Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8320 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4873-2009 proposto da:

B.F. (OMISSIS) quale titolare della Ditta

individuale Archidea, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

39-F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI EMANUELE, rappresentato

e difeso dall’avvocato CRISTOFANI ALBERTO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12 PAL.

C PIANO 4 INT. 13, presso lo studio dell’avvocato DI BIAGIO MARIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PISTELLI SIMONE

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 27/11/2007, depositata il 23/01/2008, R.G.N. 1805/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F., titolare dell’impresa individuale Archidea, ha proposto al Tribunale di Firenze domanda di condanna della soc. coop. a r.l. Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo a pagare L. 8.792.910, quale corrispettivo dell’attività prestata per elaborare una strategia di comunicazione nell’interesse della committente, in vista della campagna istituzionale regionale di comunicazione:

attività confluita nella pubblicazione di un “Book-Comunicazione Istituzionale Articolata” e di un supporto audiovisivo.

Ha chiesto altresì il pagamento di L. 176.000.000, a compenso dell’indebita utilizzazione del suo progetto oltre i limiti del contratto, ed ha proposto analoga domanda contro altre banche ad essa associate, fra cui la Banca di Credito Cooperativo della Valdinievole.

Le convenute hanno resistito alle domande, che il Tribunale ha accolto entro i limiti di Euro 7.924,26, oltre interessi a decorrere dal 2.7.1997, nei confronti della Federazione, e per Euro 1.032,91 a carico della Valdinievole, quanto al compenso per l’attività svolta, respingendo la domanda di indennizzo per indebita utilizzazione.

Proposto appello dal B., con sentenza n. 126, depositata il 23 gennaio 2008, la Corte di appello di Firenze, ha incrementato di Euro 542,28 la somma già liquidata in primo grado, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

Il B. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Federazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (norme non meglio specificate), sul rilievo che la Corte di appello gli ha negato il diritto al compenso sulle nuove utilizzazioni del suo progetto pubblicitario, perchè meramente ripetitive del progetto già utilizzato e non caratterizzate da nuovo apporto creativo. La Corte avrebbe cosi contravvenuto al principio per cui l’autore di opera dell’ingegno ha il diritto di godere in via esclusiva di qualunque forma di sfruttamento economico dell’opera originaria, pur se essa rimanga immutata.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è così formulato: “Dica la Corte se con il contratto il committente acquisti o meno definitivamente il diritto all’utilizzazione economica del materiale creativo ideato dall’autore oppure se quest’ultimo rimanga titolare del diritto di autore sulle creazioni poste in essere per la campagna pubblicitaria, con conseguente obbligo per l’utilizzatore di pagare ulteriori applicazioni dello stesso”.

2.1.- Il motivo ed il relativo quesito sono inammissibili, sia perchè generici nell’indicazione delle fattispecie di illecita utilizzazione e dei principi concretamente violati dalla sentenza impugnata, sia perchè non congruenti con le ragioni su cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di pagamento del B. non perchè ha ritenuto legittime le utilizzazioni economiche dell’opera dell’ingegno non autorizzate dall’autore, ma per ragioni diverse.

Quanto alla pubblicazione di un annuncio stampa sul quotidiano La Nazione, ha rilevato che si è trattato della mera ripetizione di un precedente annuncio di identico contenuto, già diffuso dal medesimo quotidiano, ripetizione che è stata effettuata gratuitamente per il fatto che il primo annuncio era risultato illeggibile.

Quanto al notiziario “Verdeblu”, ha ritenuto dimostrato il fatto che era stata pattuita la gratuità dell’utilizzazione.

Quanto al servizio telematico Coopertelf ha rilevato che esso è stato realizzato non dal B., ma da altro Studio pubblicitario, a cui il B. imputava di avere imitato e riprodotto una propria idea creativa. La Corte di appello ha escluso, con ampia e logica motivazione, che fosse configurabile la denunciata imitazione.

Il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le sue censure contro le suddette affermazioni, se le avesse ritenute non esaustive o non corrette: ciò che non ha fatto, sicchè il ricorso risulta per questa parte ininfluente.

2.2.- E’ parimenti inammissibile il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata: L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27), perchè generico, astratto e non in termini rispetto al problema da decidere (sulle modalità di formulazione dei quesiti cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

3.- Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione nel capo in cui la Corte di appello ha omesso di applicare il tariffario AIPAS, nel determinare il compenso spettante al B. per lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno, ritenendo non provato il fatto che le parti abbiano contrattualmente stabilito di adottare il suddetto tariffario.

Assume il ricorrente che il documento è allegato alla proposta di pianificazione 8.5.1995, prodotta in giudizio dalla Federazione quale doc. 3 del fascicolo di primo grado (e prodotta anche da esso ricorrente come doc. 19, sempre del fascicolo di primo grado), nella quale proposta si fa riferimento al “tariffario allegato”; che la circostanza risulterebbe anche da altri documenti.

4.- Il motivo è anch’esso inammissibile.

4.1.- La sentenza impugnata ha tenuto conto della proposta di pianificazione, ma l’ha ritenuta irrilevante a causa della mancata dimostrazione del fatto che essa sia stata accettata; ha altresì rilevato che al documento prodotto in giudizio non figura allegato alcun tariffario e che – a prescindere dagli accordi – le parti non si sono neppure di fatto uniformate alle voci del tariffario nei loro rapporti, in quanto la CTU esperita nel corso del giudizio ha accertato che i compensi sono stati di volta in volta determinati sulla base di criteri diversi, essendo state corrisposte somme a volte superiori, a volte inferiori a quelle del tariffario AIPAS. A tali argomentazioni il ricorrente non risponde se non affermando apoditticamente l’opposto di quanto accertato nella sentenza impugnata, sicchè le censure si risolvono nella contestazione degli accertamenti di merito e della valutazione delle prove ad opera della Corte di appello.

Il ricorrente neppure specifica quale sia l’entità del compenso a cui avrebbe avuto diritto, se il tariffario AIPAS fosse stato applicato, al fine di dimostrare la rilevanza delle sue censure.

4.2.- Infine, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contiene un momento di sintesi degli addebiti di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria e le ragioni per cui sarebbe inidonea a giustificare la decisione. Esso si limita a dare per dimostrato ciò che sarebbe da dimostrare, cioè che le parti si sarebbero accordate per l’adozione del tariffario AIPAS e che la Corte di merito avrebbe arbitrariamente applicato criteri diversi.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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