Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8324 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 29/04/2020), n.8324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28051-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PERRON CABUS ANDREA, ZILIANI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3188/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2008, C.M. e C.L. acquistavano da Gruppo Lombardo S.r.l. due immobili di nuova costruzione, rispetto ai quali il Geom. B.A. aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori per conto della venditrice. A seguito della consegna, gli acquirenti accertavano la presenza di vizi negli immobili, in ragione dei quali proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della sola società venditrice. Successivamente, i C. inviavano ai vari soggetti che erano stati coinvolti nei lavori relativi agli immobili (tra cui lo stesso Geom. B.) una diffida riportante le risultanze dell’A.T.P., domandando la somma di Euro 94.800,38 a titolo di risarcimento del danno.

Nel 2010, i C. convenivano dinanzi al Tribunale di Varese il Geom. B.A., e gli appaltatori/fornitori dei lavori relativi agli immobili de quo, chiedendo il risarcimento del danno risultante dall’accertamento tecnico preventivo esperito. Il B. si costituiva chiedendo di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice Zurigo Assicurazioni – in ragione di una polizza con essa stipulata- formalmente chiamati in causa.

La Zurigo assicurazioni si costituiva in giudizio, eccependo l’inoperatività della polizza assicurativa in relazione ai lavori oggetto di lite.

Con sentenza 891/2014, il Tribunale di Varese rigettava la domanda attorea, a fronte dell’intervenuta prescrizione ex art. 1669 c.c.

2. C.M. e C.L. proponevano appello avverso la predetta sentenza.

Con sentenza 3188/2017, pubblicata il 10/07/2017, la Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che il termine di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c. dovesse farsi decorrere a far data dall’accertamento tecnico preventivo.

Nel condannare il Geom. B.A., il Giudice del gravame escludeva l’operatività della manleva della Zurich assicurazioni s.p.a., collocandosi il fatto dannoso dell’assicurato al di fuori del periodo di validità del contratto.

3. B.A. proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

4. La trattazione del ricorso, sulla base di proposta della relatrice di improcedibilità per mancata asseverazione della copia notificata della sentenza impugnata, veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nell’adunanza del 25 ottobre 2018, i vista della quale parte ricorrente depositava memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio rinviava la a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni sollevate dall’ordinanza di questa Corte n. 28844/2018.

A seguito della decisione delle Sezioni Unite con la sentenza n. 8312 del 2019, è stata redatta nuova proposta e fissata la trattazione per l’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. Il Collegio rileva, in primo luogo, che la questione di improcedibilità deve ritenersi superata, in quanto con la memoria depositata in vista dell’adunanza del 25 ottobre 2018, parte ricorrente ebbe a depositare asseverazione di conformità riguardo alla copia notificata a mezzo PEC della sentenza impugnata. In relazione a tale deposito, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio” (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 2019).

5.1. Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorso è inammissibile. Queste le ragioni.

5.2. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 343 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.”.

La ricorrente ritiene censurabile la sentenza d’appello nella parte in cui non avrebbe preso atto del giudicato formatosi sul capo della sentenza di primo grado relativo alla domanda di garanzia affermativo della sussistenza di essa, a seguito della mancata proposizione di appello incidentale da parte di Zurich, in violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e art. 2909 c.c. Difatti la Zurich nel costituirsi con comparsa di costituzione e risposta, si sarebbe limitata a reiterare le proprie eccezioni svolte in primo grado circa le limitazioni, soprattutto cronologiche, dell’operatività della Polizza, senza svolgere appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la “sostanziale operatività del contrattuale di cui alla Polizza, e su tale base aveva dichiarato “integralmente compensate le spese di giudizio”. Tale condotta di Zurich avrebbe comportato la formazione del giudicato sul capo della sentenza del giudice di prime cure relativo all’accoglimento della domanda di garanzia, in quanto la contestazione della sentenza di primo grado avrebbe richiesto la proposizione dell’appello incidentale e non una mera attività di riproposizione delle eccezioni da parte dell’assicurazione.

5.2.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto parte ricorrente non ha assolto all’onere di indicazione specifica dell’atto su cui si fonda, sotto il profilo della localizzazione. Infatti, tale atto, costituito dalla sentenza di primo grado, è stato indicato – a pagina 11 del ricorso, nell’ambito dell’esposizione del fatto – come “doc. 2 del Geom. B. del secondo grado”, ma non è stato indicato come prodotto in questa sede di legittimità. Non figura, del resto, fra le produzioni indicate nell’elenco analitico in calce al ricorso. D’altro canto, parte ricorrente, non ha dichiarato nemmeno di voler fare riferimento, al fine di adempiere all’onere di localizzazione del documento, alla presenza della detta sentenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello, come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, così consentendo di esentarsi dall’onere di produzione a pena di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Peraltro, a prescindere dall’assorbenza dell’inadempimento dell’onere di indicazione specifica, la sentenza di primo grado non risulta comunque prodotta nel fascicolo di parte depositato dal ricorrente.

Nella descritta situazione la Corte non è mesa in grado di esaminare il fondamento del motivo, giacchè il relativo esame esigeva la conoscenza della sentenza de qua.

5.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.”.

La Corte d’appello nel ritenere terminato il periodo di operatività della polizza nel 2002, avrebbe omesso di esaminare la circostanza relativa agli intervenuti rinnovi, che sarebbero stati previsti ab origine dalla disciplina contrattuale della Polizza. I taciti rinnovi della polizza avrebbero operato dalla prima scadenza del 2 dicembre 2002 e si sarebbero perfezionati a mezzo del pagamento di premi.

Difatti, nell’art. 8 delle condizioni generali della Polizza si leggerebbe in punto di “proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione” la possibilità che la durata della stessa venisse prorogata oltre il periodo di assicurazione originariamente fissato. Inoltre, vi sarebbe in giudizio l’esistenza di quietanze di premio emesse nel dicembre 2006, 2007 e 2008 oltre a varie appendici fino al 2 dicembre 2009, da considerarsi patti aggiuntivi all’originario contratto dalle quali sarebbero emersi taciti rinnovi.

In sostanza, il motivo sostiene che la corte territoriale avrebbe omesso l’esame di quanto risultava dai detti documenti, che, con riferimento al paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., avrebbe integrato fatti storici ai sensi di esso.

5.3.1. 11 motivo è inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione sul punto della sentenza impugnata e risulta privo di specificità riguardo ad essa.

Nella sentenza impugnata, circa la domanda di garanzia svolta dal B., si legge (pag. 4) quanto segue: ” B. ha svolto domanda di garanzia nei confronti della Zurich Insurance PIA: richiamando la polizza assicurativa n. (OMISSIS). La motivazione della sua domanda è limitata al breve richiamo difensivo di pag. 27 della comparsa di costituzione ove non si trattiene nel precisare i termini per i quali una polizza con durata dal 2.12.97 al 2.12.2002 debba comprendere un danno relativo a immobile venduto nel 2008. In proposito si richiama come anche nella comparsa di costituzione e chiamata di terzo dinanzi al Tribunale B. nulla di più ha precisato e nulla emerge dalla comparsa conclusionale nella presente sede. Stante il periodo di validità della polizza non può quindi essere accolta la domanda di garanzia svolta da B. nei confronti di Zurich.”.

Ebbene, di fronte a tale motivazione parte ricorrente avrebbe dovuto, facendosi carico di criticare quanto in essa affermato, che in primo luogo negli atti evocati da essa aveva svolto deduzioni al contrario specifiche riguardo alla copertura della polizza per il periodo successivo al 2002, ed in secondo luogo precisare su che cosa esse risultavano basate con riferimento alla documentazione che evoca nel motivo.

Invece, il motivo passa a discutere delle emergenze dei documenti evocati, ma astenendosi da qualsiasi specificazione del come e del dove su di essi si fosse argomentato nel corso dello svolgimento processuale ed in particolare del come del dove si fosse argomentato negli atti evocati dalla motivazione della sentenza impugnata.

Nei riferimenti al riguardo si colgono, è da dire, nell’esposizione del fatto, se si volesse utilizzarla per integrare il motivo: in essa, infatti, i rifermenti alla comparsa di costituzione in appello (pag. 12 del ricorso, punti 34 e 35) risultano del tutto generici e fatti con un altrettale generico rinvio alle pagg. della comparsa, sicchè risultano del tutto inidonei a supportare il motivo in esame.

Si deve, poi, aggiungere che l’illustrazione del motivo, nelle pagine 22-24, al fine di dimostrare il come e il quando della prospettazione nello svolgimento processuale delle questioni circa l’operatività della polizza, dal paragrafo 70 in poi offre sempre riferimenti del tutto generici ad esso, tale essendo anche, in particolare, quello riprodotto fra virgolette e relativo alla deduzione nella conclusionale che la polizza “venne periodicamente ed annualmente rinnovata, come del resto previsto nella polizza stessa, con premi regolarmente pagati ed incassati sino al 27 gennaio 2010”. E ciò in disparte ogni rilievo sulla ritualità di un’eventuale allegazione svolta nella conclusionale.

Tanto premesso, sono consolidati i principi di diritto, rispettivamente espressi da Cass. n. 359 del 2005 e Cass. n. 4741 del 2005, nel senso della necessaria correlazione alla motivazione del motivo di ricorso per cassazione e della necessità che esso si articoli rispettano il principio di specificità: essi sono stati ribaditi, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

Il motivo è, dunque, inammissibile.

Si deve, inoltre, ricordare che, come è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11799 del 2017 (punto 9.4.3. della motivazione) la riproposizione delle eccezioni (e la prospettazione del ricorrente contro la società assicuratrice si concretava in controecezioni ai sensi dell’art. 346 c.p.c.) deve “avvenire in modo espresso, cioè con una specifica attività di richiesta al giudice d’appello di esaminare l’eccezione”: tanto palesa l’esizialità della mancata puntuale individuazione del come l’attività di riproposizione era avvenuta con l’atto di appello.

Tanto non esime dal rilevare che se si potesse procedere alle lettura della comparsa di costituzione in appello, prodotta dal ricorrente, si evidenzierebbe (pag. 27, ultime dieci righe, e pag. 28, prime cinque righe) si dovrebbe constatare che l’attività di riproposizione fu del tutto generica, sì da non assolvere affatto all’onere di enunciazione in modo espresso.

Sicchè la valutazione della corte territoriale risulterebbe anche pienamente giustificata (essendo appena il caso di rilevare che la carenza di riproposizione espressa non avrebbe potuto certamente rimediarsi con la conclusionale).

5.4. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia la “nullità delle sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il motivo si articola i due profili.

Con il primo si dichiara, in sede di esordio dell’illustrazione, di voler svolgere la censura “in relazione ai passaggi della Sentenza d’appello impugnati”, ma ci si astiene dallo specificare quali essi siano. Nella successiva illustrazione, a pagina 26, peraltro, si fa un riferimento alla motivazione che si è sopra riportata limitatamente all’inciso “nella comparsa di costituzione e chiamata di terzo dinanzi al Tribunale B. nulla di più ha precisato”, sicchè si comprende che si vuole sostenere – ancorchè non sia evocato l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – che la sentenza sarebbe affetta da mancanza di motivazione rispetto alla esclusione della copertura assicurativa.

Senonchè, la censura sconta la stessa inammissibilità rilevata a proposito del motivo precedente: se non si dice come non si è detto dove e come ciè) che la sentenza ha detto che gli atti evocati non precisavano), è impossibile imputare alla sentenza stessa di essere incorsa in mancanza di motivazione.

Con una seconda censua si imputa mancanza di motivazione alla sentenza riguardo al problema della mancanza di appello incidentale: la censua è assorbita dall’esito dello scrutinio del primo motivo, atteso che in base ad esso non risulta dimostrato che quell’appello fosse stato necessario.

5.5. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta la “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 2697, 2735 c.c. e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.”

La Corte non avrebbe interpretato correttamente la documentazione contrattuale con riguardo all’intenzione dei contraenti, nel complesso (ex art. 1363) e con favor per l’efficacia del contratto, dalla quale sarebbe emerso l’operatività della Polizza fino al 2010. Pertanto, in spregio ai principi di cui agli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., la Corte, nello stabilire l’operatività della Polizza, si sarebbe basata solo sulla mera indicazione dell’originaria scadenza, senza alcun riguardo al restante contenuto della documentazione contrattuale in merito.

Il motivo, una volta consolidatasi la motivazione inutilmente criticata con il secondo ed il terzo motivo, risulta inammissibile in via consequenziale alla sorte del secondo e del terzo motivo.

Infatti, pretende di discutere l’esegesi della documentazione, quando al ricorrente è stato, come si è visto, addebitato dalla sentenza impugnata (con il ricordato passo motivazionale) di avere svolto una prospettazione del tutto generica, che dunque non risultava appoggiata sulla documentazione evocata nel motivo.

E’ palese che una volta consolidatasi quella motivazione e divenuto indiscutibile che la prospettazione del ricorrente fosse stata generica, non è possibile addebitare alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto dei documenti evocati.

Tanto è dirimente, a prescindere da ogni valutazione sul rispetto dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 quanto alla riproduzione diretta od indiretta (con precisazione in questo secondo caso della parte del documento oggetto di indiretta riproduzione) del loro contenuto, che il ricorrente non compie direttamente o compie indirettamente in modo assolutamente insufficiente.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non occorre disporre sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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