Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8327 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/04/2010), n.8327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29678-2008 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO
CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4946/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/12/2007 r.g.n. 10905/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato TURCO CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso proposto dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato s.p.a contro M.R., per la cassazione della sentenza resa fra le parti dalla Corte d’Appello di Roma il 7 dicembre 2007;
Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso dell’Istituto;
Ritenuta la regolarità della rinunzia;
Considerato che la parte intimata non ha depositato controricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010