Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8332 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20146-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA CATANZARO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2014 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Regionale della Calabria n. 25/2/14 depositata il 14.1.2014, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2020 dal relatore, cons. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Catanzaro proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per omesso o insufficiente pagamento IVA anno 2007.

– Per resistere al ricorso si costituiva l’Agenzia delle Entrate, mentre non si costituiva il concessionario per la riscossione, Equitalia Sud spa.

– L’adita commissione tributaria provinciale di Catanzaro pronunciava sentenza con cui rigettava il ricorso per le ragioni come trascritte nella sentenza impugnata e che di seguito si riassumono “…la cartella è impugnabile per vizi propri della stessa i quali non sussistono essendo la cartella predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, non solo ma, con specifico riguardo alla motivazione l’ordinanza n. 16893 del 4.8.2011 della Corte di Cassazione tornando ad occuparsi della motivazione della cartella di pagamento afferma che la stessa non è necessaria allorquando la pretesa impositiva scaturisca – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per le imposte dirette o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in materia di IVA- direttamente dalla liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente”.

– Avverso detta sentenza proponeva appello il Consorzio che deduceva la insufficiente motivazione e riproponeva le eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dalla CTP.

– Resisteva al gravame la sola Agenzia delle Entrate.

– La Commissione Tributaria Regionale pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale accoglieva il gravame.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo.

– Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Consorzio contribuente.

– Il concessionario per la riscossione, intimato, non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di un unico motivo recante: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

– Deduce la ricorrente che la CTR avrebbe dovuto considerare essere stata la cartella “emessa in seguito a liquidazione Mod. 770S e Mod. Unico anno 2007 e comprende sia il recupero di Euro 326,84 scaturente dal primo sia quello di Euro 12.190,00 risultante dalla differenza tra compensazioni Iva dichiarate e compensazioni Iva effettuate risultanti dai modelli F 24 abbinati alla dichiarazione oltre al recupero del credito IVA contestato dal contribuente”. Dopo avere fatto presente che “Per l’anno d’imposta 2007, risultano presentate n. 3 dichiarazioni dei redditi datate: 6.10.2008; 30.9.2008; 4.5.2009 a rettifica integrativa a favore” e segnalato la differenza (pari ad Euro 12.190,00), quanto all’IVA, tra la compensazione effettuata e la compensazione dichiarata, la ricorrente precisa che l’ultima delle menzionate dichiarazioni “porta un credito Iva a rimborso di anni precedenti di Euro 764.096,00 che la parte sostiene provenienti dalle annualità d’imposta 2002 e 2004. Detto credito chiesto a rimborso è stato recuperato con l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento assieme al recupero del maggior credito compensato di Euro 12.190,00 non esposto in dichiarazione (764,096,00 + 12.190,00 = 776.286,00)”. La ricorrente rileva quindi la contraddittorietà della posizione della parte, la quale, da un lato (dichiarazione integrativa), dichiara di avere diritto ad un rimborso complessivo di Euro 764.096,00 mentre, dall’altro (somma degli importi chiesti a rimborso anni 2002 e 2004), risulta un totale reclamato pari ad Euro 698.000,00, come peraltro ammesso da parte contribuente (anche in sede di controricorso, va precisato per completezza). Infine l’Ufficio evidenzia che dalle interrogazioni effettuate presso l’anagrafe tributaria non è risultato, per l’anno 2004, come dovuto nessun rimborso. Conclude quindi osservando come i rilievi esposti, e appena riassunti, non siano “stati tenuti in alcun conto dal giudice del gravame che ha annullato l’intera cartella ritenendo che l’Ufficio non potesse procedere al recupero del credito Iva indicato dal contribuente nell’ultima dichiarazione integrativa presentata del 2007, a mezzo dell’iscrizione a ruolo scaturente dal controllo formale della dichiarazione D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54 bis”.

– Prima di esaminare il motivo di ricorso, occorre vagliare l’eccezione di inammissibilità formulata dal Consorzio, secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza: in esso non sarebbe dato rinvenire le parti degli atti su cui le argomentazioni si fondano; lo stesso dicasi per i documenti -rilevanti ai fini della decisione- dei quali non sono nemmeno forniti gli estremi della sede nella quale hanno trovato posto al fine di consentirne la individuazione.

– L’eccezione non è fondata.

– Invero la censura che la ricorrente muove alla sentenza impugnata attiene (per come sarà meglio esplicitato con le considerazioni che, a seguire, sono dedicate al commento del motivo) a questione squisitamente giuridica, con la conseguenza che l’eccezione -basata su un asserito difetto di autosufficienza- non coglie nel segno e risulta infondata.

– Il ricorso è fondato.

– Ritiene il collegio di orientare il proprio convincimento attraverso il solco segnato dalle SS. UU. con la sentenza n. 17758 del 2016. Questa ha preso le mosse del proprio percorso argomentativo con la elencazione dei poteri riconosciuti in capo all’Amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 2, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione ovvero in possesso dell’anagrafe tributaria; la norma in commento delinea una tipologia di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate che non comportano alcuna verifica della posizione sostanziale di parte contribuente; la sentenza sopra menzionata ha quindi fatto riferimento al D.Lgs. n. 241 del 1997 che, nel definire “il perimetro degli omologhi controlli automatizzati disciplinati dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis”, ha previsto che l’amministrazione provvede sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. Delineato dunque un controllo basato su di un sistema informativo nel quale sono immagazzinati i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria, le SS. UU. hanno osservato, in particolare, come nella mancata presentazione di una dichiarazione annuale IVA può ben ravvisarsi una di quelle notizie che rilevano come mero dato storico, dal quale derivano conseguenze giuridiche, dovendosi riconoscere ad un siffatto dato l’idoneità ad essere utilizzato all’interno di una procedura automatizzata, per concludere, con riguardo alla concreta fattispecie al loro esame, che “il controllo automatizzato del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nell’anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione IVA nell’anno di maturazione del ridetto credito d’imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti di indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria esplicitamente consentito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis”.

Conclusivamente, nel quadro così configurato, l’attività dell’Ufficio è mera attività esecutiva che, in forza dell’articolo in commento, è ravvisabile “nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze d’imposta non completamente confermate dal sistema informativo”.

– Ha dunque errato la CTR nel ravvisare un obbligo, in capo all’Ufficio, di recuperare il credito IVA non riconosciuto attraverso un atto di accertamento piuttosto che ricorrere – è, appunto, il caso della fattispecie in esame – alla procedura di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

– Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che deciderà, in diversa composizione anche in punto spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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