Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8316 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. un., 08/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE CAMPIONE D’ITALIA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81,

presso lo studio dell’avvocato MAINI ALESSANDRO AMEDEO IWAN,

rappresentato e difeso dall’avvocato VENCO DANTE, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato

CASELLATO ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANGIA ROCCO;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 15934/2009 proposto da:

COMUNE CAMPIONE D’ITALIA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81,

presso lo studio dell’avvocato MAINI ALESSANDRO AMEDEO IWAN,

rappresentato e difeso dall’avvocato VENCO DANTE, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VANIA

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANGIA ROCCO, per delega

a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2006 della Corte d’appello di Milano

depositata il 07/06/2006 (ricorso r.g. n. 22524/2006) e la decisione

n. 1737/2009 del CONSIGLIO DI STATO depositata il 23/03/2009 (ricorso

r.g. n. 15934/2009);

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

uditi gli avvocati Dante VENCO, Rocco MANGIA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso r.g. n.

22524/2006; accoglimento del primo motivo (AGA); assorbiti gli altri

motivi del ricorso r.g. n. 15934/2 009.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. F.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como il Comune di Campione d’Italia, di cui era stato dipendente fino al 31 dicembre 1982, chiedendo l’accertamento del diritto alla percezione del trattamento integrativo di quiescenza nella misura goduta sino al marzo 2003, previa, occorrendo, la disapplicazione della Delib. Giunta 19 marzo 2003, n. 48 recante modifiche all’art. 135 del Regolamento organico del personale in materia di trattamento integrativo di quiescenza. Con detto regolamento, risalente agli anni 50, era stata introdotta, a carico del Comune, una maggiorazione del 20% sul trattamento pensionistico corrisposto dalla CPDEL (cui era poi succeduto l’Inpdap) ai dipendenti pensionati. L’ammontare di detta maggiorazione era stato poi ridotto, con la citata delibera del 2003, anche per i pensionati e di cio’ si doleva il F..

Nel contraddittorio con il Comune, che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’AGO, il Tribunale di Corno, rigettata l’eccezione, accoglieva la domanda, condannando il Comune alla erogazione delle differenze pensionistiche con decorrenza dalla operata decurtazione.

Su appello del Comune la statuizione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano che, con la sentenza in epigrafe indicata, affermava la giurisdizione AGO concernendo la domanda il trattamento integrativo di quiescenza per il periodo successivo al 30 giugno 1998. Nel merito affermava che la pensione del F., anche in relazione alla integrazione a carico del Comune, era divenuta immodificabile a decorrere dalla data di cessazione dal servizio e quindi insuscettibile di revisione peggiorativa.

Avverso detta sentenza il Comune propone ricorso con cinque motivi, il primo dei quali concerne la giurisdizione.

Il F. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Frattanto il F. avanzava analoga domanda al Tar Lombardia, il quale, con sentenza n. 4493/2003, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, statuizione che veniva confermata dal Consiglio di Stato con decisione depositata il 23 marzo 2009, in cui si affermava che la pretesa atteneva a rapporto di pubblico impiego e che, trattandosi di questione insorta nel 2003, la giurisdizione competeva all’AGO, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il Comune di Campione d’Italia propone ricorso anche avverso detta sentenza con tre motivi concernenti la giurisdizione.

Resiste il F. con controricorso e vi e’ memoria di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione per connessione dei due ricorsi in quanto, pur se proposti avverso sentenze diverse, trattano la medesima questione.

Il motivo sulla giurisdizione e’ fondato e va quindi accolto, determinando l’assorbimento degli altri motivi.

L’oggetto della causa riguarda infatti, nella sostanza, un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, Comune di Campione d’Italia, sia pure attuato con una forma particolare, in base alla quale la pensione statale veniva, per una certa quota, erogata ad un tasso di cambio, a carico del Comune, piu’ favorevole rispetto a quello ordinario. Se dunque si tratta di una trattamento integrativo, che non fa carico all’ente erogatore della pensione statale (Inpdap), ma al datore di lavoro, il giudice munito di giurisdizione non puo’ che essere quello del rapporto di lavoro (tra le tante Cass. Sez. un. n. 21554 del 12 ottobre 2009).

Invero, i Giudici di merito hanno ritenuto radicarsi la giurisdizione AGO perche’ il fatto, da cui la controversia traeva origine, era successivo al 30 giugno 1998, data di discrimine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella AGO, riferendosi la delibera comunale all’anno 2003, allorquando la riduzione del trattamento venne estesa anche ai gia’ pensionati.

Va di contro considerato che il rapporto di lavoro del F. era cessato il 31 dicembre 1982, e quindi ben prima del 30 giugno 1998, per cui la giurisdizione compete al giudice amministrativo. E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. Sez. U, n. 17633 del 20 novembre 2003, n. 19342 del 15 luglio 2008, n. 16530 del 18/06/2008) che “Qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 e’ esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiche’ – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1 istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione e’ la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data”.

Recita infatti il citato art. 69, comma 7 che “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998…..”.

E’ ben vero infatti, secondo il principio piu’ volte enunciato da questa Corte, che in tema di lavoro pubblico privatizzato, la norma transitoria contenuta del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 individua il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensi’ al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Tuttavia, la norma transitoria si applica appunto al “lavoro pubblico privatizzato”, per individuare a chi competa la giurisdizione a seguito del disposto passaggio della giurisdizione, e cioe’ al giudice ordinario, come prevede la normativa sulla privatizzazione, o a quello amministrativo, com’era in precedenza. La necessita’ di procedere a detta individuazione non sussiste invece quando deve essere a priori esclusa la giurisdizione AGO, perche’ non vi e’ una frazione del rapporto di lavoro che continui dopo il 30 giugno 1998, perche’ in tal caso il rapporto di lavoro non si e’ mai “privatizzato” ed e’ quindi integralmente preclusa l’applicazione della nuova disciplina, ivi compresa quella concernente la giurisdizione.

La regola non subisce eccezioni nei casi in cui, pur essendo cessato il rapporto di lavoro, residui tra le parti – come nella specie – un rapporto diverso, come quello concernente un trattamento pensionistico integrativo indissolubilmente legato e dipendente dal rapporto di lavoro, perche’, anche in tali casi, il giudice avente giurisdizione non puo’ che essere quello del rapporto di lavoro.

Non rileva quindi il fatto che l’atto del Comune datore di lavoro che il ricorrente contesta si collochi nel 2003 e quindi sia successivo al 30 giugno 1998, perche’ in tal guisa si identifica soltanto la data di insorgenza della questione, che pero’ si colloca in un lasso di tempo durante il quale difettava la pendenza del rapporto di lavoro, il cui esaurimento prima del 30 giugno 1998 comporta di necessita’ l’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere accolti, entrambe le sentenze, sia quella della Corte d’appello di Milano, sia quella del Consiglio di Stato, devono essere cassate, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, con enunciazione del principio per cui “Le controversie in materia di rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni competono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora il rapporto stesso sia cessato in data anteriore al 30 giugno 1998, qualunque sia l’epoca di insorgenza della questione controversa tra le parti”.

La causa va quindi rimessa al Tar Lombardia.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi RG. n. 15934/2009 e n. 22524/2006; accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti al Tar Lombardia.

Condanna il soccombente al pagamento delle spese, liquidate, quanto al primo grado, in Euro milleottocento/00, di cui mille/00 per onorari e 750,00 per diritti; quanto al secondo, in Euro duemila/00, di cui milleduecento/00 per onorari ed in Euro settecentocinquanta/00 per diritti e, quanto al presente processo, in Euro tremila/00 oltre Euro duecento/00 per spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA