Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8319 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3907-2009 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA SPA, già LA RINASCENTE SPA,

in persona del procuratore dott. B.M., (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARICONDA VINCENZO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore dott.

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SAPONARO FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, ora FONDIARIA – SAI SPA; IVRI SPA

(OMISSIS), ISTITUTO VIGILANZA METRONOTTE PUGLIESE SRL

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

IVRI SPA (OMISSIS), (già Istituto di Vigilanza Metronotte

Pugliese S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore

T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II

n. 80, presso lo studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORO CLAUDIO giusta

delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA SPA (OMISSIS), già LA

RINASCENTE SPA, in persona del procuratore dott. B.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARICONDA VINCENZO giusta delega a margine

del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, ora FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS);

ISTITUTO VIGILANZA METRONOTTE PUGLIESE SRL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 964/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Seconda Sezione Civile, emessa il 4/7/2008, depositata il 27/10/2008

(R.G. 898/2003);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ALESSIO DI AMATO (con delega dell’avvocato VINCENZO

MARICONDA);

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO (con delega dell’avvocato

TOMMASO SPINELLI GIORDANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito, rigettato o dichiarato inammissibile il

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 20 giugno 1997, la Rinascente Spa conveniva in giudizio Metronotte Pugliese Srl esponendo di avere in data 1 gennaio 1993 stipulato con la convenuta un contratto di vigilanza avente ad oggetto il servizio di pronto intervento di vigilanza e di aver subito nella notte fra il (OMISSIS) un furto di notevole entità nel proprio magazzino Cash and Carry di (OMISSIS), in relazione al quale sussistevano gli estremi della responsabilità contrattuale dell’Istituto di Vigilanza. Ciò premesso, chiedeva che la convenuta, previa declaratoria di nullità della clausola 12 del contratto, venisse condannata al risarcimento dei danni patiti. In esito al giudizio, in cui si erano costituite sia la convenuta sia la Fondiaria Spa, chiamata in garanzia dalla convenuta, il Tribunale di Bari accoglieva in parte sia la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attrice sia la domanda di manleva proposta dalla convenuta. Avverso tale decisione proponevano appello sia la Metronotte Pugliese sia la Fondiaria SAI Spa. In esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellata, la Corte di Appello di Bari, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava sia la domanda risarcitoria introdotta dalla “La Rinascente S.p.a.” sia la domanda di manleva con sentenza depositata il 27 ottobre 2008. Avverso quest’ultima decisione la Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.a., già La Rinascente S.p.a., ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso sia IVRI S.p.a., già Istituto di Vigilanza Metronotte Pugliese Srl, che ha proposto altresì ricorso incidentale, sia la Fondiaria SAI Spa. La ricorrente principale ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno infine depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, proposto dalla Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.a., deve premettersi che la prima delle doglianze, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 1, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la clausola limitativa della responsabilità della Metronotte srl dovesse essere considerata essenziale e conseguentemente ha affermato che la nullità parziale di tale clausola dovesse estendersi all’intero contratto.

Ed invero, la regola che prevede l’estensione della nullità di una singola clausola all’intero contratto – così continua la ricorrente – trova applicazione solo quando risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto, che è colpita dalla nullità, e tale circostanza risulti accertata sulla base di criteri oggettivi come avviene quando il contratto, epurato dalla clausola nulla, risulti inidoneo a realizzare la propria finalità o sia comunque legato a questa da un rapporto inscindibile si che, senza di essa, perda la propria autonoma esistenza.

Inoltre – il rilievo sostanzia la successiva doglianza articolata sotto il profilo dell’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla ritenuta essenzialità della clausola n. 12 limitativa della responsabilità dell’istituto di vigilanza.

Se quest’ultima censura deve essere dichiarata inammissibile essendo priva del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, la prima doglianza è invece infondata. A riguardo, torna opportuno prendere le mosse dalla clausola in questione nella parte in cui le parti espressamente convengono che” la parte committente da altresì atto che, da parte dell’Istituto di Vigilanza, l’apposizione della clausola e la sua determinazione, con espressa accettazione da parte del committente è stata essenziale e determinante ai – fini dell’ accettazione dell’incarico”. Ora, la Corte territoriale ha ritenuto l’essenzialità della clausola in considerazione del rilievo che le parti contraenti espressamente hanno attribuito alla clausola tale carattere ed è appena il caso di sottolineare come l’interpretazione dei documenti prodotti in giudizio – e della volontà delle parti in essi trasfusa – costituisca attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi della motivazione, censura ritenuta inammissibile nella specie ex art. 366 bis c.p.c.. Ciò, a parte la violazione dei criteri dell’ermeneutica contrattuale, profilo neanche dedotto.

Tutto ciò premesso, deve considerarsi che, secondo la testuale previsione dell’art. 1419 c.c., comma 1, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Ciò posto, occorre tener presente che la norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell’ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso, (cfr Cass .n. 11673/07). A tal fine, inette conto verificare se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall’attività ermeneutica svolta dal giudice, avendo riguardo alla volontà delle parti, per valutare se esse avrebbero o meno concluso l’accordo senza quella parte affetta da nullità. In altri termini, come ha già affermato questa Corte, “la regola, posta dall’art. 1419 c.c. è che la nullità parziale del contratto o di una sua clausola, in linea generale, non importa la nullità dell’intero contratto, allorchè: o le parti avrebbero concluso il contratto pur nella consapevolezza della nullità; o sussiste una norma di legge che sostituisce, ex lege, eventuali clausole nulle con altre” (cfr Cass. n. 27732/05 in motivazione).

Essendo rimasto accertato, nella specie, che le parti non avrebbero invece concluso il contratto nella consapevolezza della nullità della clausola n. 12 in esame, alla luce della previsione contrattuale sopra riportata, in cui la Rinascente dava atto che, da parte dell’Istituto di Vigilanza, l’apposizione della clausola e la sua determinazione, con espressa accettazione da parte del committente era stata essenziale e determinante ai fini dell’accettazione dell’incarico, tutto ciò premesso e considerato, ne discende che la doglianza in esame non merita accoglimento, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto al ricorso incidentale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò premesso, nel ricorso in esame, la ricorrente ha proposto quattro motivi, ed esattamente il primo per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, gli altri tre articolati sotto il profilo della violazione di legge omettendo di formulare sia il momento di sintesi sia i quesiti di diritto. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto o il momento di sintesi possano desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile. Il tenore dell’adottata decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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