Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8322 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22998/2014 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G ROSSINI

26, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

GAGLIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO TARTAGLIONE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2540/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato GIACOMO TARTAGLIONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso il decreto ingiuntivo richiesto con ricorso del 29 settembre 1994 da D.P.C., con cui gli si intimava il pagamento della somma di Lire 5.500.000, quale residuo ancora dovuto a fronte di una ricognizione di debito o promessa di pagamento per l’importo complessivo di Lire 18.500.000; in particolare l’opponente, a fondamento dell’opposizione, dedusse: – che tra le parti era stato stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto l’obbligo di trasferire la proprietà di un terreno nel Comune di (OMISSIS), per potervi edificare una villetta; – di essersi successivamente reso conto del fatto che nel preliminare di compravendita il suolo era stato indicato come agricolo; – di aver richiesto delucidazioni al promittente – venditore e di aver ricevuto rassicurazione nel senso che l’indicazione “agricolo” era stata fatta soltanto per evitare il pagamento delle maggiori imposte previste per la vendita di suoli edificabili; – di aver sottoscritto prima della stipulazione del contratto definitivo (nel quale le parti contraenti risultavano essere, come venditore, tale D.S.P.P. e, come acquirente, la propria moglie, V.M.) una dichiarazione di debito per la somma di Lire 18.500.000, pari al prezzo residuo del cespite indicato nel rogito notarile in Lire 1.00.000, e di aver poi concordato con il promittente venditore che, se entro il mese di dicembre del 1993 il suolo non fosse divenuto edificabile, gli sarebbe stata restituita l’intera somma, maggiorata di interessi, detratto solo l’importo di Lire 1.000.000 versato al D.S..

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò l’opposizione.

La Corte di appello di Napoli, investita dell’appello proposto dal M., ne accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e, pronunciandosi sulla domanda riconvenzionale, condannò il D.P. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 8.779,77, oltre accessori.

D.P.C. propose ricorso per cassazione lamentando plurime violazioni di legge e vizi motivazionali.

Questa Corte, con ordinanza n. 30184 del 2011, cassò la decisione di appello e rinviò alla Corte di merito in diversa composizione.

Riassunto il giudizio, la Corte di appello accolse nuovamente l’opposizione proposta dal M., revocò il decreto ingiuntivo e condannò il D.P. al pagamento in suo favore della somma di Euro 8.779,77, oltre accessori.

Avverso questa decisione D.P.C. propone nuovamente ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo.

Non si è costituito M.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 371 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”) il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si sia uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 38184 del 2011, con cui era stato affermato che “la scelta decisoria del giudice di merito ignora il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in base al quale il contratto definitivo, una volta stipulato, assorbe completamente il preliminare e costituisce pertanto l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, di talchè, specularmente, il preliminare, determinando solo l’obbligo reciproco della stipulazione del definitivo, resta da esso superato. Ne deriva che la prova orale articolata dall’opponente non poteva essere considerata ammissibile, ex art. 2723 c.c., in quanto prova volta a dimostrare che, dopo la formazione di un documento – id est, dopo la sottoscrizione del preliminare era stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso: quel contratto, invero, più non esisteva e non poteva pertanto fungere da parametro di riferimento per valutare la plausibilità e la verosimiglianza di aggiunte o modificazioni verbali al suo contenuto. Non a caso le intese pretesamente intercorse tra il D.P. e il M. non comportavano, nè potevano comportare, una risoluzione del contratto di vendita, intervenuto, è bene ricordarlo, tra soggetti estranei al preliminare, ma si sarebbero sostanziate nell’obbligo del primo di rifondere al secondo il prezzo di una compravendita destinata tuttavia a rimanere in piedi”.

Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto soltanto a uniformarsi al sopra riportato principio di diritto senza modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. Viceversa, la Corte di appello avrebbe fondato il proprio convincimento su di una prova che la Suprema Corte aveva ritenuto inammissibile giungendo “irrazionalmente ad affermare” (in difetto di ricorso incidentale sia pure condizionato del M. avverso la prima sentenza di appello “per non essere stata ricondotta la vicenda nello schema di cui all’art. 1988 c.c. e quindi per non aver censurato l’errore contenuto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che sul punto è formato giudicato implicito e interno”) che “contrariamente a quanto affermato dal primo giudice d’appello, il M. non aveva inteso provare un patto successivo al preliminare, ritenendo che questo fornisse elementi di verosimiglianza della pattuizione verbale raggiunta, prova che, in quanto tale, va considerata inammissibile alla stregua del su richiamato principio enunciato dalla Cassazione; oggetto della prova era, al contrario, un accordo intercorso dopo la stipula del definitivo, e tra soggetti diversi dalle parti di quel contratto”; che “il M. voleva dimostrare (evidentemente in considerazione della precedente negoziazione) che, dopo il contratto definitivo intercorso tra il D.S. e la V., in virtù del quale il primo aveva alienato un fondo agricolo al prezzo di Lire 1.000.000 ricevute dallo stesso D.P. (…) il M. stesso e il D.P. avevano verbalmente aggiunto una condizione risolutiva alla ricognizione di debito, in virtù della quale il primo avrebbe effettivamente versato il saldo dovuto secondo quel riconoscimento solo se entro il dicembre ‘93 il suolo acquistato dalla moglie fosse divenuto edificabile, e, in caso contrario, D.P. avrebbe restituito quanto in precedenza ricevuto”.

2. Il motivo è infondato sia con riferimento alla pretesa violazione del diritto di difesa e del principio di valutazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento alla asserita violazione del giudicato e alla mancata proposizione del ricorso incidentale da parte di M..

Per costante e consolidato orientamento di questa Corte, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) instaura un processo cd. “chiuso”, nel quale (per tutte, Cass. S.U., 20 marzo 1992, n. 3520) è preclusa alle parti (art. 394 c.p.c., u.c.), tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse – salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie dalle stesse statuizioni della sentenza di Cassazione e il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio non possono, pertanto, essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi d’impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la (eventuale) formazione del giudicato interno.

Il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, quegli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma consente al giudice stesso l’esercizio di tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. da ultimo: Cass. sez. 3, 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637823-01).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza del giudice di rinvio si sottrae alle censure che infondatamente le vengono mosse con il ricorso.

Invero, la Corte di appello ha compiuto l’accertamento di fatto – del tutto ammissibile nel caso di specie, secondo quanto dettato dall’art. 384 c.p.c., trattandosi di annullamento della prima decisione di appello avvenuto per violazione di norme di diritto e per vizi della motivazione – e ha debitamente giustificato il proprio convincimento.

In primo luogo, ha puntualmente motivato la sua decisione osservando che la promessa di pagamento sottoscritta dal M. per Lire 18.500.000 (di cui residuavano Lire 5.500.000) in favore del D.P. (con cui le parti avevano concordato che – se entro il mese di dicembre 1993 il suolo non fosse stato dichiarato edificabile – il M. non avrebbe pagato il residuo debito di Lire 5.500.000 e il D.P. avrebbe restituito le somme precedentemente ricevute, al netto di Lire 1.000.000 versate al venditore D.S.) era intervenuta successivamente alla conclusione del contratto definitivo e non, come opinato nella decisione cassata, tra la redazione del preliminare e la stipula del definitivo.

In secondo luogo, la Corte di appello ha ritenuto che oggetto della prova non fosse l’esistenza di un patto successivo al contratto preliminare, prova considerata inammissibile dal su richiamato principio di diritto della Corte, bensì un accordo intercorso dopo la stipula del definitivo e tra soggetti diversi dalle parti di quel contratto.

In quest’ottica, la Corte territoriale ha ritenuto che il M. volesse dimostrare come, dopo la conclusione del contratto definitivo intercorso tra terze parti ( D.S. (venditore) e V. (acquirente)), con cui era stato alienato un fondo agricolo al prezzo di Lire 1.000.000, fosse intervenuto un accordo verbale tra lui e il D.P. contenente la previsione aggiuntiva di una condizione risolutiva rispetto alla ricognizione di debito, in virtù della quale il M. avrebbe effettivamente versato il saldo dovuto secondo quel riconoscimento solo se entro il dicembre 1993 il suolo acquistato dalla propria moglie fosse divenuto edificabile, mentre, in caso contrario, il D.P. avrebbe restituito anche quanto in precedenza ricevuto.

Pertanto, e in conclusione, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nel caso in esame residuasse “un’intesa tra soggetti diversi dalle parti del contratto definitivo avente ad oggetto un pagamento sottoposto a condizione risolutiva in funzione della destinazione urbanistica del fondo alienato”, e che la prova testimoniale, richiesta ed esperita, fosse senz’altro ammissibile alla luce dell’art. 1988 c.c.; difatti, in proposito, questa Corte orientamento richiamato anche dal giudice del rinvio – ha affermato che il promittente può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità della promessa, senza limitazioni di prova (Sez. 3, 5 luglio 2004, n. 12285, Rv. 574138-01).

Alla luce di questi principi, correttamente la Corte d’appello ha motivato in fatto circa l’ammissibilità della prova testimoniale richiesta dal promittente, accertandone le risultanze e accogliendo l’appello di M..

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte intimata le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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