Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8329 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4343-2009 proposto da:

CONDOMINIO DELL’EDIFICIO IN (OMISSIS), in

persona dell’Amministratrice pro tempore rag. D.M.R.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SEPE GIACOMO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORRE DI PRATOLUNGO 11, presso l’Ing. T.G.,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARACCIOLO DOMENICO e PARISI

EMILIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10438/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, Quinta

sezione civile, emessa 11/9/2008,depositata il 17/10/2008 (R.G.

45520/06);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Condominio dell’edificio in (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il precetto di pagamento per Euro 8.148,38 notificato ad istanza di M. M., eccependo la compensazione con un debito del M. verso il condominio per l’importo di Euro 3.441,64, contestando alcune delle voci contenute in precetto, tra cui quella relativa alle spese di registrazione della sentenza, e rilevando che l’intimante aveva notificato tanti precetti e tante sentenze per quante erano le unità immobiliari in condominio, anche quando di proprietà del medesimo condomino; aggiungendo, ancora, che vi era stata la contemporanea intimazione dei precetti per l’intero nei confronti sia del condominio che dei singoli condomini e che vi era un difetto di procura per il precetto notificato al condominio.

M.M. si costituì, resistette all’opposizione e si dichiarò debitore della somma complessiva di Euro 10.541,83, proponendo così domanda riconvenzionale perchè fosse dichiarato il suo credito in tale misura, con la detrazione, non per compensazione legale, bensì volontaria, della somma di Euro 4.936,82.

2.- Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione del condominio ed ha accolto la domanda riconvenzionale dell’opposto, dichiarando il condominio debitore del M. della somma di Euro 10.541,83, con detrazione, come da richiesta, della somma di Euro 4.936,83; ha compensato le spese.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione il Condominio dell’edificio in (OMISSIS), a mezzo di sei motivi. Resiste con controricorso l’intimato M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo del ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1241, 1242 e 1243 e segg. c.c., nonchè dell’art. 1252 c.c. e art. 282 c.p.c., quindi della L. n. 353 del 1990, art. 33 per avere il Tribunale di Napoli erroneamente rigettato l’eccezione di compensazione.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non difetta di certezza il credito riconosciuto da una sentenza che, pur se gravata da appello, sia comunque provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., nel testo in vigore dopo la modifica apportata dalla L. n. 353 del 1990.

1.1.- Il motivo è infondato.

Nel caso di specie, il credito opposto in compensazione è sub iudice, poichè trova la sua fonte in una sentenza pronunciata in primo grado, ma impugnata con l’appello, quindi non ancora passata in giudicato.

La compensazione legale, quale è quella invocata dal ricorrente, in via principale, presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte persone, si “estinguono per le quantità corrispondenti” (arg. ex art. 1241 c.c.): essa quindi opera di diritto al momento della coesistenza dei debiti, pur se necessita di apposita eccezione in sede processuale. Tra i presupposti di operatività della compensazione, vi è quello della certezza dei debiti che – pur non essendo espressamente enunciato, come i presupposti della liquidità e dell’esigibilità, previsti dall’art. 1243 c.c. è, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indefettibile, sia dal punto di vista sostanziale, non potendo operare la compensazione quando il credito è condizionato o incerto per quanto riguarda l’oggetto od il soggetto che ne è titolare, sia dal punto di vista processuale. Si deve, infatti, trattare di debiti accertati giudizialmente in via definitiva o nascenti da rapporti non contestati in sede processuale: qualora sia in corso un accertamento giudiziale sull’esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato, la situazione di coesistenza non è definitiva, ma suscettibile di modificazione, potendo il titolo giudiziale essere caducato o modificato- Ne segue l’incertezza del debito sub iudice, anche quando la sentenza non irrevocabile che ha risolto la contestazione sia provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass. n. 4423/87, n. 4074/74).

Infatti, la provvisoria esecutività rende il credito esigibile, ma non ancora certo.

