Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 832 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.16/01/2017),  n. 832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17129-2013 proposto da:

ERRE DUE SRL C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MATTEO SCUDERI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.C., L.S., F.G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 995/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 14/06/2016 e depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALI.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) F.G. conveniva in giudizio nel 2006 la Erre due srl dinanzi al tribunale di Catania per far dichiarare l’intervenuta usucapione di un tratto di terreno confinante con appartamento di sua proprietà sito in (OMISSIS).

Esponeva che dall’ottobre 1986 aveva ottenuto la consegna dell’appartamento vendutole da tal Sebastiano Semola e aveva occupato l’area di circa 300 mq.

La convenuta resisteva deducendo di aver acquistato il terreno da C. e L.S., che, autorizzata, chiamava in causa per la garanzia per evizione.

I L. resistevano.

La domanda di F.G. veniva respinta dal tribunale, ma la Corte di appello di Catania, con sentenza 19.6.2012 l’ha accolta.

Ha dichiarato l’usucapione in favore dell’attrice, ma ha dichiarato inammissibile la “domanda di danni per l’evizione nei confronti di C. e Salvatore L.”; a tal fine ha rilevato che il convenuto vincitore, nel costituirsi in appello deve proporre appello incidentale per far valere la domanda di garanzia, non essendo sufficiente la mera riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c..

2) Avverso quest’ultima statuizione, Erre Due srI ha proposto ricorso per cassazione notificato il 17/19 giugno 2013.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

3) L’unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c.. Secondo la ricorrente la mera riproposizione della domanda non esaminata dal primo giudice è sufficiente per riproporre in appello la domanda contro il chiamato in garanzia, senza necessità di svolgere appello incidentale.

La censura è fondata.

Il Collegio, al di là di quanto esposto nella relazione preliminare, deve fare qui applicazione della soluzione data dalle Sezioni Unite alla controversa questione di cui si tratta, in passato segnata da contrasto giurisprudenziale.

Come osservato in memoria, SU n. 7700/2016 ha infatti stabilito, a composizione del contrasto, che in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Catania, perchè decida la domanda ritenuta inammissibile dalla sentenza impugnata e provveda sulla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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