Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8329 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12373/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Fevola, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Villa

Carpegna n. 42, presso lo studio dell’Avv. Francesca Petrucci;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/39/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina, depositata il 12

novembre 2012;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2020

dal consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.S.G. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificatole il 12 ottobre 2012, con il quale l’Agenzia delle entrate, avendo constatato il possesso di immobili e di un’autovettura di costo rilevante, aveva rideterminato il reddito complessivo netto per l’anno 2006 ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5, e 6, e accertato maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale) e irrogato sanzioni. A sostegno del ricorso la contribuente aveva dedotto la violazione della disciplina sull’accertamento sintetico e la mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, della situazione reddituale complessiva del proprio nucleo familiare, in contrasto con la Circolare dell’Agenzia delle entrate 9 agosto 2007, n. 49/E.

Con sentenza n. 460/5/11 del 24 ottobre 2011 la Commissione tributaria provinciale di Latina, in parziale accoglimento del ricorso, ridusse del 50% il maggior reddito accertato.

2. Avverso la suddetta pronuncia la contribuente propose appello principale richiamando le censure formulate in primo grado, mentre l’Amministrazione finanziaria interpose gravame incidentale, lamentando il carattere apodittico della rideterminazione del reddito operata senza indicare elementi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione nel corso dell’accertamento.

Con sentenza n. 478/39/12, depositata il 12 novembre 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina, dato atto che l’Ufficio con la memoria di costituzione aveva fatto presente “di aver proceduto all’annullamento dell’accertamento per l’anno in questione, a seguito di istanza di autotutela” chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarò cessata la materia del contendere.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo. D.S.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere sentenza gravata del tutto avulsa dalle risultanze processuali e dalle richieste delle parti.

Si evidenzia, in particolare, che, nel costituirsi nel giudizio di appello, l’Agenzia delle entrate non solo ha contrastato l’impugnazione principale, ma ha proposto gravame incidentale avverso la statuizione della sentenza di primo grado a sè sfavorevole, senza mai dedurre il sopravvenire di un provvedimento di annullamento di autotutela dell’avviso di accertamento oggetto di causa, nè richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Si rappresenta, altresì, che avverso la pronuncia qui impugnata l’Amministrazione finanziaria ha proposto, davanti alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina, ricorso per revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Devono essere preliminarmente scrutinati i rilievi di inammissibilità del ricorso formulati da D.S.G. sul duplice presupposto dell’omessa indicazione, nell’atto di impugnazione erariale, del legale rappresentante dell’Agenzia delle entrate e dell’alternatività sussistente tra il ricorso per cassazione e la revocazione allorquando, come nel caso di specie, vengano esperiti avverso la medesima pronuncia.

La prima censura contrasta con il principio, ampiamente condiviso da questa Corte, secondo il quale in tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale dell’Agenzia delle entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67 e 68, quale unico rappresentante ed autorizzato ex lege a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass., Sez. 5, 4/11/2016, n. 22434; Cass. Sez. 5, 8/3/2013, n. 5875; Cass. Sez. 5, 3/12/2004, n. 22761).

Parimenti infondato è l’assunto per il quale la revocazione e il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sono rimedi alternativi e, pertanto, non cumulabili.

Il Collegio ritiene, invero, di dare continuità all’indirizzo interpretativo che ascrive ai suddetti rimedi carattere autonomo, ammettendone la contemporanea esperibilità sul presupposto che la definizione dell’uno non preclude, nè pregiudica in alcun modo la disamina dell’altro (Cass. Sez. 3, 4/11/2014, n. 23445; Cass. Sez. 2, ord. 28/3/2019, n. 8689; Cass. Sez. U, 26/5/2020, Ord. n. 9776), fino a quando non faccia venire meno, con efficacia di giudicato, l’interesse a coltivare l’altra impugnazione, giacchè la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina, rispetto a quest’ultimo, la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 2, 25/9/2013, n. 21951; Cass. Sez. 5, 13/2/2015, n. 2934).

Nel caso di specie, tale ultima evenienza non è, tuttavia, configurabile dal momento che le parti non hanno fornito univoche e documentate indicazioni in merito allo stato del procedimento per revocazione che pure concordemente assumono essere stato intrapreso dall’Amministrazione finanziaria.

3. Il ricorso erariale è, invece, inammissibile perchè i contenuti della censura alla quale è affidato fuoriescono dal parametro evocato.

La ricorrente lamenta che la commissione regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione di un annullamento d’ufficio dell’avviso di accertamento che, in realtà, non è stato mai allegato dalla difesa erariale – e, di conseguenza, in difetto di qualsivoglia domanda al riguardo – e intravede in tale statuizione una violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.

Tale assunto non è condivisibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non necessita di apposita domanda di parte, ma può essere rilevata d’ufficio, così che non assume rilevanza, ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa formulazione di apposita istanza valorizzata dalla ricorrente.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, la cessazione della materia del contendere, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, 7/3/2006, n. 4883; Case. Sez. 6-3, 4/5/2016, n. 8903), nè il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, 7/5/2013, n. 10531; Cass. Sez. 2, 3/5/2017, n. 10728).

Neanche la prospettata supposizione, da parte dei giudici d’appello, di un fatto processuale – come l’allegazione erariale dell’annullamento d’ufficio dell’atto impositivo – inesistente assume rilevanza ai fini della configurazione della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come ha già chiarito questa Corte, l’acritica assunzione, da parte del giudice di merito, di un fatto di causa inesistente può configurare un travisamento denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. Sez. 3, 14/3/2016, n. 4893; Cass. Sez. 3, 20/12/2011, n. 27555).

3. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrenle, delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

Non trova, infine, applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) dal momento che il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (così Cass. Sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass. Sez. 3, 14/3/2014, n. 5955).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA