Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8323 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24236/2014 proposto da:

B.B.P.R., B.M., B.N.,

BE.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14 SC B,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISVEIMER SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA in persona del suo

liquidatore legale rappresentante G.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ABIGNENTE MATILDE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO DI STEFANO, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

GESTIONE ATTIVITA’ SGA SPA in qualità di cessionaria dei crediti, in

persona del Dott. R.R. nella qualità di Amministratore

Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SPALATO 11, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE

VENTOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA ARPAIA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controrlcorrenti –

avverso la sentenza n. 2813/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato ANTONELLA ARPAIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO DI STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Be.Ma., B.M., B.N. e B.B.P.R. proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ISVEIMER s.p.a. con cui si intimava loro il pagamento della somma di Lire 300.000.000, quali fideiussori di B.A., beneficiario di un mutuo concessogli dalla predetta società per l’ampliamento di uno stabilimento destinato alla produzione di tavolame per falegnameria ed imballaggi industriali; in particolare, gli opponenti dedussero che la responsabilità per inadempimento fosse della stessa ISVEIMER, che aveva determinato il fallimento del mutuatario, con grave pregiudizio dei fideiussori, e ne chiesero la condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di Lire 5.000.000.000. Nel giudizio di opposizione intervenne la società S.G.A. s.p.a. quale cessionaria del credito monitorio.

Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione, revocò il decreto opposto e respinse la domanda di risarcimento dei danni formulata dagli opponenti, nonchè quella proposta dalla società intervenuta, con compensazione delle spese.

La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da S.G.A. spa e di quello incidentale proposto da ISVEIMER, rigettò l’opposizione.

Avverso questa decisione Be.Ma., B.M., B.N. e B.B.P.R. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi. Hanno resistito con controricorso le società S.G.A. spa. e ISVEIMER spa in liquidazione. Quest’ultima ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1957, 2697, 2727 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) si lamenta la violazione dell’art. 1957 c.c., consistita nell’aver fatto gravare su essi ricorrenti l’onere della prova in ordine alla “diligente continuazione delle azioni” promosse da ISVEIMER contro la Curatela, nelle more subentrata al fallimento del debitore principale, B.A.. Il giudice di appello avrebbe, in particolare, omesso di considerare come, nella qualità di fideiussori-opponenti, essi non avessero alcuna possibilità di conoscere quanto acquisito dalle società creditrici dal fallimento. Neppure sarebbe conforme ai requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c., l’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto legittima la richiesta avanzata nei confronti dei fideiussori, avendo le creditrici agito per una somma inferiore alla sola sorte capitale.

1.1. Il motivo è inammissibile sia in relazione ai plurimi profili di violazione di legge sia al vizio di motivazione prospettati.

I ricorrenti formulano per la prima volta in sede di legittimità l’eccezione fideiussoria prevista dall’art. 1957 c.c., lamentando che parte creditrice non avrebbe provato di aver tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale dichiarato fallito. Il motivo è inammissibile per palese novità della questione, posto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, temi d’indagine già scrutinati nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Nel caso in esame, i ricorrenti, nel merito, hanno lamentato che la responsabilità dell’accaduto (ovvero il fallimento del debitore principale) fosse da ascriversi al comportamento della mutuante, della quale andava accertata la responsabilità dell’inadempimento.

Al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, i ricorrenti avevano l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo avessero tempestivamente dedotto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass. Sez. 3, 22 luglio 2005, n. 15422 Rv. 584872-01). Ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

Inammissibile è pure la doglianza sollevata avverso l’argomentazione della Corte di appello secondo la quale “avendo la ricorrente agito per una somma di gran lunga inferiore alla sola sorte capitale, appare legittimata a richiedere la condanna degli ingiunti al pagamento della somma richiesta”; in proposito, i ricorrenti, lungi dal lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo, propongono la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1458, 1455 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) i ricorrenti lamentano che la Corte di appello, in accoglimento del terzo motivo di appello principale proposto da S.G.A. spa e dell’appello incidentale proposto da ISVEIMER spa, abbia riconosciuto l’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo intercorrente tra B.A., mutuatario, per effetto dell’inadempimento di questi (consistito nel non aver ultimato il programma edilizio che andava realizzato in forza del mutuo ricevuto, qualificato quale mutuo di scopo) e della volontà di ISVEIMER, società mutuante, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con il conseguente obbligo della restituzione delle somme mutuate e con escussione dei fideiussori mediante decreto ingiuntivo. La Corte di merito non avrebbe, pertanto, valutato l’adempimento e/o l’inadempimento tenendo conto dell’attuazione in concreto della attività programmata secondo i principi previsti dagli artt. 1458 e 1455 c.c., esaminando, per un verso, il rilievo essenziale di corrispettività della somma erogata e, per l’altro, sulla base di quanto era stato realizzato dal mutuatario, anche al fine di verificare se l’inadempimento avesse scarsa importanza; richiamavano, a supporto delle loro doglianze, le affermazioni contenute nella Relazione tecnica in data 30 dicembre 1996, versata in atti.

2.1. Pure il secondo motivo è inammissibile.

I ricorrenti, sebbene denuncino plurime violazioni di legge, tuttavia svolgono argomentazioni dirette a contrastare solo in punto di fatto la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di secondo grado.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata disciplinata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (ovvero “se l’adempimento e/o l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali doveva essere valutato tenendo conto dell’attuazione in concreto dell’attività programmata…) è viceversa estranea al procedimento di esatta interpretazione della norma di legge, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05 maggio 2006, Rv. 589877).

Dalle argomentazioni svolte dai ricorrenti risulta chiaro che le plurime violazioni di legge attribuite alla sentenze impugnata sono state oggetto di censura attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascuno dei resistenti le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 5.130,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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