Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8318 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36683-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CIACCI

PATRIZIA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 344/2018 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Enna accoglieva il ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c., comma 6;

in particolare, all’esito dell’espletata consulenza tecnica, dichiarava il diritto di P.G. a percepire l’assegno di invalidità civile dal mese di giugno 2017, con condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;

per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’INPS affidato a tre motivi;

è rimasta intimata P.G.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, per aver il Tribunale riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva pur in assenza del riconoscimento della percentuale minima prevista (80%);

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c., del D.M. 1 febbraio 1991, art. 6, comma 1, lett. d), della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, e della L. n. 104 del 1992, art. 21, per aver il Tribunale ritenuto ammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., in relazione a domande che avevano ad oggetto i benefici dell’esenzione totale del pagamento ticket, della contribuzione figurativa, del diritto L. n. 104 del 1992, ex art. 21 mentre il procedimento de quo è attivabile solo in relazione alle controversie aventi ad oggetto le prestazioni di invalidità civile e quelle disciplinate dalla L. n. 222 del 1984;

con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 100,101 e 102 c.p.c., del D.M. 1 febbraio 1991, art. 6, comma 1, lett. d) e della L. n. 104 del 1992, art. 21, per non aver il Tribunale rilevato il difetto di legittimazione dell’INPS;

i tre motivi possono congiuntamente esaminarsi presentando analoghi profili di inammissibilità;

tutte le censure sono prive di riferibilità al decisum; non vi è alcun accenno, nella sentenza impugnata, ai benefici cui fa riferimento l’INPS;

la pronuncia del Tribunale di Enna, come indicato nello storico di lite, ha riconosciuto, all’esito della disposta CTU, in relazione a P.G., la sussistenza dei presupposti sanitari dell’assegno di invalidità civile e statuito in coerenza con tale accertamento;

i rilievi dell’INPS sono dunque inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.” (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);

nulla deve provvedersi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte di P.G.;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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