Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8329 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9134/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RASELLA

133, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIOVANNI D’ANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MAGLIENTI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1453/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato DANIELE PEPPE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto notificato il 4 giugno 2004 il condominio di (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo C.G., quale precedente amministratore del condominio stesso, chiedendo la restituzione della somma di Euro 6.357,09 da questi indebitamente trattenuta nel corso del suo mandato. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello il condominio. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 3 ottobre 2013 la Corte d’appello di Palermo accolse l’appello. Osservò il giudice di appello “che l’onere di provare il diritto al pagamento del compenso incombeva sul C., nessuna prova è stata fornita in merito all’attività compiuta ed all’entità delle somme dovute, essendosi lo stesso limitato, a fronte delle contestazioni del condominio, ad allegazioni prive di alcun supporto”.

5. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo C.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009. Osserva il ricorrente che a fronte di quanto affermato dal C. in punto di attività esorbitanti dai suoi compiti istituzionali non vi era stata alcuna obiezione da parte del condominio, sicchè il fatto non contestato, alla stregua della nuova disposizione legislativa, doveva ritenersi per riconosciuto.

1.1 Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha invocato nel presente giudizio l’applicazione dell’art. 115 c.p.c., secondo la nuova disposizione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14. La nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge citata e perciò non può trovare applicazione nel presente giudizio. Ciò nondimeno il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 6 ottobre 2015, n. 19896). Il ricorso non rispetta però il principio di autosufficienza.

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888). L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16665). Un tale onere non risulta assolto nel ricorso.

Nulla per le spese, in mancanza della partecipazione al giudizio della controparte. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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