Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8332 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3277-2009 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO – SOCIETA’ DI TRASPORTI

E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso

lo studio dell’avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

POZZA MASSIMO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4648/2008 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 02/12/2008 R.G.N. 7257/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato TAVERNITI BRUNO per delega MOSCARINI LUCIO V.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per rinviare la causa a nuovo ruolo

in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul contrasto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione, pronunciata ai sensi dell’art. 420-bis c.p.c. – inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 18 a far data dal 2 marzo 2006, “dichiara la nullità della clausola di cui all’art. 17 ccnl ferrovieri nella parte in cui esclude il diritto del lavoratore di fruire degli aumenti periodici di anzianità previsti dall’art. 64 ccnl anche con riguardo al periodo del contratto di formazione e lavoro”.

2. Altra causa avente ad oggetto una questione analoga (con riferimento a clausola recante identica disposizione contenuta nell’accordo nazionale autoferrotranviari 27.11.2000) è stata già assegnata alle sezioni unite in presenza di difformi pronunce della Sezione lavoro (r.g. n. 11277/08; ordinanza interlocutoria n. 1860/2010).

3. Si ritiene opportuno rimettere al Primo Presidente della Corte anche la presente causa per l’eventuale trattazione congiunta con quella r.g. 11277/08, e ciò anche in considerazione del contenuto delle difese del resistente, relativo a questioni di procedibilità e di ammissibilità del ricorso sulle quali l’orientamento della giurisprudenza non appare univoco.

4. La prima questione attiene alla procedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 con riguardo all’accertamento pregiudiziale di cui all’art. 420 bis cod. proc. civ. allorchè, come nella specie, sia stato depositato non il testo integrale del contratto o accordo sul quale il ricorso si fonda, ma solo quello relativo alle clausole investite dalla contestazione giudiziale e dalla decisione del giudice di merito.

5. Per l’improcedibilità, non sanabile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., si pronunzia con riguardo al ricorso ordinario l’orientamento prevalente, atteso il carattere strumentale dell’indicato adempimento rispetto all’adeguato esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di cassazione (sentenze n. 5712 del 9/3/2010, n. 16619 del 16/07/2009, n. 15495 del 2/07/2009, n. 24654 del 6/10/2008, n. 6432 del 11/3/2008, n. 5050 del 26/02/2008), funzione sottratta alla disponibilità delle parti.

6. In senso contrario si è espressa la decisione secondo la quale nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis c.p.c. non è applicabile il disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 ove le stesse parti abbiano concordemente indicato le clausole contrattuali costituenti il perimetro delle disposizioni rilevanti ai fini dell’esame e dell’interpretazione delle pattuizioni di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione, dovendosi ritenere che una diversa soluzione, oltre ad essere improntata ad un eccessivo formalismo, finirebbe per contraddire il perseguimento delle finalità di certezza e nomofilachia – questa volta rimessa evidentemente alla disponibilità di parte – sottese alla speciale procedura (sent. n. 15322 del 30/6/2009).

7. E” stato altresì enunciato il principio, in linea con quest’ultima concezione della nomofilachia e quindi anch’esso limitativo dell’onere di deposito, secondo cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l’interpretazione delle prime sempre che essa appartenga alla causa per essere dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito (sent. n. 21080 del 4/6/2008; 18 giugno 2008, n. 16540; Cass. 25 settembre 2007, n. 19710; 24 settembre 2007, n. 19695).

8. La seconda questione attiene all’inammissibilità ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (successivamente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), a far data dalla sua entrata in vigore), norma che, secondo un orientamento, non sarebbe applicabile al ricorso ex art. 420-bis c.p.c., non essendo il giudice di legittimità, in sede di risoluzione della pregiudiziale, vincolato alla opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, potendo autonomamente pervenire – anche tramite la libera ricerca all’interno del contratto collettivo di qualunque clausola ritenuta utile, oltre che all’interpretazione di singole clausole contrattuali, anche alla decisione sulla loro validità ed efficacia – ad una statuizione diversa da quella del primo giudice (sent. n. 15322 del 30/06/2009, n. 14919 del 25/06/2009). Nel senso dell’applicabilità si era invece espressa la sent. n. 4008 del 18/02/2008.

PQM

Il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione perchè valuti l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni unite, con trattazione congiunta alla causa r.g.n. 11277/08.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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