Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8328 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5550/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA

24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO CALCAGNI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante e Procuratore

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO QUIRINO VALENTE, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 898/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO CALCAGNI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.G. e F.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo Enel Energia s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 51.900,00, conseguente alla forzata chiusura del ristorante di cui essi erano titolari per alcuni giorni del giugno 2007 a causa del tardivo ripristino della fornitura di gas metano (distaccata per morosità il 6 giugno 2007) solo in data 15 giugno 2007, nonostante l’avvenuto pagamento dell’ultimo bollettino in data 7 giugno 2007 ed il decorso dei quattro giorni richiesti per l’arrivo a destinazione del versamento postale. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 18 settembre 2013 la Corte d’appello dell’Aquila accolse l’appello solo limitatamente al capo delle spese processuali. Osservò la corte territoriale che, seguendo la prospettazione di parte appellante, il ritardo sarebbe non di cinque giorni, ma di un solo giorno, tenuto conto che il pagamento tardivo dell’ultima bolletta era avvenuto il 7 giugno e che dal computo dei quattro giorni dovevano essere esclusi il 9 e 10 giugno in quanto ricadenti di sabato e domenica, sicchè il ripristino della fornitura sarebbe dovuto avvenire il 14 giugno, ma “un ritardo così breve non sembra costituire un grave inadempimento contrattuale idoneo a fondare la domanda risarcitoria” per l’importo di Euro 51.900,00. A prescindere da tale considerazione, aggiunse la Corte, rileva soprattutto che, non avendo gli utenti comunicato l’avvenuto pagamento delle prime due bollette insolute (gli stessi avevano via fax comunicato solo il pagamento della terza bolletta), il somministrante era rimasto ignaro della cessazione della morosità, sicchè non era configurabile il colpevole ritardo nella riattivazione della fornitura. Il rigetto del motivo sull’an assorbe quello sul quantum.

5. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo F.G.. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia omesso esame ex artt. 1453 e 1455 c.c., in connessione con l’art. 1559 c.c., nonchè omesso esame della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello per un verso considera esistente un ritardo nella riattivazione, per l’altro non vi attribuisce effetti di ordine patrimoniale, violando la norma sulla gravità dell’inadempimento (art. 1455 c.c.), idoneo alla risoluzione e condizione per il risarcimento del danno, e che escludere i due giorni di sabato e domenica, in cui maggiormente si sviluppano gli introiti economici, collide con il parametro di produttività richiesto dall’art. 1455. Aggiunge che comunque restano integre le ragioni di pregiudizio per gli altri due giorni di ritardo e che non era stata effettuata la valutazione equitativa del danno.

1.1. Il motivo è inammissibile. La decisione è fondata su due rationes decidendi. Secondo la prima ratio decidendi il ritardo di un giorno non costituisce “grave inadempimento” idoneo a fondare la domanda risarcitoria. In base alla seconda ratio, preceduta significativamente dall’inciso “a prescindere da tale considerazione”, non avendo gli utenti comunicato l’avvenuto pagamento delle prime due bollette insolute (gli stessi avevano via fax comunicato solo il pagamento della terza bolletta), il somministrante era rimasto ignaro della cessazione della morosità, sicchè non era configurabile il colpevole ritardo nella riattivazione della fornitura. Quest’ultima ratio, secondo la stessa prospettazione del giudice di merito, attiene all’an, mentre la prima concerne il quantum. Il ricorrente ha impugnato solo la prima ratio decidendi, sicchè la censura è priva di decisività.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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