Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8315 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/03/2021), n.8315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20403/2019 proposto da:

H.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

GREGORACE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

ROMA, VIA della GIULIANA 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2866/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.B. proponeva appello avverso l’ordinanza del 7.12.2017, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere cittadino pakistano e di aver abbandonato il proprio Paese nel 2011 in quanto – dopo aver fatto parte, per un certo periodo di tempo e insieme al fratello, di un gruppo terroristico che voleva liberare la regione del Kashmir dall’occupazione indiana e fare la jihad contro l’esercito indiano aveva abbandonato il gruppo già durante l’addestramento, come pure aveva fatto il fratello, sì che i due erano stati sospettati di essere spie del governo indiano; che per questo temeva per la sua incolumità personale.

Con sentenza n. 2866/2019, depositata in data 3.5.2019, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione H.B. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – (la) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio”; poichè il Giudice ometteva di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda richiedendo informazioni e acquisendo la documentazione necessaria, essendo viceversa questi chiamati ad indicare al ricorrente quali documenti allegare o cosa dimostrare; ovvero acquisire d’ufficio i mezzi di prova che ritenevano necessari o indicare alla parte le prove ritenute rilevanti e non prodotte.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (la) Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese d’origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”; essendo continue le tensioni tra India e Pakistan, in un contesto di attacchi con armi da fuoco da entrambi i lati della linea di controllo che divide il territorio conteso del Kashmir.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Occorre qui ribadire che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare ln qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

Nella specie, invece, le diverse censure si risolvono nella generica indicazione delle disposizioni della normativa che si assume violata, senza un compiuta illustrazione di motivate ragioni dell’ipotizzato contrasto e, quindi, in una mera ed apodittica affermazione delle tesi del ricorrente.

2.3. – Inoltre, con riguardo alle argomentazioni difensive che investono (come nella specie) la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ritenute espressione di un giudizio soggettivo ed arbitrario, non fondato su elementi oggettivi, rileva il Collegio che – come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 22717 del 2019; Cass. n. 31481 del 2018; Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo – la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass., n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013). Inoltre, Cass. n. 30105 del 2018 ha sancito che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

2.4. – Nella specie, la Corte d’appello (confermando le motivazioni del Tribunale, in ragione di una analitica valutazione delle alquanto contraddittorie affermazioni del richiedente) ha espresso un giudizio negativo sull’idoneità del racconto e sulla credibilità del richiedente in modo del tutto conforme ai parametri imposti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Laddove, la forma di protezione sussidiaria va concessa nel diverso caso in cui vi sia il concreto rischio di subire un grave danno, così come tipizzato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; ed in particolare – a parte i rischi tipizzati delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) – dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, di cui alla lett. c) rispetto alla quale non è dato affermare che in Pakistan e nella zona di provenienza del ricorrente ricorrano le condizioni di cui alla citata lett. c).

Si tratta in tutti questi, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., sez. un. 8053 del 2014. Laddove, il ricorrente neppure deduce circostanze fattuali che non sarebbero state valutate dal giudice di merito e che risulterebbero decisive nel senso voluto, prospettandosi, al più, con giudizio meramente contrappositivo, l’idoneità del racconto a configurare i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Inoltre, la decisione oggi impugnata ha richiamato le considerazioni del Giudice di primo grado circa la situazione socio-politica del luogo (Pakistan) di provenienza del richiedente, specificamente indicando le fonti informative a tal fine consultate (Report Amnesty International 2017/18; UNHCR aggiornato al 7.7.2018), che non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una situazione di violenza indiscriminate; onde i motivi in esame sono volti ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità (cit.).

2.5. – Resta dunque da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (un’)Errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. I Giudici di merito non prendevano in considerazione il grado di integrazione sociale del ricorrente, che produceva in giudizio un “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, che assieme alle precarie condizioni del Paese di provenienza, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.1. – Anche la richiesta di protezione umanitaria appare correttamente respinta in quanto il ricorrente non risulta affetto da stati patologici di rilievo, è di età adulta e non appare possedere profili di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel Paese d’origine lo esporrebbe a situazioni umanitarie di particolare gravità, tali da giustificare il rilascio di detto permesso. Si richiama la sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 4455 del 2018), secondo la quale l’integrazione sociale dello straniero non costituisce di per sè, un motivo umanitario, ma diviene tale solo ove il livello di benessere individuale raggiunto nel Paese d’accoglienza verrebbe gravemente pregiudicato dal ritorno nel Paese d’origine, integrando la lesione della vita privata e familiare.

Pertanto, il raggiungimento di un livello di integrazione sociale nel Paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa, ma non può esaurirne il contenuto; è infatti necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento dell’esercizio dei diritti umani inalienabili. I seri motivi di carattere umanitario possono riscontrarsi ove, all’esito del suddetto giudizio comparativo, risulti un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Nella fattispecie, non risultando alcuna lesione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, deve escludersi la sussistenza di una situazione di vulnerabilità generata da seri motivi umanitari, con l’impossibilità di riconoscere al ricorrente tale permesso di soggiorno.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA