Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8330 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4859-2009 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE GIOVANNI in (67039)

SULMONA, VIA MONTESANTO 16, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ECOPROGETTI SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 422/2008 del TRIBUNALE di SULMONA, emessa il

26/11/2008, depositata il 27/11/2008(R,G. 13/07);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 novembre 2008 il Tribunale di Sulmona ha accolto la domanda avanzata da Ecoprogetti s.r.l. con citazione in riassunzione nei confronti di S.M. e ha dichiarato la insussistenza del diritto del S. alla compensazione legale ovvero giudiziale come richiesto nella domanda di opposizione alla esecuzione, dispiegata dal S. con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 24 febbraio 2006.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S., affidandosi a sei motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto la intimata società Ecoprogetti s.r.l..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Osserva il Collegio che il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2090 e 1243 c.c.; artt. 36, 161, 324, 669 septies e 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), corredato dal relativo quesito, attiene comunque ad un titolo giudiziario, il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo con condanna alle spese in forza della pronuncia ex art. 669 septies.

Infatti, il S. aveva chiesto un sequestro preventivo per crediti professionali nei confronti della Ecoprogetti s.r.l..

Il giudice rigetto” l’istanza e condannò alle spese.

In virtù di tale decisione la Ecoprogetti notificò al S. un atto di precetto onde recuperare le spese.

Al riguardo, non si può negare la natura di titolo giudiziario del provvedimento, pur essendo esso, una volta esperito l’unico rimedio possibile, ovvero il reclamo, un titolo giudiziario non definitivo, ma eseguibile, per cui corretta è la decisione impugnata sul punto.

Di vero, la decisorietà non definitiva del titolo se consente di agire in executivis, d’altro lato, quando vengono in questione due crediti sanzionati da un titolo giudiziario non definitivo, come nella specie, l’eventualità che quel titolo decada ovvero venga modificato per effetto dell’unica impugnazione possibile – il reclamo – impedisce l’operatività della compensazione eventualmente richiesta tra i due crediti.

2.-Il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, non coglie nel segno e, quindi, il quesito è errato.

Di fatto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, risulta dalla sentenza impugnata che i due crediti sono diversi,da quelli per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, come si evince dalla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo e dalla ammissione dello stesso opponente la Ecoprogetti (v.p. 5 sentenza impugnata – v. Cass. n. 8698/98).

3.-Il terzo e quarto motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’at. 360 c.p.c., n. 4) vanno esaminati congiuntamente.

Con essi il ricorrente, in buona sostanza, denuncia omessa pronuncia sul mancato accertamento e quantificazione dei crediti per prestazioni professionali con conseguente compensazione giudiziale o legale e ulteriore condanna di pagamento.

Queste censure meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.

Di vero, è noto che l’opposizione all’esecuzione, come nella specie, è un’azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente.

Quest’ultimo, ove contrasti l’opposizione chiedendo l’accertamento dei fatti negati dall’opponente e diretti a dimostrare la esistenza del proprio diritto di procedere all’esecuzione in base al titolo posto a base del procedimento esecutivo, propone oltre una domanda riconvenzionale anche una mera difesa, per cui il giudice ha il dovere di indagare su tali fatti (Cass. n. 9081/07).

Nella specie, la Ecoprogetti, con citazione in riassunzione, aveva convenuto il S. avanti al Tribunale per sentire dichiarare la inesistenza del diritto del convenuto alla compensazione giudiziale e legale da lui vantata, quale opponente al precetto notificatogli dalla Ecoprogetti unitamente al provvedimento di rigetto del sequestro preventivo da lui richiesto e la opposizione era fondata proprio sulla presunta compensazione dei crediti, per cui il giudice doveva procedere al relativo accertamento (Cass. n. 8692/98).

Il che assolutamente difetta nella sentenza impugnata.

L’accoglimento in questi limiti dei motivi su indicati rende assorbiti gli altri due, ovvero il quinto e il sesto rispettivamente formulati come violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112 e 215 c.p.c.; art. 1243, 2233 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 quinto motivo; denuncia di violazione di legge per motivazione omessa, insussistente o meramente apparente.

Conclusivamente il ricorso va respinto nei motivi primo e secondo, ed accolto nei limiti sopra indicati nei motivi terzo e quarto, assorbiti il quinto e il sesto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle: spese del presente giudizio di cassazione.

A richiesta del S. pervenuta in cancelleria il 1 marzo 2011 si dispone di non evidenziare i dati personali (nome, data, luogo di nascita, codice fiscale) e quant’altro.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso;accoglie il terzo e il quarto, assorbiti gli altri – quinto e sesto – e nei limiti dei motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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