Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8331 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2113/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Fevola, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Villa

Carpegna n. 42, presso lo studio dell’Avv. Francesca Petrucci;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3772/40/16 della Commissione tributaria

regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina, depositata il 14

giugno 2016;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2020

dal consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.S.G. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), sostitutivo del precedente avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il proprio reddito complessivo netto per l’anno di imposta 2007 ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5, e 6, accertato maggiori imposte e irrogato sanzioni, avendo constatato anticipazioni effettuate dalla contribuente in favore della società Spazio Food Uno s.p.a., di cui la stessa era socia in ragione del 23,22% e legale rappresentante, e, in particolare, l’effettuazione di un esborso di Euro 85.000,00 per l’acquisto di un’unità immobiliare adibita a magazzino; disponibilità patrimoniali desunte da un significativo disavanzo di cassa della predetta società; il possesso – e le connesse spese di gestione – di un’autovettura “Porsche Cayenne” acquisita in leasing; il possesso di due immobili in Aprilia, rispettivamente adibiti a residenza principale e secondaria, e le spese relative al connesso mutuo fondiario.

Con sentenza n. 248/3/13 del 13 giugno 2013 la Commissione tributaria provinciale di Latina accolse il ricorso.

2. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propose appello lamentando l’erroneità della decisione gravata per avere ritenuto che l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito della D.S. relativo all’anno 2006 fosse stato annullato in sede di autotutela e per non aver rilevato la mancata giustificazione, da parte della contribuente, degli indici della maggiore capacità contributiva contestati dall’Amminstrazione finanziaria, ed evidenziando che anche la sentenza d’appello resa nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), sostituito dall’atto impositivo oggetto di causa, era stata impugnata con ricorso per cassazione.

Con sentenza n. 3772/40/16, depositata il 14 giugno 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina respinse il gravame.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi. D.S.G. ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria depositata il 4 maggio 2018 la Sezione VI-V di questa Corte, alla quale era stato originariamente assegnato il presente ricorso, ritenendo che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., essendo pendenti presso la Quinta Sezione civile analoghi procedimenti contrassegnati dai numeri di R.G. 12373/2013 e 13082/2013, ha rimesso atti a questa Sezione per l’eventuale riunione. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e dell’art. 2697 c.c.

Assume la ricorrente che la sentenza gravata ha errato nel ritenere che la prova che il contribuente deve fornire al fine di vincere le presunzioni legali sulle quali si fonda l’accertamento sintetico a sensi della predetta disposizione deve avere ad oggetto la “sola disponibilità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non già la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione di insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute”, trovando tale assunto fondamento in pronunce di legittimità ormai superate.

Per contro, rileva la difesa erariale, la più recente giurisprudenza ha chiarito che, qualora l’Amministrazione finanziaria determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato.

La ricorrente lamenta, altresì, che le deduzioni svolte dalla contribuente nel giudizio di merito – consistenti in generiche contestazioni in diritto sulla legittimità dell’atto impositivo relativo al 2007, sull’accertamento redditometrico ivi delineato e sull’erroneo assunto che la correttezza del reddito dichiarato negli anni 2006, 2007 e 2008 fosse stato confermato da pronunce giurisdizionali definitive – non risultano idonee, neanche in astratto, ad attestare la sussistenza di elementi reddituali ulteriori che, alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, possano giustificare in quell’anno una maggiore capacità contributiva.

1.1. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata, nell’affermare che la contribuente ha fornito “puntuali elementi di prova (…) in riferimento alla dimostrata capacità retributiva che unita a quella del coniuge, ha potuto giustificare gli investimenti immobiliari e le anticipazioni di liquidità fatte alla società”, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la D.S. formulato solo generiche contestazioni in diritto sulla legittimità dell’atto impositivo ed erroneamente preteso che la correttezza del reddito dalla stessa dichiarato nelle annualità 2006, 2007 e 2008 fosse stata confermata da pronunce definitive, non avendo, per contro, mai censurato l’accertamento nel merito, nè fornito prove a giustificazione dei maggiori indici di capacità contributiva.

