Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8331 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23288-2014 proposto da:

B.A.L., B.E., B.M.C. tutti quali

eredi di B.A., P.A., L.F.G.,

P.S.A., P.A.P. e G.L. quali eredi di

P.S., G.L. e G.F. quali eredi di

G.G., P.G. quale avente causa da P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LEONARDO GIGLIO, ANNA FIORELLA COLBERTALDO

giusta procura speciale in calce al ricorso e giusta procura

speciale del Dott. Notaio B.S., il (OMISSIS);

– ricorrenti –

Contro

T.P., GA.CA., C.G., C.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso

lo studio dell’avvocato LUANA ANGELA POLICARDO, rappresentati e

difesi dagli avvocati LUIGI RANDAZZO, SALVATORE MANGIAPANELLI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

S.G., S.B., G.F.P.,

S.A.M.A. tutti quali eredi di S.G.G.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE FERRARA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE, in persona del

commissario straordinario suo legale rappresentante pro tempore

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LUIGI GIUDICE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.S., G.A., COOPERATIVA AGRICOLTORI ASSOCIATI

PANTELLERIA;

– intimati –

Nonchè da:

COOPERATIVA AGRICOLTORI ASSOCIATI PANTELLERIA in LCA in persona del

suo Commissario Liquidatore M.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262 264, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO OLIVA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE MOGAVERO giusta procura speciale a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.G., G.F., G.L., G.L.,

P.A.P., P.S.A., L.F.G.,

P.A., B.M.C., B.E., B.A.L.,

S.A.M.A., S.B., S.G.,

G.F.P., G.C., G.A., C.G.,

S.S., T.P., C.F., IRCAC ISTITUTO

REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1243/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;

udito l’Avvocato LEONARDO GIGLIO;

udito l’Avvocato MARIO LUIGI GIUDICE;

udito l’Avvocato PASQUALE MOGAVERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. B.A., P.A., P.S., L.F.G., G.G. e P.G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala C.F., T.P., S.S., C.G., G.G. e E.S., componenti del consiglio di amministrazione della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria, soc. coop. a r. l., la stessa cooperativa e l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.). Esposero in particolare gli attori di avere sottoscritto, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della citata cooperativa, fideiussione e avallo cambiario in favore di I.R.C.A.C. a garanzia di finanziamento con atto notarile dell'(OMISSIS) e che, nonostante la cessazione dalla carica, la previsione statutaria che prevedeva che le obbligazioni assunte dai consiglieri in carica dovessero essere sostituite dai nuovi consiglieri subentranti, la Delib. 21 febbraio 1990 del consiglio di amministrazione con cui si esprimeva la volontà della detta sostituzione e la delibera I.R.C.A.C. del 20 novembre 1990 di accoglimento della richiesta di sostituzione, i nuovi consiglieri non avevano ancora sottoscritto l’apposito atto notarile, ma che tale circostanza non aveva rilevanza dovendosi ritenere sulla base degli atti predetti perfezionata la sostituzione soggettiva nella garanzia. Chiedevano quindi la dichiarazione di estinzione della fideiussione concessa e la condanna dei convenuti a tenerli indenni delle somme che dovessero essere riconosciute in favore di I.R.C.A.C., nonchè la dichiarazione che la cooperativa doveva loro procurare la liberazione dalla fideiussione o prestare le garanzie per assicurare le azioni di regresso. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando l’estinzione della fideiussione prestata dagli attori e che erano subentrati nella fideiussione, con effetto dal 20 novembre 1990, i nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

3. Avverso detta sentenza proposero appello C.F., P.T., S.S. e C.G., dolendosi della condanna alle spese. Proposero distinti appelli per le stesse ragioni S.G., A. e G.C., quali eredi di G.G.. Propose inoltre appello l’I.R.C.A.C., deducendo che non si era verificata l’estinzione dell’originaria fideiussione. Propose infine appello incidentale la liquidazione coatta della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria. Si costituirono gli appellati nei distinti giudizi chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato con cui chiedevano la condanna di C.F. e gli altri componenti del consiglio di amministrazione a tenerli indenni delle somme che dovessero essere riconosciute in favore di I.R.C.A.C., nonchè la dichiarazione che la cooperativa doveva loro procurare la liberazione dalla fideiussione o prestare le garanzie per assicurare le azioni di regresso.

4. Con sentenza di data 23 agosto 2013 la Corte d’appello di Palermo, previa riunione dei giudizi, dichiarò che la fideiussione rilasciata dagli appellati era ancora efficace per non essersi verificata la sostituzione con C.F. e gli altri componenti del consiglio di amministrazione. Osservò il giudice di appello, premesso che l’appello incidentale proposto dalla liquidazione coatta della Cooperativa era caratterizzato da motivi nuovi ed inammissibili, mentre generica era la doglianza di liquidazione in misura eccessiva delle spese di lite, che dalla delibera del 21 febbraio 1990 del consiglio di amministrazione si evinceva solo l’intenzione di sostituzione, “mentre non vi era una dichiarazione di assunzione della medesima garanzia di cui al contratto dell'(OMISSIS), e che dai moduli comprovanti la situazione patrimoniale dei nuovi amministratori, inviati dal presidente del consiglio, emergeva solo la richiesta di intervenire nella qualità di fideiussori per garantire il prestito concesso dall’I.R.C.A.C., ma “non era stato però precisato di quale prestito si trattasse, nè l’importo, nè la data, ed era stato omesso qualsiasi riferimento alla fideiussione di cui al contratto dell'(OMISSIS). Del resto, alla richiesta da parte dell’I.R.C.A.C. di sottoscrizione dell’atto pubblico di fideiussione, tutti i nuovi consiglieri si erano rifiutati, così manifestando espressamente la volontà contraria alla sostituzione”. Aggiunse la Corte che anche in considerazione della natura pubblica dell’I.R.C.A.C. (per cui il contratto doveva avere la forma scritta ad substantiam) la sostituzione doveva essere consacrata in un atto scritto dal quale risultasse in modo espresso e inequivoco l’assunzione dell’impegno contenuto nell’atto dell'(OMISSIS), anche considerando le deroghe previste agli artt. 1949 e 1955 c.c., e che l’appello incidentale condizionato proposto dagli appellati era inammissibile per mancanza delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle domande.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione B.A.L., B.E., B.M.C. quali eredi di B.A., P.A., P.S.A., P.A.P., G.L. quali eredi di P.S., L.F.G., G.L. e G.F. quali eredi di G.G. e P.G. quale avente causa da P.G. sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso le parti intimate. La liquidazione coatta della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di tre motivi. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 110 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, artt. 164, 325, 326, 330 e 358 c.p.c., artt. 2908 e 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti in via principale che, non essendo stato notificato l’atto di appello agli eredi dei sig.ri P., G. e B., ed avendo la costituzione dei successori a titolo universale solo efficacia sanante ex nunc, l’impugnazione era divenuta inammissibile per decorso del termine breve.

1.1. Il motivo è infondato. E’ ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 101, 102, 291, 292 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello ha omesso di considerare l’intervenuta formazione di litisconsorzio processuale necessario e di ordinare l’integrazione del contraddittorio, stante il rapporto di dipendenza fra la domanda proposta nei confronti dell’I.R.C.A.C. e quella proposta nei confronti di C.F. e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonchè nei confronti della cooperativa, e che era stata omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.S., contumace in appello, cui non era stato notificato l’atto di riassunzione del giudizio dopo l’interruzione del processo per la morte di S.G. (nè era stata fatta menzione del medesimo E. nel dispositivo).

2.1. Il motivo è infondato. La censura è composta da due sub-motivi. Con riferimento al primo sub-motivo va precisato che la riunione dei giudizi ha ricomposto l’unicità del processo con riferimento alle diverse parti coinvolte. La non integrità del contraddittorio è stata infatti superata dalla riunione delle impugnazioni. Quanto al secondo sub-motivo va rammentato che l’atto di riassunzione non deve essere notificato al contumace, salvo il mutamento della preesistente situazione processuale (Cass. 24 giugno 2011, n. 13981; 16 marzo 2004, n. 5341). La mancata menzione di S.E. nel dispositivo, a fronte dei ricorrenti richiami alla parte in motivazione, è da ricondurre a mero errore materiale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1937, 1324, 1333, 1362, 1363, 1366, 1369, 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osservano i ricorrenti che il deliberato del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1990 concretava la volontà di costituirsi fideiussori e che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che mancasse la prova della dichiarazione di assunzione della medesima garanzia di cui al contratto dell’U ottobre 1983, trascurando che il deliberato di cui sopra era stato portato a conoscenza dell’I.R.C.A.C., che quest’ultima aveva comunicato di accogliere la richiesta e successivamente di ritenere solidalmente obbligati gli originari fideiussori e quelli che si erano impegnati a rilasciare la fideiussione.

3.1. Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo luogo, sotto le spoglie di una denuncia di violazione di legge, la censura mira in realtà ad una rivisitazione del merito, giustapponendo alla valutazione del giudice di appello un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. In secondo luogo la censura è priva di decisività perchè non risulta impugnata la ratio decidendi relativamente all’affermazione del giudice di merito secondo cui anche in considerazione della natura pubblica dell’I.R.C.A.C. (per cui il contratto doveva avere la forma scritta ad substantiam) la sostituzione doveva essere consacrata in un atto scritto dal quale risultasse in modo espresso e inequivoco l’assunzione dell’impegno contenuto nell’atto dell'(OMISSIS), anche considerando le deroghe previste agli artt. 1949 e 1955 c.c..

4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello aveva omesso di valutare l’assunzione dell’obbligazione con il deliberato del 21 febbraio 1990, la circostanza che questo era stato portato a conoscenza dell’I.R.C.A.C., il fatto che quest’ultima avesse comunicato di accogliere la richiesta e, successivamente, di ritenere solidalmente obbligati gli originari fideiussori e quelli che si erano impegnati a rilasciare la fideiussione.

4.1. Il motivo è inammissibile. In disparte la considerazione che nel motivo si richiamano le circostanze di fatto che sono state oggetto di esame da parte del giudice di merito, il motivo è privo di decisività perchè, per le stesse ragioni di cui al motivo precedente, non intercetta la ratio decidendi.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 100, 112 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., nonchè degli artt. 2908 e 2909, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che non era stata impugnata dai nuovi consiglieri di amministrazione la statuizione di primo grado secondo cui costoro erano subentrati nel negozio fideiussorio, con liberazione degli originari fideiussori e che vi era carenza di interesse dell’I.R.C.A.C. ad impugnare, sicchè si era formato il giudicato interno.

5.1. Il motivo è infondato. Non è configurabile alcun giudicato in presenza dell’impugnazione proposta dal creditore, titolare dell’interesse ad impugnare la statuizione relativa al mutamento del rapporto di fideiussione dal punto di vista soggettivo. Peraltro, in forza del litisconsorzio processuale cui gli stessi ricorrenti si sono richiamati nel secondo motivo di ricorso, l’accertamento del giudice di appello, sulla base dell’impugnazione proposta dall’I.R.C.A.C., e nell’unitario processo svoltosi a seguito della disposta riunione, spiega efficacia nei confronti non solo del debitore ma anche degli originari fideiussori (in generale il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione – Cass. 20 luglio 2016, n. 14829; 1 ottobre 2012, n. 16669).

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 277 c.p.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osservano i ricorrenti, a proposito della ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale condizionato, che le ragioni a sostegno delle domande risultavano dalla stessa decisione della Corte d’appello, la quale aveva ritenuto che non si era verificata la liberazione degli originari fideiussori per essersi i nuovi amministratori della cooperativa rifiutati di adempiere l’obbligo di prestare la fideiussione.

6.1. Il motivo è infondato. Affermando che le ragioni di fatto e di diritto della domanda risiedevano in quanto accertato dalla Corte d’appello, e cioè in un atto esterno all’istanza di parte, i ricorrenti riconoscono che la domanda era in realtà priva di causa petendi.

7. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2. Osserva la ricorrente in via incidentale, con riferimento al rilievo di novità ed inammissibilità dei motivi dell’appello incidentale, che essa si era associata alle difese proposte dall’I.R.C.A.C.

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare le sue difese.

9. Con il terzo motivo, relativamente alla disposta compensazione delle spese, osserva la ricorrente che, non essendo configurabile sulla base dei precedenti motivi la soccombenza della cooperativa, mancavano i presupposti per disporre la compensazione.

9.1. Il primo ed il secondo motivo devono intendersi assorbiti per effetto del rigetto del ricorso principale. Essi potrebbero rilevare ai fini dell’esame del terzo motivo, ma trattasi di motivo inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi. Il giudice di appello ha disposto la compensazione delle spese processuali sia per le reciproche soccombenze sia per la “complessità e delicatezza della vicenda”. La censura limitata al profilo della reciproca soccombenza non coglie questa più complessa ratio decidendi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, salvo per il rapporto processuale con la liquidazione coatta della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria, in relazione al quale, stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione.

Poichè il ricorso principale e quello incidentale proposto dalla liquidazione coatta della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla liquidazione coatta della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria, con assorbimento dei primi due motivi; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore sia dell’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) che di G.F.P., S.G., S.B. e S.A.M.A., nonchè di C.F., T.P. e C.G., spese che liquida in Euro 9.200,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; dispone la compensazione delle spese relativamente al rapporto processuale con la liquidazione coatta della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il giorno 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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