Alle considerazioni in merito alla mancanza del requisito della certezza, già svolte anche nella sentenza impugnata, occorre aggiungere l’ulteriore considerazione per la quale la contestazione del credito può comportare anche il difetto di liquidità (cfr. già Cass. S.U. n. 2234/75, nonchè Cass. n. 4161/82, n. 4073/98, n. 14818/02 e, da ultimo, n. 13208/10), vale a dire un’obiettiva incertezza circa l’ammontare del debito che impedisce la compensazione legale perchè non è possibile determinare in quale misura dovrebbe operare l’estinzione tra le reciproche posizioni debitorie.

Ne segue che, essendo contestato con l’appello avverso la sentenza che aveva riconosciuto al Condominio il diritto al rimborso delle spese legali del giudizio di primo grado da parte del M., tale ultimo diritto non può essere opposto in compensazione legale come preteso dal Condominio ricorrente.

1.2.- La censura è invece inammissibile sotto il profilo dell’eccezione di compensazione volontaria poichè non risulta dal ricorso – da ritenersi sotto questo profilo del tutto privo di autosufficienza – se e con quali atti la parte opponente avesse formulato l’eccezione in parola dinanzi al Tribunale di Napoli, che nulla dice al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale prende in esame esclusivamente l’eccezione di compensazione legale (cfr. Cass. n. 14590/05, n. 18440/07, n. 20518/08).

2.- Col secondo motivo di ricorso il condominio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 100 c.p.c., art. 480 c.p.c., nonchè artt. 1117 e seg. e 1123 e 1173 e seg.

c.c.), per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo di opposizione concernente l’illegittimità – secondo l’opponente – delle notificazioni di tante copie della sentenza, costituente il titolo esecutivo, e di tanti precetti, a ciascuno dei singoli condomini, per quante sono le unità immobiliari di proprietà esclusiva facenti parte del condominio, anche se di proprietà del medesimo condomino.

2.1.- Il motivo è infondato. Va pienamente condivisa la statuizione del Tribunale di Napoli relativa al difetto di interesse ad opporsi da parte del Condominio, dal momento che l’opposizione, con riguardo a tale motivo, non ha affatto ad oggetto il titolo esecutivo ed il precetto notificati al Condominio opponente, bensì le notificazioni del medesimo titolo esecutivo, in più copie, e degli altri precetti nei confronti di ciascuno dei condomini. Si tratta dell’ipotesi paradigmatica del difetto di legittimazione ad agire, sotto il profilo soggettivo, e di difetto di interesse ad agire, sotto il profilo oggettivo, poichè il Condominio non fa valere in giudizio una posizione giuridica soggettiva della quale assume di essere titolare, ma esplicita il riferimento di tale titolarità a diversi soggetti, quali appunto sono i singoli condomini, lamentando che costoro siano stati destinatari di una pluralità di precetti laddove sarebbe stata sufficiente la notificazione di un solo precetto per ciascun condomino.

Quanto poi all’affermazione del ricorrente secondo cui la situazione processuale comporterebbe il suo interesse ad opporsi al precetto perchè l’illegittima condotta dell’ intimante, come sopra descritta, avrebbe comportato un incremento delle voci di spesa indicate nel precetto destinato al Condominio medesimo, è sufficiente rilevare che trattasi della censura compendiata nel terzo motivo del ricorso ed il cui accoglimento non presuppone affatto, come vorrebbe il ricorrente, la preventiva declaratoria di illegittimità della notificazione di precetti del tutto estranei alla presente controversia.

3.- Ed, infatti, col terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1173 c.c., nonchè artt. 1292, 1314 e 1316 c.c., e difetto di motivazione, in cui sarebbe incorso il giudice del merito per avere ritenuto infondata la lagnanza relativa all’inserimento nel precetto delle spese relative non solo al Condominio, ma anche ai singoli condomini, ritenendo che il legame solidaristico tra loro esistente dal lato passivo dell’obbligazione, non riguardi soltanto il debito per il quale il creditore agisce, ma anche le spese sostenute per l’azione esecutiva nei confronti di ciascuno degli obbligati.

3.1.- Il motivo è fondato. La censura corrisponde alla motivazione della sentenza impugnata, poichè la ratio decidendi che sorregge il rigetto del motivo di opposizione è proprio quella enunciata dal ricorrente, avendo il Tribunale di Napoli ritenuto che la solidarietà passiva riguardi non soltanto il credito in quanto tale, ma anche le spese necessarie all’escussione di ciascuno dei debitori in solido.

3.2.- Sebbene il ricorrente contesti che nel caso di specie si verta in un’ipotesi di solidarietà passiva tra condominio e singoli condomini per l’intero credito vantato dall’intimante il precetto, non è ammissibile alcuna pronuncia sul punto, poichè trattasi di questione nuova non dedotta con i motivi di opposizione. Peraltro, anche a voler ritenere la solidarietà tra gli intimati, per l’intero debito ed i relativi accessori, è da escludere che essa si estenda anche alle spese di esecuzione (o dell’attività difensiva propedeutica all’esecuzione) nei confronti di ciascuno.

Tali spese infatti non costituiscono accessori del credito e determinano l’insorgenza di un’autonoma e distinta obbligazione di pagamento non solidale.

Occorre infatti distinguere tra la fonte dell’obbligazione di pagamento delle spese successive alla sentenza, che è data dalla sentenza stessa, dalle prestazioni aventi ad oggetto tali spese.

Quanto alla fonte dell’obbligazione, è da dire che la sentenza può avere ad oggetto un rapporto sostanziale da cui consegua un debito solidale, sicchè la solidarietà si comunica certamente alle spese liquidate con la sentenza stessa e relative al giudizio che con essa si è concluso (come accaduto nel caso di specie); la questione si pone in termini analoghi anche quando la sentenza contenga una condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti, ai sensi dell’art. 97 c.p.c. (cfr., nel senso che tale pronuncia sia possibile non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, tra le più recenti, Cass. n. 24757/07, n. 6761/05).

In entrambe le situazioni predette, peraltro, è solidale la prestazione che ha ad oggetto le spese liquidate con la sentenza stessa nonchè le spese successive che servano a darvi attuazione, purchè siano fatte una volta per tutte, come è per le spese di trascrizione o di registrazione della sentenza (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 17698/2010 secondo cui “nella pronuncia di condanna della parte soccombente alle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in guanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un’espressa statuizione al riguardo”).

Diversamente deve invece concludersi per le spese che il creditore debba affrontare per escutere ciascuno dei debitori in solido, sebbene anche tali spese, delle quali è consentita la ed. auto- liquidazione in precetto, trovino la loro fonte comunque nella sentenza di condanna che è il titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr. Cass. n. 11170/02, secondo cui “il precetto – il quale è un atto che precede l’esecuzione, può ben contenere anche l’intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute”).

Tuttavia, l’obbligazione di pagamento delle spese di precetto, così come di quelle della notificazione del titolo esecutivo, non è solidale, come quella di pagamento delle spese liquidate in sentenza, ma, in quanto relativa alle spese che il creditore deve affrontare per escutere uno o più dei suoi debitori, è propria di ciascuno di costoro.

Quanto sin qui detto è coerente con la costruzione preferibile dell’obbligazione solidale quale obbligazione che deriva, sì, dalla medesima fonte, ma che ha anche ad oggetto una medesima prestazione, in modo che questa debba essere eseguita una volta sola ed è indifferente, al fine della soddisfazione dell’interesse del creditore, quale degli obbligati la esegua.

Nella fattispecie in esame, all’unicità della fonte non corrisponde affatto l’unicità della prestazione. Infatti, identità della prestazione sta a significare che la prestazione deve avere il medesimo contenuto per tutti gli obbligati, pur se questi siano tenuti ad adempiere con modalità diverse ex art. 1293 c.c.: vale a dire che possono cambiare il tempo, il luogo ed altri elementi non essenziali della prestazione, ma l’oggetto di questa (il bene, il servizio o, come nel caso di specie, la somma di denaro dovuti), deve essere eguale per tutti, tanto è vero che, secondo l’opinione dottrinale tradizionale, il modello tipico di obbligazione solidale presuppone non una prestazione di eguale contenuto per tutti, ma proprio la medesima prestazione, al cui adempimento sono tenuti tutti gli obbligati in solido.

Uno dei principi che stanno a fondamento del regime delle spese processuali, è il principio di causalità, essendo le spese da imputare al soggetto, il cui comportamento determini l’attività difensiva e gli esborsi connessi e nei limiti in cui li renda necessari per soddisfare le ragioni della parte vittoriosa; più specificamente, quanto alle spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo (cfr. Cass. ord. n. 28627/08, che precisa che dette spese sono dovute quando esse – sulla scorta del ed.

principio di causalità – siano state sostenute dal creditore, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto le attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1).

Poichè l’attività necessaria per portare ad esecuzione una condanna solidale nei confronti di ciascuno degli obbligati è diversa per ciascuno degli obbligati nei cui confronti detta attività venga compiuta, le spese relative danno luogo ad un’obbligazione di rimborso personale per ognuno di loro. Ed invero, non si può certo pretendere dal debitore solidale che abbia adempiuto spontaneamente, senza costringere il creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un’esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato solidale.

Dal momento che il precetto oggetto della presente opposizione, intimato nei confronti del Condominio ricorrente, contiene l’indicazione delle voci autoliquidate anche in tutti gli altri precetti che il medesimo creditore ha intimato nei confronti di ciascuno dei condomini, quale obbligato in solido,, la sentenza che ha rigettato il relativo motivo di opposizione avverso tale precetto va cassata. Poichè sono necessari accertamenti di fatto volti a distinguere, nel contesto del precetto oggetto della presente opposizione, le spese delle quali il M. avrebbe potuto pretendere il pagamento dal Condominio, dalle spese il cui pagamento è stato intimato illegittimamente, la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: “In – tema di spese inerenti alla notificazione del titolo esecutivo ed alla redazione e notificazione del precetto, questo può contenere l’intimazione di pagamento, senza preventiva liquidazione processuale, soltanto delle spese sostenute dal creditore nei confronti del destinatario dell’atto di precetto, anche quando l’obbligazione di pagamento delle spese processuali sia solidale tra il debitore nei cui confronti è minacciata l’esecuzione ed altri debitori, a loro volta destinatari di distinti atti di precetto. Pertanto, è illegittima l’intimazione di pagamento delle spese sostenute dal creditore intimante il precetto per l’attività propedeutica all’esecuzione nei confronti dei debitori in solido diversi dal destinatario dell’atto di precetto”.

4.- L’accoglimento del terzo motivo di ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comportano l’assorbimento del quarto motivo di ricorso. Questo infatti riguarda l’accoglimento della domanda riconvenzionale del M. avente a fondamento proprio la pretesa di pagamento delle voci di precetto già contestate col terzo motivo di ricorso e che devono nuovamente essere esaminate dal giudice del rinvio in conseguenza dell’accoglimento di quest’ultimo.

Risulta assorbito anche il sesto motivo di ricorso, concernente la compensazione delle spese del grado di merito.

5.- Col quinto motivo di ricorso si deduce un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma si lamenta l’omessa pronuncia su uno dei motivi di opposizione vale a dire un error in procedendo; si formula quindi un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie ratione temporis, poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17 ottobre 2008), che non contiene in sè alcun accenno all’omessa pronuncia su uno dei motivi di opposizione, ma sembra riproporre l’originario motivo di opposizione sotto forma di violazione dell’art. 83 c.p.c.. Il quesito di diritto, oltre ad essere del tutto privo di collegamento col vizio di omessa pronuncia così come denunciato, è espresso in termini tali da richiedere a questa Corte la formulazione di un principio astratto del tutto avulso dalla fattispecie concreta (“se sulla copia dell’atto notificato alla parte destinataria deve essere riportata la procura rilasciata dal cliente ed il difensore deve attestare nella, copia che sull’originale vi è la conforme procura con firma del cliente”) che non consentirebbe certo l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza (cfr. Cass. n. 26020/2008).

Pertanto, il motivo in esame va dichiarato inammissibile.

6.- Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quinto ed assorbiti il quarto ed il sesto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA