Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8332 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 142, presso lo studio dell’avvocato BRUNI

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

MA.GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. DOSSI 15, presso lo studio dell’avvocato MARINI

ELISABETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 131/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 18/12/2007, depositata il 15/01/2008

R.G.N. 6457/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere ‘Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA (per delega dell’Avv. MARINI

LUCIA);

udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso con l’inammissibilita’ o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) un cane pastore tedesco affidato alla piccola G. feriva al volto G.D. di anni dieci che si era avvicinato alla bimba.

2. Con citazione del 7 marzo 2000 i genitori di D., G. F. e P.R., convenivano dinanzi al tribunale di Roma i genitori di G., Gi. e M.T. e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Resisteva M.T., restava contumace Gi..

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 27 maggio 2003 affermava la responsabilita’ della madre M.T. e la condannava al risarcimento dei danni nella misura di complessive Euro 15.578,00 oltre il lucro cessante, interessi e spese di lite.

3. Contro la decisione proponevano appello le parti lese chiedendo la condanna solidale anche dell’altro genitore e la migliore determinazione dei danni e deducendo omessa pronuncia per responsabilita’ ai sensi dello art. 96 c.p.c. Resisteva la sola M.T., restava contumace il marito.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15 gennaio 2008, in parziale riforma dichiarava i coniugi M. responsabili in solido e lo condannava, quali genitori esercenti la potesta’ sul minore G.D., la somma di Euro 35.022,16 oltre lucro cessante ed interessi, ed al rimborso forfettario delle spese generali in relazione alla liquidazione data dal primo giudice ed alla rifusione delle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre G.G., maggiorenne, deducendo cinque motivi di ricorso. Resistono le controparti con due distinti controricorsi. M.T. produce memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la mancata liquidazione di danni biologici indiretti e consequenziali a successivi interventi chirurgici di natura estetica, determinanti periodi di inabilita’ temporanea, come precisato nel quesito sulla base del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. Nel secondo motivo si deduce omessa motivazione in relazione alle componenti del danno biologico relative alla vita di relazione ed alla vita sessuale, e lo error in iudicando per la violazione dei criteri risarcitori su tali punti.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione alla perdita della capacita’ lavorativa generica che attiene al danno biologico e non gia’ ad una componente patrimoniale.

Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione, in relazione alla mancata enunciazione di criteri certi in ordine alla valutazione del danno biologico e del danno non patrimoniale.

Nel quinto motivo si deduce vizio della motivazione ed error in iudicando in relazione al danno patrimoniale per la perdita della capacita’ lavorativa specifica.

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Questa Corte, nel conformarsi ai dieta nomofilattici delle Sezioni Unite civili 11 novembre 2008 n. 26972, ed ai principi generali sulla integralita’ del risarcimento del danno alla persona, quando viene lesa la salute, in tutte le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, ritiene che nella particolare fattispecie, come circostanziata, considerata dalla Corte romana, la valutazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali sia esente da censure per violazione di norme di legge, essendo invece conforme ai principi equitativi in relazione alla gravita’ delle conseguenze come medicalmente accertate e quindi stimate dalla prudente discrezionalita’ del giudice nella sua stima complessiva dei danni non patrimoniali.

Il primo motivo, che richiede una valutazione di inabilita’ futura, e’ infondato in ordine alla mancata specificazione di circostanze di rilievo medico.

Il secondo motivo, che richiede una valutazione della perdita della vita di relazione e delle difficolta’ di natura sessuale, e’ inammissibile per la sua genericita’.

Il terzo motivo che deduce il vizio della motivazione sulla capacita’ generica, come componente del danno biologico, appare infondato in relazione alla considerazione che le cicatrici al volto non precludono alcuna attivita’ lavorativa futura, come si legge a ff. 3 della motivazione, dove la Corte usa impropriamente la aggettivazione di attivita’ lavorativa specifica, per poi tornare a considerarla anche sotto il profilo del danno patrimoniale.

Il quarto motivo che pure esprime la esigenza di una motivazione fondata su criteri oggettivi certi, non puo’ certo riferirsi alla aestimatio del giudice, ma ai parametri convenzionali della medicina legale, e ad un giudizio equitativo che si conforma ragionevolmente al criterio della gravita’ della lesione sui vari aspetti rilevanti della vita di una persona giovanissima, che si ritrova deturpata nel viso.

La Corte romana ha dato conto delle varie componenti del danno biologico, del danno estetico riportato alla sfera psicologico esistenziale, e del danno morale, per pervenire ad una equa valutazione analitica e quindi globale.

Infondato infine il quinto motivo, posto che la valutazione data sulle future difficolta’ del giovinetto decenne nel mondo del lavoro, non si fonda su elementi certi rivelatori di difficolta’ obbiettive e discriminanti.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. La peculiarita’ del caso anche in relazione alle difficolta’ dello approccio medico legale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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