Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8325 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3508-2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato

VOLTAGGIO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZARO

VINCENZO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., L.P.A., BANCA COMMERCIALE ITALIANA

oggi Banca Intesa Sanpaolo, SICILCASSA SPA, BANCO DI SICILIA SPA,

FOREDIL, C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5070/2008 del TRIBUNALE di PALERMO, Sezione 4^

civile, emessa il 26/5/2008, depositata il 02/10/2008 (R.G. 4511/02);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato VINCENZO CANNIZZARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 ottobre 2008 il Tribunale di Palermo, in una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ha respinto l’opposizione proposta da C.S. contro il Banco di Sicilia, quale mandatario della S.I.B.-Servizi Immobiliari Banche, che aveva promosso una espropriazione immobiliare con relativo pignoramento del (OMISSIS) contro C.F. e C. G..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C.S., affidandosi a due motivi.

Tutti gli altri intimati non risulta abbiano svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto (art. 1058 e segg.

c.c. e art. 2651 c.c.).

In estrema sintesi, come si evince dal relativo quesito, il ricorrente chiede a questa Corte che la usucapione di un bene non si perfeziona con una pronuncia giudiziale definitiva, ma in virtù di un fatto (non di un atto) già perfezionatosi in ossequio al possesso ventennale pacifico e non intercorro e non contestato dalle parti.

Il quesito non coglie nel segno, in quanto la sentenza impugnata argomenta su plurime rationes decidendi.

Infatti, il giudice a quo, per ritenere la deduzione del C. del tutto priva di riscontro probatorio, ha ritenuto.

a) che sin dall’inizio il C. si era limitato a sostenere di avere iniziato separato giudizio per l’accertamento della intervenuta usucapione, ma solo all’udienza di precisazione delle conclusioni aveva prodotto la copia della ispezione dell’Agenzia del Territorio dalla quale emerge la trascrizione a suo favore di una sentenza di acquisto per usucapione:

b) che tale allegazione fosse tardiva non solo, ma che dalla stessa non fosse possibile individuare il bene acquistato;

c) che il C. non avesse nemmeno allegato la sentenza in questione, documentando la sua definitività.

Questi passaggi argomentativi, in realtà, non sono compiutamente contestati nemmeno nella doglianza, che, come è noto, costituisce illustrazione del relativo quesito e, peraltro, va precisato che come correttamente afferma la sentenza impugnata, i poteri di deduzione del terzo, diretti all’accertamento di una sentenza di accertamento negativo, consistono proprio nella dimostrazione dell’estraneità dei beni al patrimonio staggito dell’esecutato e dell’invasione della propria sfera dominicale ad opera e per effetto dell’esecuzione stessa (p.7-8 sentenza impugnata).

2.-Il secondo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) va disatteso.

Infatti, con esso il ricorrente avrebbe dovuto, per contestare la motivazione del giudice dell’esecuzione, porre in rilievo che esisteva la prova in atti circa il suo assunto, mentre, come appare dallo steso, egli si limita a sostenere quanto già evidenziato nella prima censura.

Del resto, la doglianza è intrinsecamente contraddittoria, in quanto o si eccepisce la carenza di motivazione (non rinvenibile nella specie) o la insufficienza e contraddittoria motivazione, che per quanto sopra richiamato non è affatto sussistente nella impugnata sentenza.

Conclusivamente i ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, ma nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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