Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8316 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24570/2014 proposto da:

S.G.C. SOCIETA’ GESTIONE CREDITI S.R.L., in persona del Dott.

D.P.G.L. in qualità di Consigliere del C.d.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L SPALLANZANI 22/A, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO NUZZO, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANDREA FATTORI, CARLO ALBERTO GIOVANARDI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. e N.M.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato PIERO NODARO, rappresentati e difesi dagli avvocati

FRANCESCO GRILLO, FRANCESCO L. DI BIASE giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1085/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna alle spese, statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato ANDREA PANTELLINI per delega;

udito l’Avvocato PIERO NODARO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione del settembre 2004, la Società Gestione Crediti s.r.l., in qualità di mandataria di B.N.L. S.p.A., creditrice della Big Maker 2 s.r.l. in forza di mutuo ipotecario dell'(OMISSIS) garantito, tra gli altri, da M.G., convenne in giudizio M.M., al quale il padre G. aveva alienato in data (OMISSIS) un capannone adibito ad attività artigianale, e N.M., erede del coniuge M.G. nelle more deceduto, per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del predetto atto di vendita in quanto pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie.

L’adito Tribunale di Trani, nel contraddittorio con i convenuti, con sentenza del 30 giugno 2008, accolse la domanda e dichiaro l’inefficacia della vendita nei confronti della S.G.C. S.p.A., nella anzidetta qualità.

2. – Avverso tale decisione (reiterando le disattese eccezioni di difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della B.N.L. S.p.A. e della S.G.C. nonchè di difetto di rappresentanza di quest’ultima società e di mandato al difensore) interponevano gravame M.M. e N.M., che la Corte di appello di Bari, con sentenza resa pubblica in data 30 agosto 2013, accoglieva, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, rigettando “le domande così come proposte in primo grado dalla S.G.C. s.r.l.”, altresì dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto da quest’ultima società in qualità di procuratore speciale di Ares Finance s.r.l..

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Società Gestione Crediti s.r.l., in qualità di mandataria di Ares Finance s.r.l., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso N.M.S. e M.M..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 c.c. e art. 343 c.p.c. (“e/o occorrendo dell’art. 287 c.p.c.”) con riferimento all’istanza di errore materiale avanzata dal S.G.C..

La Corte territoriale, in contrasto con il principio, di cui all’art. 2498 c.c., della continuità dei rapporti giuridici in caso di trasformazione societaria, avrebbe errato a ritenere nulla la sentenza di primo grado per aver statuito nei confronti di soggetto non avente la qualità di parte, ossia la S.G.C. S.p.A. e non già la S.G.C. s.r.l. che aveva proposto la domanda revocatoria, giacchè trattavasi del medesimo soggetto per effetto di trasformazione intervenuta con rogito notarile del (OMISSIS).

Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato a dichiarare inammissibile, per tardività, l’appello incidentale sul punto proposto da essa S.G.C. s.r.l., quale mandataria di Ares Finance s.r.l., al fine di ottenere la relativa correzione dell’errore materiale, non essendo a tale riguardo necessaria neppure la proposizione di gravame, potendo la relativa istanza essere anche implicita nel complesso delle deduzioni difensive.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha ritenuto che vi fosse un difetto assoluto di prova (in assenza di deposito di “documentazione alcuna” che dimostrasse l’identità soggettiva delle due compagini sociali, “salva la modifica della forma societaria”), circa la avvenuta trasformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2498 c.c., della S.G.C. e tale ratio decidendi neppure è impugnata coerentemente, là dove, peraltro, anche in questa sede, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (quale vizio non emendabile – e neppure emendato con la memoria ex art. 378 c.p.c., che è soltanto illustrativa delle ragioni da veicolarsi esaurientemente con il ricorso), non è affatto indicato dove e quando la produzione documentale necessaria a comprovare tale trasformazione (ossia il rogito notarile richiamato in ricorso) sia stata depositata in atti.

E’ inammissibile anche la doglianza sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per tardiva proposizione (che sul punto non è contestata come tale), perchè postula l’esistenza di un errore materiale che la Corte di appello – in coerenza con il rilevato difetto di prova circa la trasformazione del soggetto societario e venendo, quindi, in rilievo una questione relativa al contraddittorio nei confronti di parte non legittimata al giudizio – ha correttamente escluso, imputando al primo giudice un errore giuridico, ossia quella di statuire nei confronti di soggetto che non aveva mai acquistato la qualità di parte processuale.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio “con riferimento al mandato conferito da Ares Finance a BNL per la gestione dei crediti ceduti, nonchè da BNL a S.G.C.”.

La Corte territoriale, nell’assumere sussistente un difetto di rappresentanza in capo a BNL S.p.A. ad agire in nome e per conto di Ares Finance s.r.l. e in capo a S.G.C. s.r.l. ad agire in nome e per conto di B.N.L. S.p.A., non avrebbe tenuto conto del fatto decisivo del mandato conferito da Ares Finance a BNL per la gestione dei crediti, intervenuto con contratto di cessione del (OMISSIS), di cui vi era stata notizia sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2001, nonchè della procura in data 18 maggio 2001 con cui BNL conferiva a S.G.C. S.p.A. il potere di gestire i crediti ceduti ad Ares Finance e, a tal fine, di promuovere anche azioni giudiziarie.

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato, là dove non inammissibile.

E’ manifestamente infondato in ordine al dedotto difetto di rappresentanza in capo a BNL S.p.A. ad agire in nome e per conto di Ares Finance s.r.l., giacchè la Corte di appello ha ampiamente motivato al riguardo (cfr., segnatamente, p. 12 della sentenza impugnata) esplicitando, in forza di esegesi della quale neppure si censurano gli esiti, quale fosse la portata negoziale della cessione inter partes del (OMISSIS), della quale, pertanto, ha tenuto esaustivo conto.

E’ manifestamente inammissibile per il resto, giacchè in forza dell’esito (sfavorevole) dello scrutinio sul primo motivo è ormai definitivo l’accertamento sul difetto di legittimazione attiva, nella presente controversia, di S.G.C. S.p.A..

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. “con riferimento alla ratifica svolta da Ares Finance intervenendo nel giudizio di appello”.

La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere priva di effetti la ratifica di Ares Finance con riferimento a tutta l’attività svolta da S.G.C. nel giudizio di primo grado, giacchè la contemplatio domini era desumibile anche da elementi emergenti in corso di giudizio e, nella specie, dalla procura del 18 maggio 2001 (dove si riferiva della cessione pro soluto tra BNL e Ares Finance), richiamata e allegata con l’atto di citazione e nuovamente richiamata in comparsa conclusionale di primo grado, là dove, peraltro, lo stesso giudice di appello a detta cessione di crediti, risultante dalla citata procura, aveva fatto esplicito riferimento.

3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha dato atto (cfr. pp. 10/13 della sentenza impugnata), con motivazione articolata e in linea con le coordinate giuridiche della materia (assumendo la necessità della contemplatio domini, da potersi evincere anche in assenza di formule sacramentali e in forza di comportamenti concludenti: Cass., 15 aprile 1971, n. 1058) e in base ad una complessiva valutazione degli atti di causa, della assoluta mancanza di spendita del nome della Ares Finance s.r.l. da parte della società attrice (che, dunque, non ha agito, nell’ambito del presente giudizio, come rappresentante della società operante la ratifica, bensì come mandataria della sola B.N.L. S.p.A.), con conseguente insussistenza della evocata violazione delle norme di legge indicate in rubrica.

Peraltro, devesi rilevare che la doglianza si rivolge, nella sostanza, contro l’esegesi compiuta dal giudice del merito sulla prospettata complessiva operazione negoziale (spendita del nome del rappresentato da parte del falsus procurator e successiva ratifica dell’operato di quest’ultimo), assumendosene un esito diverso, con ciò investendo un ambito sottratto al sindacato di legittimità, che avrebbe potuto semmai riguardare l’errore di diritto sull’applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) ovvero un omesso esame di fatti storici ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ratione temporis; profili, entrambi, non denunciati dalla ricorrente.

5. – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 12.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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