Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8327 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22869-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

95, presso lo studio dell’avvocato LAURA OLIVIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato G.P. difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

KENNEDY CENTER SRL in liquidazione, in persona del liquidatore

T.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE GIORGIO

Carlo giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SUZUKY ITALIA SPA, GICAR SRL, GICAR SRL IN LIQUIDAZIONE OFFICINE

PELLI SPA ANTINIANA IMMOBILIARE SRL, A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2715/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 giugno 2014 La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da G.P. avverso la decisione del 3 marzo 2006 del Tribunale della stessa città, con cui era stata rigettata la domanda di condanna dallo stesso proposta, in via alternativa o solidale, nei confronti di Suzuki Italia spa, Kennedy center srl, Gicar srl, Officine Pelli spa e A.F., per il pagamento, previa risoluzione del contratto di compravendita e di permuta, di una somma quale rimborso del saldo versato per l’acquisto del veicolo e per la restituzione dell’auto permutata ovvero comprendente anche il valore del veicolo permutato o, ancora, la sostituzione della vettura con altra priva di difetto, nonchè per il risarcimento dei danni.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale – in parziale riforma della sentenza appellata – ha compensato per metà le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra G. con le società Kennedy center, Gicar e Suzuki Italia, condannando G. al pagamento della restante metà, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e condannato l’appellante al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado ritenendole compensate per la metà nei rapporti tra G. con le società Kennedy center, Gicar e Suzuki Italia e condannandolo a rifonderle per l’intero nei rapporti con Officine Pelli e A..

La sentenza della Corte di appello è stata impugnata da G.P. con ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Ha resistito con controricorso Kennedy Center s.r.l. in liquidazione. Quest’ultima, con istanza del 5 gennaio 2016, ha chiesto l’interruzione del giudizio, stante il proprio intervenuto fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione delle norme sulla legittimazione passiva nei confronti della Kennedy Center con particolare riguardo all’art. 81 c.p.c., all’art. 112 c.p.c. e all’art. 115 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5”.

“Violazione falsa e tralasciata applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”.

“violazione falsa e omessa applicazione delle norme sulla legittimazione passiva nei confronti della s.p.a. Gicar e della s.r.l. Kennedy Center con particolare riguardo ai contratti collegati, all’art. 113 c.p.c. ed in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5”.

“Violazione falsa e tralasciata applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 sull’obbligo di motivazione in relazione art. 360 c.p.c., comma 3) il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia inesattamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Gicar e della Kennedy Center nella qualità di concessionarie Suzuki ad adempiere all’obbligo della prestazione della garanzia convenzionale offerta dalla Suzuki Italia a tutti gli acquirenti dei veicoli Suzuki. In particolare, avrebbe erroneamente tralasciato di rilevare come tale eccezione non fosse stata sollevata in nessuno dei due gradi di giudizio, essendosi limitate le predette convenute ad eccepire il loro difetto di legittimazione passiva unicamente “in ordine alla differente ed ulteriore domanda proposta nei loro confronti di inadempimento contrattuale alle obbligazioni derivanti dalla garanzia della vendita ex art. 1490 c.c. e del conseguente risarcimento del danno”. Richiama precedente di questa stessa Corte, sostenendo la non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione (Cass. Sez. 3, 9 aprile 2009, n. 8699) e deducendo la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.

In via subordinata, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia trascurato di rilevare l’esistenza del contratto di concessione di vendita tra la Suzuki Italia e le su menzionate società concessionarie, con obbligo delle stesse alla prestazione della garanzia convenzionale, nonchè lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il contenuto delle allegazioni documentali, non rilevando il sussistente collegamento negoziale tra i contratti in esame, così violando il principio sancito dall’art. 113 c.p.c.

2. Con il secondo motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione delle norme sulla legittimazione dell’art. 1218 c.c. dell’art. 1334 e dell’art. 232 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

“Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

“Violazione falsa e tralasciata applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 il ricorrente, lamentando ancora un vizio composito, deduce che la Corte di appello “equivocamente”, pur riconoscendo le proprie ragioni in qualità di acquirente “riguardo la necessità che il veicolo fosse dovutamente esaminato e riparato” (così nella sentenza impugnata), tuttavia avrebbe errato nel non dichiarare l’inadempimento contrattuale delle società “inesattamente accertando l’esistenza del rifiuto del sig. G.P. di mettere a disposizione l’auto per gli opportuni controlli nel rispetto della procedura regolamentare di garanzia”. La Corte di merito avrebbe in sostanza mancato di esaminare, alla luce delle dichiarazioni testimoniali richiamate e della mancata risposta all’interrogatorio formale deferito e non reso dalla Gicar, che la propria condotta fosse conforme alla messa in opera della garanzia convenzionale così come indicato dalle disposizioni contrattuali, non essendo necessario subordinare la prestazione di attivazione della garanzia convenzionale alla verifica dell’ispettore della Suzuki. Lamenta inoltre l’inesistenza del carteggio inviatogli da Gicar avente ad oggetto l’invito a concordare un appuntamento con la Kennedy Center per sottoporre a controllo di un ispettore Suzuki l’autovettura difettosa, carteggio valorizzato dalla motivazione della sentenza impugnata in violazione dell’art. 1334 c.c. Deduce infine che il giudice di appello avrebbe omesso di dichiarare la responsabilità contrattuale delle società intimate e che per tutto quanto sopra evidenziato la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “insussistente sotto il profilo della sufficienza della motivazione”.

3. Con il terzo motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione delle norme sul risarcimento del danno, dell’art. 1218, dell’art. 1225 c.c. e dell’art. 1226 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

“Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle pani in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

“Violazione falsa e tralasciata applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe mancato di rilevare che la somma erogata complessivamente per le riparazioni fosse pari a Euro 6.078,00 come da documentazione allegata per ciascuna singola spesa e come confermato dai testimoni escussi e dalle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo e del relativo supplemento. Deduce infine che la sentenza non sarebbe conforme alle risultanze istruttorie e che per tutto quanto sopra evidenziato sarebbe “insussistente sotto il profilo della sufficienza della motivazione”.

4. Con il quarto motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione degli artt. 91, 92 ed 88 c.p.c. a seguito errato governo delle spese diritti ed onorari di prime e seconde cure tra il sig. G.P. e la spa Suzuki Italia, la s.r.l. Gicar e la s.r.l. Kennedy Center in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

“Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

“Violazione fusa e omessa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”) il ricorrente, premesso che all’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso conseguirà la riforma della sentenza gravata anche in relazione alle somme poste a proprio carico per le spese del primo e secondo grado del giudizio di merito, insistendo in via principale per la condanna delle società convenute al rimborso delle spese del doppio grado e, in via subordinata, alla integrale compensazione “stante la complessità della materia anche a seguito della equivoca condotta delle società appellate” come desumibile dalle indicate risultanze istruttorie.

5. Con il quinto motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione degli artt. 91, 92 ed 88 c.p.c., del principio dell’apparenza del diritto, a seguito errato governo delle spese diritti ed onorari di prime e seconde cure tra il sig. G.P. la spa Officine Pelli in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 cp.c., n. 5.

“Violazione falsa e omessa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”) il ricorrente lamenta che la Corte abbia confermato la propria condanna al pagamento delle spese giudiziali di prime cure in favore della Officine Pelli, “inaspettatamente” condannandolo anche al pagamento dei compensi di secondo grado. In proposito deduce che dall’esame complessivo della documentazione allegata in atti e dal comportamento processuale della stessa Officine Pelli, si sarebbe dovuto giustificare – secondo il principio dell’apparenza del diritto – il proprio affidamento nel ritenere la Officine Pelli esercente la medesima attività di assistenza dei veicoli con prestazione della garanzia convenzionale. Avrebbe il giudice di merito trascurato inoltre di considerare come ambigua e sconveniente la condotta della predetta convenuta, omettendo di compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

6. Con il sesto motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione degli artt. 91, 92 ed 88 c.p.c., in relazione alle norme attinenti obbligazioni e contratti in generale anche in riferimento agli artt. 1175, 1332, 1366 e 1375 cc., all’art. 2 Cost. ed anche in particolare riguardo all’abuso del diritto della Suzuki Italia, della Gicar, della Kennedy Center, della Officina Pelli e del sig. A.F., nonchè in relazione all’art. 610 c.p. e art. 2043 c.p.c. (rectius c.c.) il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

“Omesso esame di punti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

“Violazione falsa e omessa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”) il ricorrente insiste nel sostenere che nei confronti di Officina Pelli e del sig. A. con l’appello aveva richiesto unicamente il riesame della domanda nei loro confronti per la modifica della regolamentazione delle competenze di lite e che la Corte territoriale avrebbe tralasciato di rilevare dall’esame delle risultanze istruttorie anche documentali gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto commesso da tutti i convenuti e di dichiarare la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

7. Con il settimo motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione della tariffa professionale prevista dal D.M. giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (G.U. 22-8-2012) art. 360 c.p.c., comma 3 dell’art. 91 e 92 c.p.c. tra il sig. G.P. e il sig. A.F. e la Officine Pelli in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”.

“Violazione falsa e omessa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 il ricorrente lamenta che le spese processuali in favore dei convenuti A.F. e la Officine Pelli non sarebbero rispondenti alle voci recate dalla Tariffa professionale ratione temporis vigente.

8. Con l’ottavo motivo (“Violazione falsa e omessa applicazione della tariffa professionale prevista dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (G.U.. 22-8-2012) art. 360 c.p.c., comma 3 dell’art. 91 e 92 c.p.c. tra il sig. G.P. e la s.p.a. Suzuki Italia, la s.r.l. Gicar, la s.p.a. Kennedy Center, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”.

“Violazione falsa e omessa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”) il ricorrente lamenta che le spese processuali in favore dei convenuti p.a. Suzuki Italia, la s.r.l. Gicar, la s.p.a. Kennedy Center non sarebbero rispondenti alle voci recate dalla Tariffa professionale ratione temporis vigente.

9. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevato, innanzitutto, che l’istanza depositata dal controricorrente Kennedy Center s.r.l. in liquidazione non è ammissibile, come già affermato da orientamento consolidato di questa Corte; difatti, la previsione di cui della L. Fall., art. 43 (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41) non comporta una causa di interruzione del giudizio in sede di legittimità posto che per quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Sez. U 14 novembre 2003 n. 17295 Rv. 568194 – 01).

10. Quanto ai primi tre motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione -, essi sono tutti inammissibili sotto un duplice, concorrente profilo.

10.1. In primo luogo, pur movendo dalla formale denuncia di plurimi distinti vizi della sentenza impugnata, i motivi non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge e si sostanziano piuttosto nella richiesta di una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere, per un verso, non sollevata (e quindi non rilevabile d’ufficio) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte delle società Gicar e Kennedy Center, concessionarie Suzuki Italia, riguardo all’obbligo di prestazione della garanzia convenzionale e, per l’altro, provata la sussistenza dell’inadempimento lamentato in capo a tutte le società convenute e l’errata quantificazione del danno.

Essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, la quale, con valutazione insindacabile perchè riservata al giudice di merito, ha esaurientemente riesaminato l’ambito della legittimazione di ciascuna delle convenute (Suzuki Italia, Gicar e Kennedy Center) alla luce del contenuto e dell’operatività della garanzia convenzionale stabilendo, da un lato, che alcun tipo di responsabilità fosse ascrivibile alla Kennedy Center (per non aver essa assunto alcun ruolo nel rapporto negoziale de quo) e, dall’altro, ritenendo che non fosse stata fornita la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento lamentato alla condotta delle convenute Suzuki Italia (casa produttrice dell’auto) e Gicar (società venditrice).

La Corte territoriale sulla base delle emergenze istruttorie ha accertato piuttosto – sul punto condividendo la motivazione del giudice di prime cure – che fosse stato l’attuale ricorrente ad aver rifiutato di porre a disposizione della venditrice la vettura per gli opportuni controlli, nel rispetto della procedura regolamentare di garanzia, restando a suo carico, con ogni conseguente onere, la decisione di affidare la vettura ad officine esterne alla rete di assistenza Suzuki.

10.2. In secondo luogo, sono inammissibili poichè il preteso omesso esame di fatti decisivi, non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 12 giugno 2014) in quanto propone la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dal giudice del merito. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile) (cfr. Sez. 3, 9 agosto 2007 n. 17477, Rv. 598953). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una insufficiente motivazione della sentenza oggetto di impugnazione, inammissibilmente sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914). Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quindi, il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro a quello della sufficienza.

11. Sono inammissibili pure i restanti motivi di ricorso, – anch’essi da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione – sia nella parte in cui viene dedotta la violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. nonchè della Tariffa professionale prevista dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sia nella parte in cui viene dedotto il vizio di motivazione (in ragione di quanto sopra evidenziato in ordine all’applicabilità ratione temporis della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e limitatamente ai motivi 4, 5, e 6).

Sotto quest’ultimo profilo va in particolare rammentato – come questa Corte ha già avuto modo di affermare – che il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione.

Il sindacato di legittimità è dunque limitato alla violazione di quel principio, esulando da esso la valutazione del giudice del merito in ordine all’opportunità di disporre o meno la compensazione, specie se si consideri, con riguardo alla fattispecie in esame, che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto, in parziale accoglimento dell’appello, di compensare per metà le spese del doppio grado nei rapporti tra l’appellante e le società Kennedy center, Gicar e Suzuki Italia e di confermare, viceversa, la condanna del predetto al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti di Officine Pelli e di A..

Alla luce della motivazione della Corte territoriale, sono pure del tutto inammissibili le plurime pretese violazioni di legge che si sostanziano piuttosto, come sopra meglio spiegato, nella richiesta di una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere violato il principio dell’apparenza e sussistente l’abuso del processo paventato e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello.

12. Ne discende l’inammissibilità dell’intero ricorso.

13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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