Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8321 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21197/2014 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore, considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO LENCIONI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P.C., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA BRACHI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2013 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 giugno 2013, Il Tribunale di Prato ha rigettato l’appello proposto dal Condominio “(OMISSIS)” avverso la decisione n. 969 del 2010 del Giudice di pace della stessa città, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti da R.P.C..

Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha respinto l’appello, da un lato, rilevando il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore di Condominio, ottenendo il giudizio ad una questione relativa alla ripartizione interna delle spese condominiali: in proposito, ha fatto richiamo all’orientamento di legittimità (Cass. 23 maggio 2012, n. 8161) secondo cui il Condominio è un ente di gestione, privo di personalità giuridica distinta da quella dei condomini, i quali sono rappresentati dall’amministratore nell’ambito dell’esercizio delle attribuzioni al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1130 c.c., tra cui rientrano le iniziative giudiziarie per la conservazione dei beni comuni, per la cui sola tutela l’amministratore è legittimato ad agire senza espresso mandato dei singoli condomini; dall’altro, motivando anche sul merito dei motivi di appello.

La sentenza del Tribunale di Prato è stata impugnata da il Condominio “(OMISSIS)” in persona dell’amministratore pro tempore con ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Ha resistito con controricorso R.P.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043, 2051 e 2697 c.c.). Nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 113 e 132, 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost.) il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia confermato la decisione di prime cure, con motivazione apparente, non esaminando i singoli motivi di appello e motivando così genericamente da non consentire di valutare il percorso logico-giuridico adottato. Richiama, in proposito, quanto affermato da questa stessa Corte in ordine alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

2. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2697 e 2726 c.c.) Nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 118, 132, 118 e 210 c.p.c., disp. att. c.p.c. nonchè degli artt. 24 e 111 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (i lavori fatti eseguire dalla sig.ra R. non hanno interessato le parti danneggiate dalle infiltrazioni; i danni al fondo non erano stati eliminati al momento della riconsegna ai proprietari. La CTU eseguita nel corso del giudizio di primo grado non ha accertato alcun danno nè alle pareti dell’immobile nè ai beni mobili”) il ricorrente, lamentando ancora un vizio di motivazione apparente, deduce che il Tribunale ha confermato il giudizio di quantificazione dei danni effettuato dal giudice di primo grado, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che la CTU non avesse accertato l’esistenza di alcun danno “per la sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi”; afferma che la perizia di parte e le dichiarazioni del teste D.M. non avrebbero alcun valore probatorio (in quanto la prima redatta su incarico di una parte e le seconde rese dal titolare della ditta incaricata dei lavori), considerato che il pagamento dei lavori asseritamente effettuati non poteva essere provato mediante prova testimoniale.

3. Con il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2697 c.c.). Nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost..

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (la sig.ra R. non ha corrisposto nessuna somma per l’eliminazione dei danni sulle pareti dell’immobile)”) il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado ha liquidato in favore della sig.ra R. la somma di Euro 2.025,00, senza che la predetta avesse effettuato i lavori.

4. Con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2697 c.c.). Nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Mancanza di prova circa i danni relativi ai beni mobili e all’esecuzione dei relativi lavori. Mancata esibizione degli stessi al CTU nominato dal giudice di pace. Impossibilità per la difesa del Condominio di formulare prova contraria)”) il ricorrente lamenta che la ulteriore somma di Euro 850,00 liquidata dal giudice di pace è sarebbe priva di qualsiasi riscontro probatorio.

5. Con il quinto motivo (“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1223, 1226, 1227, 2056 e 2697 c.c.). Nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 132 e 169 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (mancata richiesta danni nei mesi intercorsi dall’agosto 2005 – data dei presunti danni – al 31 marzo 2006 – data della riconsegna dell’immobile ai proprietari. Mancata richiesta di accertamento tecnico preventivo. Deposito di fotografie prive di data certa. Impossibilità per la difesa del Condominio di formulare prova contraria)”) il ricorrente, tra l’altro, stigmatizza il comportamento della R. che, dopo aver riconsegnato l’immobile ((OMISSIS)), ha richiesto nel maggio 2006 il risarcimento dei danni per i fatti occorsi ((OMISSIS)) fondando la propria domanda su una serie di prove in relazione alle quali il Condominio non avrebbe avuto possibilità di dedurre prova contraria e di esercitare il proprio diritto di difesa.

6. Con il sesto motivo (“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.M. 28 aprile 2004). Nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme di cui agli artt. 91, 92, 99 e 112 c.p.c.”) il ricorrente lamenta che nella nota spese di prime cure, in base alla quale il Condominio è stato condannato al rimborso delle spese processuali in favore della sig.ra R., siano ricomprese voci non dovute.

7. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevato, innanzitutto, che il Condominio ricorrente non ha impugnato in questa sede la sentenza di appello nella sua statuizione pregiudiziale relativa alla declaratoria del proprio difetto di legittimazione; al riguardo, va pure sottolineato che il giudice di appello, una volta rilevato il difetto di legittimazione del Condominio appellante, non avrebbe dovuto esaminare il merito dell’appello; da ciò deriva la duplice conseguenza che, per un verso, la motivazione resa sul merito dell’appello proposto dal Condominio è tamquam non esset, e, per l’altro, che, in assenza di una impugnazione sul punto pregiudiziale, la statuizione del giudice di merito sul difetto di legittimazione del Condominio resta coperta dal giudicato cd. interno.

7.1. Quanto ai motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione -, essi sono tutti inammissibili (e con essi l’intero ricorso) vuoi per le ragioni appena indicate, vuoi perchè, da un lato, i plurimi profili di violazione di legge, pur movendo dalla formale denuncia di sei distinti vizi della sentenza impugnata, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge o vizio di nullità della sentenza e si sostanziano piuttosto nella richiesta di una nuova valutazione diretta a contrastare la ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di merito, vuoi perchè, dall’altro, l’omesso esame di fatti decisivi, non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 12 giugno 2013) in quanto propone la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dal giudice del merito. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile) (cfr. Sez. 3, 9 agosto 2007 n. 17477, Rv. 598953). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di merito, inammissibilmente sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto.

8. Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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