Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8317 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/03/2021), n.8317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25484/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3176/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/05/2019 – 29/7/19;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 28.5.2018 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da A.A. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 3176/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza A.A., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito non avrebbe considerato la condizione di vulnerabilità del richiedente, legata al contesto di insicurezza della sua zona di provenienza ed al coinvolgimento della sua famiglia in attentati terroristici perpetrati dal gruppo (OMISSIS).

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva riferito di essere di religione cristiana e che la sua famiglia si era trasferita dal Ghana nel nord-est della Nigeria, in un villaggio oggetto di un attacco ad opera del gruppo denominato (OMISSIS). Aveva riferito di aver perso la madre nell’incendio dell’abitazione familiare e di essere andato a vivere con lo zio. Aveva poi narrato che il villaggio aveva subito un secondo grave attacco, sempre ad opera di (OMISSIS), in esito al quale il richiedente aveva deciso di fuggire. La storia è stata ritenuta, sia dalla Commissione che dal Tribunale, non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, per assenza di atti di persecuzione direttamente rivolti contro la persona del ricorrente. La Corte di Appello, nel confermare questa prima ratio, ritiene anche la storia non credibile (pag. 5 della sentenza). I due motivi proposti dall’ A. non attingono specificamente la duplice ratio del rigetto della domanda di protezione internazionale, per inidoneità e non credibilità del racconto, e dunque non si confrontano adeguatamente con il contenuto della decisione impugnata. Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA