Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8317 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35668-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI

ESTER, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, MASSA MANUELA, CIACCI PATRIZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 514 del 2018, il Tribunale di Tivoli, pronunciando ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, accertava l’esistenza del requisito sanitario ai fini dell’esenzione dal pagamento della spesa sanitaria; respingeva, per il resto, la domanda (volta ad ottenere l’accertamento, in via principale, del requisito sanitario della pensione di inabilità e/o dell’assegno di invalidità); compensava le spese, tenuto conto, tra l’altro, del ” riconoscimento di un limitato e secondario aspetto della domanda”;

avverso la decisione, ha proposto ricorso C.F., articolato in due motivi;

l’INPS ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nonchè del D.M. n. 55 del 2014;

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.c.;

i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono manifestamente infondati; con essi, complessivamente, la parte ricorrente lamenta la disposta compensazione delle spese di lite;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende -anche in relazione al principio di causalità – sia l’ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti sia l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurimis: Cass. n.21564 del 2018; Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009);

nell’odierna fattispecie, in cui il requisito sanitario è stato riconosciuto solo nella misura utile ad ottenere il beneficio della esenzione dal pagamento del ticket sanitario e non anche per godere della pensione di inabilità e/o dell’assegno di invalidità, risulta integrata una situazione di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione – parziale o totale – delle spese di lite;

in merito, poi, al sindacato di legittimità, in ordine alla statuizione con la quale, in ipotesi di soccombenza reciproca, il giudice abbia ritenuto di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il controllo della Suprema Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; esula, invece, da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (ex aliis, Cass. n. 15217 del 2013, n. 17457 del 2006), secondo la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, tempo per tempo vigente. E’ stato in particolare precisato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi del più volte citato art. 92, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (v. Cass. n. 2149 del 2014);

nella fattispecie di causa, il giudice del merito ha dunque operato la compensazione delle spese in presenza del presupposto di legge;

sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato, con le spese liquidate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore della parte controricorrente, in Euro 1500,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA