Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8321 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/03/2021), n.8321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25487/2019 proposto da:

E.B., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1895/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 5.12.2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da E.B. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Interponeva appello l’ E. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 1895/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia E.B., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte della sua vulnerabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare il contesto di insicurezza generalizzata esistente nella sua zona di provenienza.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi alla violenza dello zio, che egli sospetta aver ucciso il padre per una disputa originata da motivi ereditari. La storia è stata ritenuta non credibile, sia dalla Commissione, che dal Tribunale, che, infine, dalla Corte di Appello, con conseguente esclusione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Per quanto invece attiene alla condizione interna del Paese di origine del richiedente, la Corte distrettuale indica le C.O.I. consultate e dà atto delle notizie da esse tratte (cfr. pag. 4 della sentenza), aggiungendo che il ricorrente non aveva neanche mai allegato l’esistenza di un contesto di violenza diffusa in Nigeria.

I due motivi proposti dall’ E. non attingono questa ratio, ma si limitano ad una generica contestazione del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ed a invocare, in definitiva, un mero riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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