Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8327 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. I, 29/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 8966/2019 r.g. proposto da:

F.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carmelo Cataudella, presso il cui studio elettivamente domiciliato

in Ragusa, Via Trieste n. 64;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in

data 15.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da F.M., nato in (OMISSIS) ma cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015; cfr., anche Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014; v. inoltre Cass., S.U., n. 4573 del 1998; Cass. n. 15602 del 2006; e più di recente Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767);

che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

che tale notifica è dunque nulla;

che, non essendo, nel caso di specie, stata sanata la nullità della notificazione del ricorso dalla costituzione dell’amministrazione intimata, deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

che la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

assegna a tale fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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