Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8330 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22842-2014 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’amministratore delegato e

legale rappresentante ROBERTO GUARENA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO

GALANTINI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO SPA, COSMO ADV SPA, MAN SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

Nonchè da:

CREDITO EMILIANO SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO BERRUTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SIDO BONFATTI, GIORGIO BARBIERI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’amministratore delegato e

legale rappresentante ROBERTO GUARENA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO

GALANTINI a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

MAN SPA IN LIQUIDAZIONE, COSMO ADV SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2154/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato FRANCESCA RAUSO per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO BARBIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Cosmofilm s.p.a. e Man s.p.a. convennero in giudizio con atto di citazione notificato in data 24 settembre 2005 innanzi al Tribunale di Napoli Credito Emiliano s.p.a. e Vittoria Assicurazioni s.p.a. chiedendo declaratoria di accertamento dell’illegittimità sia della revoca dei contributi comunitari erogati sulla base di convenzione stipulata con Credito Emiliano s.p.a., quale organismo intermediario con la Commissione europea, che dell’escussione delle fideiussioni prestate da Vittoria Assicurazioni. Si costituì Vittoria Assicurazioni s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale domanda di annullamento ai sensi dell’art. 1439 c.c. delle polizze fideiussorie e, in via gradata, d’illegittimità dell’escussione delle polizze e, in via ulteriormente gradata, di accertamento del diritto di Vittoria a surrogarsi nei diritti della parte garantita nei confronti di Cosmofilm s.p.a. e Man s.p.a. nonchè ad esperire nei confronti di queste ultime il regresso fideiussorio in via preventiva e condizionata, con condanna al rimborso delle somme che la medesima Vittoria sarebbe stata tenuta a versare in esecuzione delle polizze.

Si costituì anche Credito Emiliano s.p.a. (Credem), proponendo in via riconvenzionale domanda di condanna in solido al pagamento della somma di Euro 1.647.425,68 nei confronti delle attrici e dell’altra convenuta.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda proposta da Cosmofilm s.p.a. e Man s.p.a., accolse la domanda riconvenzionale proposta da Credem ed accolse parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall’altra convenuta, limitatamente all’obbligo delle attrici di tenere indenne la compagnia assicurativa di quanto avesse dovuto corrispondere a Credem.

3. Avverso detta sentenza proposero appello Cosmofilm s.p.a. e Man s.p.a.. Si costituì Vittoria Assicurazioni s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale con domanda di annullamento per dolo delle polizze, “quale che sia la qualificazione che si voglia dare alle polizze in esame” ed in subordine di condanna alla restituzione degli importi corrisposti a Credem, oltre che ai sensi dell’art. 1953 c.c., anche per effetto della rivalsa sia in via di surroga ai sensi dell’art. 1949 c.c. che in via di regresso fideiussorio ai sensi dell’art. 1950, nonchè ai sensi degli artt. 9 e 11 delle polizze. Si costituì anche chiedendo il rigetto dell’appello Credem.

4. Con sentenza di data 14 maggio 2014 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile l’appello principale e rigettò l’appello incidentale. Osservò la corte territoriale che l’appello principale era inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei relativi motivi. Quanto all’appello incidentale, vertente secondo il giudice di appello essenzialmente sull’erroneità della qualificazione da parte del primo giudice delle fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia, osservò la Corte quanto segue: la previsione nella convenzione fra Cosmofilm s.p.a. e Credito Emiliano s.p.a. di garanzia a prima richiesta, benchè Vittoria vi fosse terza, costituiva valido elemento di ricostruzione della volontà perchè se Credem non aveva eccepito la difformità della garanzia ciò significava che l’aveva intesa conforme a quanto previsto; il richiamo alla natura autonoma della garanzia ed il pieno effetto indipendentemente da altre garanzie non va intesa come indipendenza della fideiussione rispetto ad altre garanzie, sicchè resta la definizione di garanzia autonoma; i richiami nelle polizze all’obbligazione garantita trovano giustificazione nell’individuazione del rischio garantito (l’utilizzo dei fondi comunitari per finalità diverse da quelle pattuite); privo di pregio è l’eccepito contrasto con le direttive ISVAP perchè per un verso non fa chiarezza sull’intento negoziale, per l’altro nessuna conseguenza è prevista in caso di patto contrario alle direttive.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Vittoria Assicurazioni s.p.a. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Credito Emiliano s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente in via principale che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul motivo di appello avente ad oggetto l’istanza di annullamento per dolo della polizza e che, trattandosi di profilo afferente allo stesso contratto di garanzia, era opponibile anche in caso di contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 10652 del 2008).

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata attiene solo alle circostanze relative alla qualificazione della polizza e che risultano pretermesse quelle relative all’attività dolosa posta in essere da Cosmofilm.

3. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, in violazione dell’art. 1362 c.c., era stato ritenuto valido elemento per la ricostruzione della volontà della parti la convenzione rispetto alla quale Vittoria Assicurazioni era terza ed integrante un motivo perseguito dal singolo contraente e che, in base al precetto secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, doveva considerarsi quanto enunciato in premessa delle polizze implicante il carattere accessorio della garanzia, e cioè il collegamento della garanzia all’adempimento dell’obbligo di retrocessione del contributo. Aggiunge che il legame fra obbligazione del garante e obbligazione garantita si evinceva dalla correlazione fra termine di scadenza della garanzie e adempimenti finali di rendicontazione del beneficiario del contributo, sicchè si trattava di fideiussioni atipiche con clausola solve et repete. Osserva altresì la ricorrente che, stante il contrasto con le direttive impartite dall’ISVAP nella circolare n. 172 del 1991 delle polizze stipulate da società assicuratrici aventi il carattere di contratto autonomo di garanzia, che avrebbe comportato la nullità dei contratti, ai fini del rispetto dei canoni di cui agli artt. 1367 e 1369 c.c. si sarebbero dovuto interpretare le garanzie come aventi natura accessoria.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello relativo al mancato accoglimento da parte del Tribunale dell’istanza di regresso fideiussorio.

5. Passando al ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo si denuncia violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente in via incidentale che Credem aveva notificato la sentenza di primo grado in data 17 novembre 2008, sicchè il termine per impugnare scadeva ai sensi dell’art. 325 c.p.c. il 17 dicembre 2008, e che Vittoria Assicurazione aveva proposto tardivamente appello incidentale di natura autonoma solo in data 19 febbraio 2009, con la comparsa di costituzione, ed al di fuori dei presupposti di cui all’art. 334 c.p.c. Aggiunge che era stata eccepita innanzi al giudice di appello l’inammissibilità dell’appello tardivo e che, stante l’inammissibilità dell’appello incidentale, sulla domanda di annullamento si era formato il giudicato interno.

6. Va rilevato d’ufficio che l’appello incidentale, essendo stato dichiarato inammissibile l’appello principale, aveva perso ogni efficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2. L’appello incidentale risulta infatti proposto tardivamente (in relazione alla notifica della sentenza di primo grado in data 17 novembre 2008 l’appello risulta proposto solo in data 19 febbraio 2009). L’art. 334 c.p.c., comma 2, in base al quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, tra i quali rientra l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi d’appello (Cass. 12 settembre 2014, n. 19284), inosservanza per la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale di cui al presente processo. Per effetto della perdita di ogni efficacia dell’appello incidentale tardivo, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale, si è determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni oggetto dell’appello incidentale, rilevabile nella presente sede. Ne discende l’inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

Il rilievo d’ufficio della perdita di ogni efficacia dell’appello incidentale costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale; dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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