Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8317 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24779/2014 proposto da:

SISTEMA CALORE S.R.L., in persona del suo rappresentante legale pro

tempore Sig. L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

APPENINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MADAMA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (già LEASINT S.P.A.), in persona del

Direttore Generale Dott. H.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO

ALBERICI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEONARDO BOTTAZZI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2884/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese, statuizione sul contributo

unificato;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza resa pubblica l’8 marzo 2012, il Tribunale di Milano respinse l’opposizione a decreto ingiuntivo (recante l’ordine di restituzione di un “impianto di aspirazione di processo per linea di recupero scarti vegetali finalizzata alla produzione di pellets” oggetto del contratto di locazione finanziaria n. (OMISSIS)) proposta dalla Sistema Calore s.r.l. (già Ecolegno s.r.l.), utilizzatore, nei confronti della Leasint S.p.A. (già Intesa Leasing S.p.A.), concedente.

2. – Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la Sistema Calore s.r.l., che, nel contraddittorio con la Leasint S.p.A., la Corte di appello di Milano, con ordinanza depositata il 17 luglio 2013, dichiarava inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per non avere il gravame ragionevoli probabilità di accoglimento.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano – e “laddove possa occorrere dell’ordinanza n. 2975/13 pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano… il 25.6.2013 e depositata in Cancelleria il 17.7.2013” – ricorre la Sistema Calore s.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque, articolati, motivi.

Resiste con controricorso il Mediocredito Italiano S.p.A., già Leasint S.p.A..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – E’ preliminare ed assorbente (ciò esimendo il Collegio di dar conto delle doglianze veicolate con il ricorso) il rilievo officioso di inammissibilità dell’impugnazione proposta in questa sede, per essere la stessa tardiva rispetto al termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quale termine breve (art. 325 c.p.c., comma 2) decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c..

Tale ordinanza è stata depositata dalla Corte di appello di Milano il 17 luglio 2013, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta con spedizione in data 15 ottobre 2014.

Risulta dalla attestazione telematica della Corte di appello di Milano in atti (alla cui verifica d’ufficio questa Corte è tenuta: cfr. Cass., sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513) che, nel giudizio di gravame tra la Sistemi Calore s.r.l. e la Leasint S.p.A. (iscritto al r.g. n. 3636/2012), l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., da detta Corte territoriale è stata comunicata via PEC agli avvocati M. e V., difensori della Sistemi Calore s.r.l., con consegna avvenuta in data 15 luglio 2013 alle ore 15,00 (ricevute n. 12827833 e n. 12827834).

Dunque, il ricorso per cassazione, essendo stato proposto oltre un anno dopo la predetta comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., è inammissibile perchè tardivo (cfr. Cass., sez. un., 15 dicembre 2015, n. 25208).

2. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.

Non ricorrono i presupposti di legge per la condanna aggravata alle spese richiesta dal pubblico ministero.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 7.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA