Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8316 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2959-2009 proposto da:

CLIMA SUD DI ERMINIA DI FIORE in persona del suo procuratore generale

sig. L.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato PETRINI

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA MARCA GAETANO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HARD & SOFT HOUSE SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 933/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 11.10.2007, depositata il 20/12/2007 (R.G. 1439/04);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso, assorbiti o rigettati gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. Hard & Soft House ha notificato all’impresa individuale Clima Sud di Erminia Di Fiore, decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno, recante condanna al pagamento di L. 11.358.000, a saldo della fornitura di materiale informatico (harwares e softwares, con assistenza ed istruzione al personale).

La Clima Sud ha proposto opposizione, chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, per il fatto che la fornitrice non aveva prestato le ore di assistenza e formazione del personale, indispensabili per rendere utilizzabile la fornitura.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato Clima Sud a pagare a saldo la somma di Euro 2.610,05. In accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato Hard & Soft House a pagare Euro 1.500,00 in risarcimento dei danni.

Proposto appello principale da Hard & Soft House e incidentale da Clima Sud, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma, ha ritenuto che l’inadempimento fosse sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contratto, ma che a tanto non si potesse provvedere, perchè i macchinari erano stati installati e non potevano essere rimossi, sicchè l’acquirente avrebbe potuto proporre solo domanda di riduzione del prezzo: domanda che non ha proposto. Ha perciò condannato Clima Sud a pagare a saldo la somma di Euro 4.365,92, ferma restando la condanna della venditrice al risarcimento dei danni, come liquidati dal Tribunale.

Clima Sud propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

L’intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi tre motivi la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insuscettibile di risoluzione totale il contratto di fornitura.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1453 ss. cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non suscettibile di risoluzione parziale il contratto in oggetto, sebbene i macchinari e le prestazioni in esso comprese avessero una loro autonomia economico-funzionale e fossero suscettibili di negoziazione separata.

2.- I quattro motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono inammissibili sotto più di un aspetto.

2.1.- In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27), per l’omessa od incongrua formulazione dei quesiti.

In relazione ai denunciati vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008). Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

In relazione alle asserite violazioni di legge, i quesiti sono inammissibili perchè astratti e generici. Non enunciano la fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, si da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

2.2.- Le censure sono poi inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè la ricorrente non indica se siano allegati agli atti del presente procedimento, come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti di causa, i documenti su cui il ricorso si fonda – cioè il contratto di fornitura di cui si discute, le fatture ed ogni altro documento, richiamati al fine di dimostrare l’autonomia economica delle diverse parti e la scindibilità delle varie prestazioni – come prescritto a pena di inammissibilità dalla citata norma (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

2.3.- Infine e soprattutto, i motivi non sono autosufficienti.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia precisato a quale parte del contratto abbia voluto riferirsi, nel dichiarare inammissibile la risoluzione parziale, ma essa stessa non specifica quale fosse l’oggetto delle domande proposte, richiamando il preciso tenore degli atti nei quali le domande stesse sono contenute (per la parte che interessa in questa sede); quali le sue deduzioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per 1’ammissibilità della risoluzione parziale: chiarimenti imprescindibili al fine di consentire a questa Corte di valutare se la motivazione della sentenza di appello sia sufficiente e logicamente corretta.

Detta motivazione manifesta, nella sostanza, la convinzione che il materiale informatico sia stato comunque utilizzato dall’acquirente, per la parte attinente ai macchinari (sia pur con l’indubbio disagio iniziale, in vista del quale è stato concesso all’acquirente il risarcimento dei danni), e rende evidente che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la risoluzione parziale non a causa dell’impossibilità materiale di procedervi, ma per essere stato il contratto in parte eseguito, con effetti irreversibili quanto allo stato dei macchinari: concetto che avrebbe potuto essere espresso in termini più diffusi, ma che è comunque chiaramente comprensibile.

Gli addebiti della ricorrente circa il preteso errore di valutazione sul punto avrebbero dovuto trovare supporto nella specificità delle domande da essa proposte e dei relativi accertamenti in fatto (quanto alla mancata utilizzazione dei macchinari all’effettiva possibilità del loro ripristino nello status quo ante, ecc.): questioni tutte che nel ricorso non sono affatto menzionate e che non si sa se siano state o meno sviluppate e sottoposte all’attenzione dei giudici del merito, in termini tali da poter essere decise diversamente da come sono state in effetti risolte.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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