Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8318 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/03/2021), n.8318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25488/2019 proposto da:

D.A.T., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO

RIZZATO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3021/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 3.8.2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da D.A.T. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Interponeva appello il D. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 3021/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza D.A.T., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), art. 1 della Convenzione di Ginevra ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare il contesto di insicurezza generalizzata esistente nella sua zona di provenienza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione al diniego della protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva riferito di essere agricoltore e che il suo villaggio natio veniva frequentemente attaccato dai ribelli del Casamance. La storia è stata ritenuta non credibile, sia dalla Commissione, che dal Tribunale, che, infine, dalla Corte di Appello. La sentenza impugnata indica le fonti informative consultate per la disamina della situazione interna esistente in Senegal (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) dando atto delle specifiche informazioni da dette fonti tratte. Il ricorrente non contrappone, nel primo motivo, alcuna fonte diversa, più specifica o più aggiornata, sulla propria area di provenienza, ma si limita ad una inammissibile critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ed a invocare, in definitiva, un mero riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il riferimento, contenuto a pag. 5 del ricorso, al sito “(OMISSIS)” non è sufficiente, essendo le notizie in esso contenute destinate all’informazione turistica e rivolte all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e dunque inidonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728).

Il secondo motivo è a sua volta inammissibile in quanto con esso viene dedotto un vizio di motivazione, in violazione dei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis, conseguente all’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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