Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8323 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23298-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALIS IMMOBILIARE CTA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ESPOSITO,

giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2012 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO che ha concluso per l’estinzione;

udito per il ricorrente l’Avvocato PIO MARRONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROBERTO ESPOSITO che ha

chiesto l’estinzione per cessata materia del contendere.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 19.4.2010, Alis Immobiliare CTA s.p.a. chiese all’Ufficio di (OMISSIS) il rimborso del residuo credito IVA relativo all’anno 2007, pari ad Euro 2.320.440,14, esponendo che era stata già presentata in precedenza la richiesta di rimborso pari a complessivi Euro 10 min., tuttavia evasa dall’Ufficio per il solo importo di Euro 7.679.559,86. Stante il mancato riscontro di detta seconda istanza, Alis Immobiliare CTA s.p.a. propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio, accolto dalla C.T.P. di Catania con sentenza n. 199/7/11. La C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, respinse l’appello dell’Ufficio con sentenza del 20.6.2012, osservando che le giustificazioni da esso fornite circa la mancata erogazione della somma residua erano state rese soltanto dopo la proposizione del ricorso da parte della società ed in modo inadeguato, che il fermo frattanto disposto costituisce strumento eccezionale, che presuppone l’adozione di un formale provvedimento, e che la società aveva anche prestato la fideiussione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, sicchè, non essendo stata fornita la prova di un contro-credito da parte dell’A.F., il diniego in questione era illegittimo.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste Alis Immobiliare CTA s.p.a. con controricorso. Con istanza del 6.10.2020, la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la sua incorporante R.A. s.p.a. sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un atto di transazione fiscale L. Fall., ex art. 182-ter, in data 4.6.2019, che prevede il proprio impegno alla rinuncia a tutti i giudizi pendenti tra esse parti, compreso il presente. L’Agenzia ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con conseguente pronuncia di rimozione degli effetti della sentenza impugnata, in subordine insistendo nel ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 (rectius, del D.Lgs., n.d.e.) del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38 e 38-bis, e del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si censura la decisione impugnata per non aver la C.T.R. rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società, giacchè la mancata integrale corresponsione del rimborso del credito IVA come da richiesta originaria (erogato per soli Euro 7.679.559,86, a fronte di un totale di Euro 10 min.) costituisce rigetto implicito quanto alla somma non erogata, pari ad Euro 2.320.440,14; conseguentemente, la società avrebbe dovuto proporre il ricorso entro 60 giorni dall’esecuzione del detto pagamento parziale (avvenuto il 18.3.2010), e non già instare con una seconda richiesta in sede amministrativa, giacchè l’attività provvedimentale sul punto s’era già realizzata. All’atto della proposizione del ricorso, dunque, la società era decaduta in relazione a quest’ultima, con conseguente inammissibilità della propria tardiva iniziativa.

1.2 – Con il secondo motivo, si lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che la C.T.R., nel rilevare che per il fermo amministrativo occorre l’adozione di un formale provvedimento adeguatamente motivato, ha omesso di motivare (o non l’ha fatto sufficientemente) circa la nota della D.P.T. di (OMISSIS) del 25.10.2010, prodotta dinanzi alla C.T.P. con le controdeduzioni del 10.11.2010, con cui si comunicava alla contribuente il fermo amministrativo da cui emergevano le ragioni del provvedimento. Di ciò la C.T.R. non ha tenuto minimamente conto.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L., n. 546 del 1992, art. 19 (rectius, del D.Lgs., n.d.e.) del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 38 e 38-bis, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole dell’erroneità della decisione impugnata giacchè in essa non si considera che, allorquando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto su una istanza di rimborso, grava sullo stesso l’onere di provare che non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, potendo l’A.F., al contrario, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Erra dunque la C.T.R. laddove evidenzia che l’Ufficio non aveva fornito adeguata dimostrazione di un proprio controcredito a sostegno del diniego, spettando al contribuente fornire la detta prova.

1.4 – Con il quarto motivo, si lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In subordine rispetto al mezzo che precede, la ricorrente deduce che la C.T.R. non ha preso in considerazione la già citata nota della D.P.T. di Catania del 25.10.2010, da cui emergevano chiaramente le ragioni di controcredito che giustificavano non solo il fermo amministrativo, ma anche il diniego di rimborso tout court. Conseguentemente, la C.T.R. ha omesso di motivare sul punto, o l’ha fatto in modo insufficiente ed inidoneo ad illustrare il percorso logico-giuridico della propria decisione al riguardo.

1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, e del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole dell’affermazione della C.T.R. secondo cui la polizza fiudeiussoria di cui all’art. 38-bis cit., fornita dalla società, sarebbe in ogni caso sufficiente a coprire le ragioni creditorie vantate nei suoi confronti. In tal guisa, il giudice d’appello non ha considerato che la polizza mira a salvaguardare le ragioni erariali nel caso di successivo accertamento di fatti che incidono sulla liquidazione dell’imposta a credito, richiesta a rimborso, ma non già nell’ipotesi – affatto diversa – in cui sussistano autonome ragioni creditorie dell’Ufficio, concernenti altri periodi d’imposta o provvedimenti di altra natura, nel qual caso l’unico strumento utilizzabile è il fermo amministrativo ex art. 69 cit., come legittimamente avvenuto nella specie.

2.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso, giacchè le parti hanno concordemente manifestato l’interesse ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In particolare, la società controricorrente ha dedotto di aver concluso con l’A.F. una transazione fiscale L. Fall., ex art. 182-ter, nel cui ambito essa s’è impegnata a rinunciare all’intero contenzioso in essere, compreso il giudizio che qui occupa. La circostanza è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate.

Da quanto precede, consegue quindi non già la declaratoria di estinzione del giudizio, come pure formalmente richiesto dalla società, bensì quella di cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto disinteresse delle parti alla definizione del ricorso, per aver definito la controversia mediante l’indicata transazione fiscale, L. Fall., ex art. 182-ter. Quale ulteriore corollario, ne discende naturaliter la cessazione dell’efficacia della sentenza impugnata, proprio per effetto dell’accordo negoziale delle parti e della permanenza, anche nel giudizio di legittimità, del principio dispositivo (v. Cass., Sez. Un., n. 8980/2018; conf., Cass. n. 16755/2020).

3.1 – In definitiva, è dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con definitiva inefficacia della sentenza impugnata. Le spese di lite del giudizio di legittimità possono interamente compensarsi, non avendo le parti chiesto alcunchè, al riguardo, nelle rispettive memorie depositate in Cancelleria.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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