1.2. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente censura l’affermazione dei giudici d’appello secondo quale l’illegittimità dell’atto impositivo dedotto in giudizio trova conferma nel fatto che gli accertamenti induttivi relativi agli anni contigui al 2007 “sono stati ritenuti infondati e definitivi con sentenze passate in giudicato”, evidenziando, per contro, che l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno 2006 è ancora oggetto di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, essendo la pronuncia d’appello stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria; l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno 2007, sostituito quello oggetto del presente giudizio, è ancora sub iudice, essendo la sentenza di secondo grado stata impugnata con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate; l’avviso di accertarmento n. (OMISSIS) relativo al 2008 è stato confermato con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina, passata in giudicato.

2. In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissiblità del ricorso formulata da D.S.G. sul presupposto dell’omessa indicazione, nell’atto di impugnazione erariale, del legale rappresentante dell’Agenzia delle entrate.

La censura contrasta, invero, con il principio, ampiamente condiviso da questa Corte, secondo il quale in tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale dell’Agenzia delle entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67 e 68, quale unico rappresentante ed autorizzato ex lege a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass., Sez. 5, 4/11/2016, n. 22434; Cass. Sez. 5, 8/3/2013, n. 5875; Cass. Sez. 5, 3/12/2004, n. 22761).

3. Il secondo e il terzo motivo devono essere trattati prioritariamente secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni ex art. 276 c.p.c., comma 2.

3.1. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del pirincipio o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui in generale incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (Cass. Sez. 1, Ord. n. 29200 del 13/11/2018; Sez. 6-5, Ord. n. 17897 del 3/7/2019).

Alla stregua del suesposto principio, deve escludersi che la sentenza impugnata meriti le censure mosse dalla difesa erariale, posto che i relativi snodi motivazionali trovano corrispondenza, confermandone la fondatezza, nelle allegazioni svolte, sia pure succintamente, dalla contribuente nel ricorso di primo grado.

Ed infatti, come risulta dal testo di tale atto trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, a sostegno dell’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno 2007 per cui si controverte D.S.G. ha richiamato i giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alle annualità contigue e, in particolare, l’atto impositivo sostituito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, da quello oggetto di causa, così implicitamente riportandosi alle difese svolte nei relativi ricorsi, ivi compresa la valorizzazione della congruità della complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare rispetto agli indici presuntivi individuati dall’Erario.

4. Il terzo motivo, con il quale si censura la statuizione con la quale la Commissione tributaria regionale ha dato per scontato che gli accertamenti induttivi relativi agli anni contigui al 2007 “sono stati ritenuti infondati e definitivi con sentenze passate in giudicato” è fondato.

A memento della presente decisione risulta, invero, che avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno 2006 l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 1273/2013; l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno 2007, sostituito da quello oggetto dei presente giudizio, è anch’esso ancora sub iudice, essendo la sentenza di secondo grado stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione iscritto al n. RG 13082/2013, mentre, con riferimento all’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo al 2008, l’Amministrazione finanziaria ha dedotto che lo stesso è stato confermato con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina, passata in giudicato, senza che tale allegazione sia stata posta in discussione dalla controricorrente.

5. E’ fondato anche il primo motivo del ricorso erariale.

Con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (cosiddetti redditometri), questa Corte ha, invero, più volte precisato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione applicabile ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n. 30355 del 21/11/2019; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. -9067 del 13/11/2018; Cass. Sez. 5, n. 1510 del 20/1/2017; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 7389 del 23/3/2018; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 18097 dei 10/7/2018; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 1332 del 26/1/20n Cuss. Sez. 6-5, Orci. n. 22944 del 10/11/2015; Cass. Sez. 6-5, n. 14885 del 16/7/2015; Cass. Sez. 5, n. 25104 del 26/11/20; Cass. Sez. 6-5. Ord. n. 2010 del 29/1/2014; Cass. Sez. n. 3111 del 12/2/2014; Cass. Sez. 5, n. 6813 del 20/3/2009).

La Commissione tributaria regionale laziale, affermando che la prova contraria idonea a vincere le presunzioni legali sulle quali si fonda l’accertamento sintetico del reddito deve vertere sulla mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non già anche sul loro impiego negli acquisti effettuati, non ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, cui questo Collegio intende dare continuità.

6. In conclusione, la sentenza gravata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoqlie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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