Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 832 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 16/01/2020), n.832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5280 – 2019 R.G. proposto da:

B.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Luca Parillo

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via De Donato, n. 10,

presso Luigi Comito.

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

INTIMATO

avverso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2106/2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 10.10.2002 B.A. adiva il t.a.r. del Lazio, onde ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di cui alla L. n. 78 del 1983, art. 9, comma 2.

Con sentenza depositata il 30.6.2010 l’adito t.a.r. definiva il giudizio.

2. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Roma depositato l’11.8.2011 B.A. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio innanzi al t.a.r..

Chiedeva che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo.

All’esito della declaratoria di incompetenza territoriale della corte di Roma il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi alla corte d’appello di Perugia con ricorso depositato il 14.2.2015.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. Con decreto n. 2106 dei 19.2/11.7.2018 la corte di appello di Perugia rigettava il ricorso.

Evidenziava – tra l’altro – la corte che ai giudizi di equa riparazione promossi successivamente al 16.9.2010 si applica il D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, cosicchè la mancata presentazione dell’istanza di prelievo era atta a determinare l’improponibilità della domanda ed, in ogni caso, pur in ipotesi di presentazione dell’istanza di prelievo, la non indennizzabilità dell’irragionevole durata del giudizio “presupposto” maturata antecedentemente alla proposizione della medesima istanza.

Evidenziava quindi che nel caso di specie il giudizio di equa riparazione era stato promosso con ricorso depositato in data 11.8.2011 e nel giudizio “presupposto” non era stata depositata istanza di prelievo.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.A.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010.

Deduce che al proprio fascicolo è allegata scheda denominata “dettaglio del ricorso”, da cui si evince che in data 11.11.2009 ha depositato nell’ambito del giudizio “presupposto” istanza ex art. 51 R.D. n. 642/1907, attualmente ex art. 81 c.p.a., comma 1, ovvero istanza di prelievo.

Deduce altresì che agli atti di causa risulta prodotta copia dell’istanza di prelievo allegata al fascicolo del giudizio “presupposto”, recante la data 11.11.2009 e la stampigliatura “depositato”.

Deduce inoltre che l’istanza depositata in data 11.11.2009 costituisce senza dubbio istanza di prelievo; che invero, diversamente, il t.a.r. del Lazio avrebbe dichiarato la perenzione del giudizio “presupposto” ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 25.

Deduce dunque che la corte d’appello ha erroneamente valutato l’istanza depositata l’11.11.2009.

6. Con il secondo motivo – formulato subordinatamente al mancato accoglimento del primo – il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

Deduce che alla stregua della documentazione allegata ha dato prova di aver depositato nell’ambito del giudizio “presupposto” l’istanza di prelievo, sicchè la corte d’appello ha valutato in maniera errata un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 (nel testo applicabile ratione temporis) e art. 738 c.p.c..

Deduce che sia nell’iniziale ricorso sia nel ricorso in riassunzione ha sollecitato l’acquisizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 (nel testo applicabile ratione temporis), degli atti relativi al giudizio “presupposto”.

Deduce quindi che la corte d’appello, qualora avesse ritenuto insufficiente la documentazione allegata dalle parti, avrebbe dovuto senz’altro provvedere, onde colmare eventuali lacune probatorie, all’acquisizione ex officio del fascicolo d’ufficio del giudizio “presupposto”.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 3, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, e dal D.Lgs.n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, art. 13 e art. 46, par. 1, della C.E.D.U., nella parte in cui, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16.9.2010 e per la loro intera durata, subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa presentazione dell’istanza di prelievo.

9. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

Con sentenza n. 34 del 6.3.2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, del D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 4 e art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 46 della C.E.D.U..

Più esattamente il testo legislativo dichiarato incostituzionale è il seguente:

“la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”.

Il giudice di rinvio quindi rivaluterà in toto la res litigiosa alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

10. In accoglimento del ricorso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 2106/2018 va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte d’appello di Perugia n. 2106 dei 19.2/11.7.2018;

rinvia alla stessa corte d’appello in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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