Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8319 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/03/2021), n.8319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25376/2019 proposto da:

J.O., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da J.O. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza D.O., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare il contesto di insicurezza generalizzata esistente nella sua zona di provenienza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7 e 14, perchè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini della valutazione del contesto esistente in Nigeria, di quanto risultante da altre pronunce emesse, tanto dal medesimo ufficio giudiziario, che da altri uffici di merito.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per motivi economici e di aver subito maltrattamenti durante il soggiorno in Libia. La storia è stata ritenuta dal Tribunale non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, a fronte dell’assenza di atti di persecuzione direttamente rivolti contro la persona del richiedente. Il giudice di merito ha poi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per ravvisata insussistenza di un contesto di violenza generalizzata in Nigeria. Infine, ha escluso la riconoscibilità della protezione umanitaria per assenza di profili di vulnerabilità individuale in capo al richiedente.

Il provvedimento impugnato indica le fonti informative consultate per la disamina della situazione interna esistente in Nigeria (cfr. pag. 6) dando atto delle specifiche informazioni da dette fonti tratte. Il ricorrente non contrappone, nei due motivi proposti, alcuna fonte diversa, più specifica o più aggiornata, sulla propria area di provenienza, ma si limita ad una inammissibile critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ed a invocare, in definitiva, un mero riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il richiamo, contenuto nella seconda doglianza, ad alcune sentenze di merito non spiega alcun effetto ai fini della decisione del presente ricorso, trattandosi evidentemente di fattispecie diverse.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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