Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8326 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. un., 08/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12223-2009 proposto da:

T.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato

PETRACCA NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RUMOLO MAURIZIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE ECCLESIASTICA CAMPANIA TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE

CAMPANO E DI APPELLO ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato ACQUAVIVA CARLO, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la riforma della sentenza n. 22231/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 08/07/2008;

udito l’avvocato Carlo ACQUAVIVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 8 luglio 2008 il Tribunale di Napoli dichiarava l’assoluto difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda, proposta da T.P. nei confronti della Regione Ecclesiastica Campania Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, per la declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 1995 al dicembre 2005 e del suo diritto alle differenze retributive ex art. 36 Cost. pari ad Euro 285.756,61, oltre alle quindici mensilità, avendo esercitato l’opzione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 in relazione all’illegittimo licenziamento che gli era stato intimato;

Avverso detta sentenza il T. propone regolamento di giurisdizione, lamentando che il Giudice la abbia declinata, nonostante che la causa attenesse esclusivamente ad aspetti patrimoniali;

Si è costituita la Regione Ecclesiastica Campania Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello che eccepisce l’inammissibilità del ricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso e le note depositate dalla Regione Ecclesiastica;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili dal momento che è stato più volte affermato (tra le tante Cass. Sez. U, n.. 22521 del 2006) che l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione è condizionata dalla pendenza del giudizio, di merito in primo grado e dalla mancata pronuncia, nel corso del medesimo, di decisioni preclusive ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., comma 1, di guisa che è da negare nella fattispecie essendo stata pronunziata la sentenza dal giudice adito. E’ stato altresì precisato che il regolamento ex art. 41 c.p.c., non è proponibile dopo che il Giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto regolamento (cfr. in tali sensi ex plurimis:

Cass. S.U. 26/07/2002, n. 11102; Cass. S.U., 22 marzo 1996 n. 2466 cui adde Cass. S.U., 10 marzo 2000 n. 58; Cass. S.U., 15 marzo 1999 n. 138; Cass. S.U.);

Rilevato che, nel caso di specie, essendo stato proposto il regolamento ex art. 41 c.p.c., dopo che il Tribunale di Napoli ha declinato con sentenza la propria giurisdizione, il medesimo non era più ammissibile, mentre il rimedio consentito era quello dell’appello;

Ritenuto che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro tremilacinquecento per onorari ed in Euro duecento per spese.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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