Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8326 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22339/2014 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

NICOTERA 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TERRIBILE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

L.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO CASAREALE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1332/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.;

udito l’Avvocato SERGIO CASAREALE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Bari avverso il decreto ingiuntivo 13 marzo 2007 n. 122 emesso dallo stesso Tribunale con cui gli si intimava il pagamento della somma di Euro 4.982,94 in favore di R.D., quale compenso dovuto a fronte prestazioni professionali da questi espletate in qualità di difensore nell’interesse dell’ingiunto dinanzi al giudice del lavoro; in particolare, l’opponente dedusse l’inesistenza del credito azionato in via monitoria in quanto le prestazioni professionali di R. si erano risolte in un’attività difensiva “fallimentare”, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità professionale del proprio ex difensore per grave negligenza e imprudenza consistita nell’aver dato corso alle cause di lavoro senza rendersi conto della intervenuta decadenza prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento (CCNL Settore Edili Aziende Industriali) e, in via subordinata, insistendo per la riduzione del quantum della somma ingiunta.

Il Tribunale di Bari, in accoglimento della eccezione di rito sollevata dal creditore opposto, dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione perchè proposta tardivamente, condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite.

La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da L.G. accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e riconosciuta la responsabilità professionale in capo al professionista appellato, ne rigettò la pretesa creditoria con condanna delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso questa decisione R.D. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso L.G.. Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 641 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”) si lamenta la violazione dell’art. 641 c.p.c., e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che in tema di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento – parte integrante della relazione di notifica – è il solo documento idoneo a provare la decorrenza dei termini connessi alla notificazione, ha ritenuto che l’onere di allegare la ricevuta di ricevimento dell’atto notificato e di depositarlo in giudizio spetta al creditore opposto il quale, nel caso in specie, non lo aveva allegato, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell’opposizione. Si lamenta, inoltre, che la Corte di appello ha affermato come la copia fotostatica dell’avviso di ricevimento “informale e parziale” prodotto dal creditore opposto non riguardasse l’atto giudiziario (e cioè il decreto ingiuntivo spedito con la raccomandata), ma avesse ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito nell’ufficio postale dell’atto giudiziario che l’agente postale è tenuto a spedire in piego raccomandato (i.e. la raccomandata inviata il 22 marzo 2007, ritirata dalla moglie del L., il giorno successivo). Al riguardo, deduce il ricorrente che tale documentazione non solo non era mai stata contestata dall’appellante, ma che la copia dell’avviso di ricevimento era stata depositata integralmente, come risulta dall’indice dei documenti dello stesso fascicolo di primo grado “(vedasi ultima pagina doc. sub 8 fasc. primo grado)”, documentazione da cui risulta, da un lato, che la moglie di L., L.R.P., aveva ritirato in data 23 marzo 2007 presso l’ufficio postale l’atto giudiziario apponendo la propria sottoscrizione sull’avviso di ricevimento e, dall’altro, che il giorno successivo il Cancelliere del Tribunale di Bari aveva apposto la relativa formula esecutiva sul decreto monitorio. Pertanto, a parere del ricorrente, correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione perchè tardivamente proposta.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”) il ricorrente lamenta la contraddittorietà della decisione della Corte territoriale nel punto in cui ha dato atto di un secondo motivo di gravame proposto (relativo alla responsabilità dell’avv. R. e alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado), sebbene l’appellante fondasse l’atto di appello solo ed esclusivamente sul motivo avente ad oggetto i termini di notifica sopra esaminati.

3. Con il terzo motivo (“Omessa rilevanza della falsa attestazione dell’ufficio postale depositata nel giudizio di primo grado e richiamata a pag. 12 dell’atto di appello”) il ricorrente deduce l’omesso rilievo da parte della Corte territoriale in ordine alla dedotta falsità dell’attestazione dell’Ufficio postale depositata nel corso del giudizio di primo grado dall’appellante L. (e richiamata a pag. 12 dell’atto di appello), mai rilasciata dal Direttore dell’Ufficio postale (come attestato dallo stesso ufficio postale), circostanza che lo aveva determinato a sporgere denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari (depositata in allegato alla comparsa conclusionale).

4. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

Nel caso in esame viene in considerazione il problema del momento perfezionativo dell’atto per il destinatario onde computare il termine di decadenza dell’impugnazione.

La disciplina della notificazione a mezzo posta è dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, per i casi in cui l’agente postale non possa recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo.

Appare opportuno rammentarne i passaggi procedimentali, al fine di evidenziare la fondatezza della doglianza del ricorrente.

La norma citata prevede che il piego sia depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito sia data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonchè l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, “con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma della norma sopra richiamata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è poi restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione. Infine, la disposizione introdotta, nel testo della norma in esame dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, prevede che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Ricostruiti i passaggi fondamentali del procedimento notificatorio, va evidenziato che la questione inerente la prova dell’avvenuta notifica dell’atto giudiziario – nel caso essa sia avvenuta a mezzo del servizio postale – ha costituito in passato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al ricorso per cassazione, risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno pronunziato il seguente principio: “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio” (Cass. S.U. sentenza 14 gennaio 2008, n. 627).

Alla luce della richiamata disciplina e del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va esaminata la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui erroneamente afferma, per un verso, che la copia dell’avviso di ricevimento prodotta dal creditore opposto fosse “informale e parziale” tenuto conto che, invece, questi aveva debitamente documentato di aver depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo de quo corredata dell’avviso di ricevimento con la quale l’ufficiale giudiziario aveva dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., in formato integrale (fronte retro) come risulta dall’indice dei documenti dello stesso fascicolo di primo grado (ed in particolare all’udienza del 12 novembre 2007 v. ultima pagina doc. sub 8) e, per l’altro, afferma che la stessa copia dell’avviso non riguardasse l’atto giudiziario (e cioè il decreto ingiuntivo spedito con la raccomandata), ma avesse ad oggetto la comunicazione dell’avvenuto deposito nell’ufficio postale dell’atto giudiziario medesimo ex art. 149 c.p.c..

Al contrario, dalla richiamata documentazione risulta che la moglie di L., L.R.P., aveva sottoscritto in data 23 marzo 2007 l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario aveva dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., così perfezionandosi il procedimento notificatorio.

Da tale data va computato il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto monitorio previsto dall’art. 641 c.p.c., termine ormai trascorso alla data dell’11 maggio 2007 (data di notifica dell’atto di citazione in opposizione).

5. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento dei rimanenti motivi.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio e confermata l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

7. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolarità della vicenda esaminata e della formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ratione temporis vigente, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per intero tra le parti; vanno compensate, altresì, per intero tra le parti, anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo ricorso, in esso assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, confermando l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, e compensa, altresì, per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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