può accedere ai criteri ermeneutici sussidiari e che, come si evince dalla Delib. 19 aprile 2006 del consiglio di amministrazione di Cosecon, se il prezzo di cessione fosse stato pattuito in ragione dello sgravio della garanzie prestate sarebbe stato inferiore. Aggiunge che il ragionamento del giudice di merito è affetto da illogicità sia perchè mira ad un equilibrio degli interessi sulla base di un personale apprezzamento sia perchè in un primo momento nega l’erroneità della formula e poi in un secondo momento fa applicazione del principio di conservazione del contratto per un’erronea formalizzazione della clausola, laddove il principio di conservazione non consente un significato diverso da quello letterale.

2.1 Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che la lettera dell’art. 14, così come collocata nell’ambito contrattuale ed alla luce della complessiva operazione economica, non era tale da far emergere in maniera inequivoca l’effettiva volontà delle parti. Secondo la corte territoriale il tenore letterale della disposizione negoziale non è quindi tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola. La censura in termini di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto anche in questo caso, come per il motivo precedente, muove da un presupposto di fatto che non corrisponde a quanto accertato dal giudice di merito. Quanto al resto la censura mira alla rivisitazione del merito, facendo riferimento alla Delib. 19 aprile 2006 del consiglio di amministrazione di Cosecon, o alla denuncia del vizio d’illogicità della motivazione, che è tipologia di vizio non più contemplata dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infine l’applicazione del principio di conservazione del contratto da parte del giudice di merito è soltanto ipotetica e ad abundantiam, e quindi priva di effetti giuridici. La censura sul punto è perciò inammissibile per carenza di interesse (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha censurato la produzione documentale come tardiva e quindi inammissibile, laddove invece doveva valutare l’ammissibilità della produzione sotto il profilo della sua indispensabilità.

3.1. Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi la quale non è nel senso dell’inammissibilità per tardività della produzione documentale, ma è nel senso dell’inammissibilità perchè inammissibile, in quanto nuovo, era il motivo di appello al cui supporto era destinata la produzione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 17.200,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il giorno 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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