Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8319 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13064/2014 proposto da:

EDISON ENERGIA SPA, in persona del suo legale rappresentante e

Amministratore Delegato Ing. Z.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IRIO FABIO MILLA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV in persona del Funzionario Procuratore

Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1560/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese e statuizione sul contributo

unificato;

udito l’Avvocato FABIO MILLA IRIO;

udito l’Avvocato GIANCARLO CASTAGNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 24 febbraio 2004, la Società Italiana Cauzioni (S.I.C.) S.p.A. ha evocato in giudizio Edison Energia S.p.A. e La Molisana Industrie Alimentari S.p.A. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 387.342 in forza di una polizza fideiussoria conclusa il 29 aprile 2002 in favore di Edison e a garanzia dell’obbligazione della società La Molisana, derivante dall’erogazione di energia elettrica in favore degli stabilimenti industriali di proprietà di tale società.

2. Con l’opposizione la Società Italiana Cauzioni (S.I.C.) ha eccepito l’inadempimento degli obblighi di comunicazione e di buona fede e ha sostenute che il fideiussore doveva considerarsi liberato per avere il creditore Edison concesso credito al debitore insolvente, senza autorizzazione della garante.

3. Costituitasi Edison Energia ha rilevato che le fatture di energia elettrica rispetto alle quali era stata dedotta una tardiva comunicazione al garante, pur essendo scadute non avrebbero potuto essere verificate prima di 40-60 giorni dalla scadenza.

4. Concessa la provvisoria esecuzione, con sentenza del 25 novembre 2008 n. 22984 il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto, accertando un minor credito di Edison per l’importo di Euro 134.802, ritenendo configurabile un rapporto fideiussorio tipico e che le condizioni economiche de La Molisana Industrie Alimentari erano divenute precarie già al momento del mancato adempimento della fattura scaduta il (OMISSIS), con la conseguenza che la garanzia avrebbe potuto operare soltanto per tale prima fattura, con esclusione delle altre successive.

5. Avverso tale sentenza proponeva appello Edison, non contestando la natura fideiussoria della polizza, ma lamentando l’inesistenza di ragioni che avrebbero dovuto imporre la pronta escussione della garanzia, in quanto la debitrice aveva inviato un assegno che copriva buona parte del debito.

6. Si costituiva in giudizio Atradius Credit Insurance, quale società cui era stata conferito il ramo di azienda di SIC, proponendo appello incidentale e chiedendo di essere liberata dalla fideiussione, sensi dell’art. 1956 c.c. e chiedendo l’accertamento dell’intervenuta decadenza di Edison Energia S.p.A. dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c..

7. Con sentenza n. 1560 del 7 marzo 2014 La Corte d’Appello accoglieva l’appello incidentale, ritenuto assorbito quello principale e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo.

8. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Edison Energia S.p.A. con tre motivi.

9. Resiste Atradius Credit Insurance con controricorso.

10. Atradius Credit Insurance ed Edison Energia S.p.A. depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1322 e 1323, in relazione agli artt. 1952, 1953 e 1956, ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di diritto e omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalle risultanze documentali emergerebbe che il negozio giuridico sottoscritto tra La Molisana Industrie Alimentari e SIC S.p.A. è un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni esaminate dalla Corte territoriale.

4. Il motivo è inammissibile in presenza del giudicato formatosi sulla qualificazione della polizza fideiussoria quale ipotesi tipica di fideiussione. Infatti, il primo giudice ha ritenuto che l’art. 2 della polizza fideiussoria richiamasse espressamente la disciplina della liberazione del fideiussore per le obbligazioni future prevista dall’art. 1956 c.c., che prevede l’estinzione della garanzia nell’ipotesi in cui il creditore, nel caso di specie Edison Energia, conceda credito al debitore con la consapevolezza delle mutate condizioni patrimoniali e senza l’autorizzazione del garante.

5. Il giudice di appello è stato investito esclusivamente delle questioni relative alla verifica della operatività dell’art. 1956 c.c., sul presupposto della sussistenza di una fideiussione tipica ed accessoria e le doglianze erano limitate alla verifica della tempestività della comunicazione e alla decorrenza della conoscenza delle mutate condizioni economiche de La Molisana. Sicchè è precluso al giudice dell’appello di mutare d’ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, sulla quale, in difetto di gravame, si è formato giudicato interno (Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014 (Rv. 631734).

6. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

7. Sul presupposto dell’esistenza di un contratto autonomo di garanzia la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile l’art. 1957, relativo all’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale.

8. Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame dei motivi principali di appello ritenuti assorbiti nell’appello incidentale ai sensi l’art. 360 c.p.c., n. 5.

9. In particolare, non avendo la Corte territoriale esaminato gli altri motivi, ritenendoli assorbiti nell’eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia in cui all’art. 1957 c.c., nell’ipotesi di accoglimento dei precedenti motivi occorrerà esaminare il merito della controversia da parte del giudice del rinvio.

10. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perchè assorbiti presupponendo l’accoglimento del primo motivo che, invece, è superato dal giudicato interno. Inoltre, l’ultimo motivo è inammissibile anche perchè il sindacato sulla sufficienza della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, non è consentito dal nuovo testo della norma, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa nell’anno 2014 (Cass. SU n. 19881/2014).

11. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA