Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8324 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13606-2015 proposto da:

RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA, in

persona del Clains Director e Procuratore speciale pro tempore Dott.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 169, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BENIGNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO BONANNI;

– ricorrente –

contro

F.A., M.C.G., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3813/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2010, F.A. esponeva di avere subito un danno al proprio veicolo in occasione di un sinistro stradale lamentando di essere stato urtato dall’autovettura di proprietà di M.C.G., a sua volta entrato in collisione con il veicolo condotto da M.M., assicurato con la compagnia RSA Sun Insurance Office Ltd. Pertanto evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Genova, il M. e la compagnia RSA. Il corso di causa veniva integrato il contraddittorio nei confronti di M.C.G. e, con sentenza del 31 maggio 2012, il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’attore.

2. Avverso tale decisione veniva proposto gravame da parte della compagnia la quale concludeva per la riforma della sentenza e per la condanna della parte attrice alla restituzione delle somme, comunque, corrisposte dall’appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

3. Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 27 novembre 2014, riformava la decisione del primo giudice omettendo di pronunziare sulla domanda di restituzione dell’importo di Euro 6.968,41, oltre interessi dalla data del pagamento, avvenuto il 20 luglio 2012.

4. Con ordinanza del 27 febbraio 2015 il Tribunale rigettava anche il ricorso per correzione dell’errore materiale proposto ai sensi dell’art. 287 c.p.c. ritenendo non sussistente tale fattispecie.

5. Propone ricorso per cassazione la compagnia di assicurazione sulla base di tre motivi e deposita memoria ai sensi dell’art. 380 c.p.c., dando atto della cessione di ramo di azienda in favore d ITAS Mutua (Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni – Società Mutua Assicurazioni).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016, del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valor nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia:

3. con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., ed error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando l’omessa pronunzia da parte del Tribunale sulla richiesta di condanna di parte appellata alla rifusione, in favore dell’appellante, dell’importo di Euro 6.968,41, oltre interessi dalla data del pagamento e richiedendo, alla Corte di legittimità, la pronunzia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per evidenti esigenze di economia processuale e in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

4. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 277 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

5. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. I motivi possono essere trattati congiuntamente poichè strettamente connessi e relativi all’omessa pronunzia del Tribunale di Genova sulla richiesta di restituzione delle somme corrisposte dalla compagnia a causa della esecutività della sentenza di primo grado. Non vi sono dubbi sulla violazione dell’art. 112 c.p.c.e ciò consente alla parte di richiedere al giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, di esaminare gli atti del giudizio di merito al fine di valutare la correttezza della decisione adottata dal giudice di secondo grado.

7. La sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il “solvens” attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame – per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dall’art. 96 c.p.c., comma 2 e art. 402 c.p.c., comma 1, un’apposita domanda in tal senso (Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016, Rv. 640323 – conf. Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 31/03/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007, Rv. 596952).

2. In applicazione degli esposti criteri, non avendo il giudice d’appello provveduto sulla domanda di restituzione, l’impugnazione deve essere accolta. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il collegio che la causa, ex art. 384 c.p.c., possa essere decisa nel merito, con la condanna di F.A. al pagamento della somma di Euro 6968,41, oltre interessi compensativi dalla data del pagamento (20 luglio 2012) al saldo.

3. E’ il caso di precisare, quanto alla decorrenza degli accessori, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice – alla quale si intende dare continuità – l’azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., posto che, da un lato, essa si ricollega a un’esigenza di mera restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza; e, dall’altro, che il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazioni in termini di buona o mala fede, non potendo venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. civ. 4 aprile 2013, 8215).

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna F.A. al pagamento della somma di Euro 6968,41, oltre interessi dalla data del 20 luglio 2012 al saldo, in favore della ricorrente;

condanna l’intimato a rifondere alla controparte le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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