Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8315 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2309-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t.; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ITALO PANATTONI 177/A, presso lo studio dell’avvocato

MILIONI GUERRIERO ARISTIDE, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

U.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAURASIA 9, presso lo studio dell’avvocato CATAPANO ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRASSI LUDOVICO giusta delega a

margine del controricorso;

MI.GU.AR. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ITALO PANATTONI 177/A, presso lo studio

dell’avvocato MILIONI GUERRIERO ARISTIDE, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– controricorrenti –

e contro

ITALCACCIA – ITALPESCA, ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4309/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, emessa il 25/9/2008, depositata il 27/10/2008 (R.G.

5478/04);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Italcaccia – Associazione Nazionale della Caccia conveniva, davanti al tribunale di Roma, il Ministero del Tesoro, il Ministero per le Politiche Agricole, il Ministero delle Finanze, Mi.Gu.

A., G.R. e U.T. – gli ultimi tre quali soci fondatori ed amministratori di Italcaccia chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità del fermo amministrativo, disposto dalle Amministrazioni convenute nei suoi confronti, per il recupero delle maggiori somme erogate – a seguito della condotta illecita dei suoi soci fondatori ed amministratori, alla quale l’Associazione era estranea – per gli anni 1980-1984, con il congelamento anche del contributo relativo all’anno 1985 e delle ulteriori somme spettanti per gli anni 1993-1996.

Chiedeva, altresì, la disapplicazione del detto provvedimento, con condanna dei Ministeri al pagamento delle somme congelate; in subordine, la declaratoria di irripetibilità dei contributi già versati; nonchè la condanna dei suoi ex amministratori al risarcimento dei danni pari agli interessi maturati sulle somme bloccate.

Si costituivano i Ministeri convenuti contestando le domande principali e proponendo, a loro volta, domanda riconvenzionale per la condanna di parte attrice e degli altri tre convenuti in via solidale al pagamento delle somme erroneamente erogate a titolo di contributi per gli anni 1980-1984; inoltre, la condanna del Mi.

G., dell’ U. e del G., quali autori di truffa ai danni dello Stato, a tenerli indenni per le somme che avrebbero eventualmente dovuto pagare all’Italcaccia.

Si costituivano anche questi ultimi, contestando le domande proposte nei loro confronti.

Il tribunale, con sentenza del 16.5.2003, preso atto della transazione nelle more intervenuta fra i Ministeri i e l’Italcaccia, dichiarava cessata la materia del contendere nei rapporti fra tali parti intercorsi; rigettava, quindi, le domande proposte dai Ministeri nei confronti degli altri convenuti.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 27.10.2008, rigettava l’appello proposto dagli stessi Ministeri.

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso G.R., Mi.Gu.

A. e U.T..

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

G.R. e Mi.Gu.Ar. hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo j si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità – come già detto – la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame;

tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo ).

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione artt. 36, 99, 105, 167 e 269 c.p.c. in combinato disposto.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione artt. 36, 99, 106, 167 e 269 c.p.c. in combinato disposto.

I due motivi possono essere esaminati nel fondo, per essere i quesiti esposti in modo corretto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e, per l’intima connessione delle censure con gli stessi avanzate, congiuntamente.

Essi non sono fondati.

E’ principio consolidato quello per cui la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configuri, non già come identità della causa petendi – richiedendo, appunto, l’art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza, ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un’eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l’azione o l’eccezione proposta (Cass. 19.3.2007 n. 6520; cass. ord. 26.5.2005 n. 11083) .

Ma tutto ciò fra le parti originarie del rapporto dedotto in giudizio.

Diversamente, quando si tratti di un terzo, l’applicabilità dell’art. 36 c.p.c. postula, pur sempre, una corretta vocatio in ius, sotto forma, appunto, di chiamata di terzo.

Ora, nel caso in esame, l’Italcaccia, nel giudizio promosso nei confronti dei Ministeri, aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del fermo amministrativo, disposto dalle Amministrazioni convenute nei suoi confronti, per il recupero delle maggiori somme erogate per gli anni 1980-1984, con il congelamento anche del contributo relativo all’anno 1985 e delle ulteriori somme spettanti per gli anni 1993-1996 e la disapplicazione di tale provvedimento, con condanna dei Ministeri al pagamento delle somme congelate; in subordine, la declaratoria di irripetibilità dei contributi già versati; inoltre, la condanna dei suoi ex amministratori al risarcimento dei danni pari agli interessi maturati sulle somme bloccate.

I Ministeri, attuali ricorrenti, a loro volta, nel costituirsi nel giudizio di primo grado contestando la domanda principale proposta nei loro confronti dall’Italcaccia, avevano proposto domanda riconvenzionale per la condanna di parte attrice e degli altri tre convenuti in via solidale al pagamento delle somme erroneamente erogate a titolo di contributi per gli anni 1980-1984; inoltre, la condanna del Mi.Gu., dell’ U. e del G., quali autori di truffa ai danni dello Stato, a tenerli indenni per le somme che avrebbero eventualmente dovuto pagare all’Italcaccia.

Intervenuta transazione fra l’Italcaccia ed i Ministeri ricorrenti, gli stessi chiedevano a) la condanna in solido del M., del G., dell’ U. e dell’Italcaccia al pagamento della somma di L. 578.896.608 (somma versata dall’Italcaccia all’Amministrazione quale sorte capitale a seguito dell’intervenuta transazione), oltre rivalutazione ed interessi a titolo di contributi indebitamente erogati; b) la condanna del M., del G. e dell’ U., quali autori della truffa in danno dello Stato, a rivalere le esponenti di ogni somma che esse avrebbero dovuto corrispondere all’Italcaccia per i titoli dedotti in giudizio.

Quindi, in sede di precisazione delle conclusioni chiedevano la condanna dei “sig.ri Mi.Gu.Du.Ar., G. R., U.T. al pagamento a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero per le Politiche Agricole della somma di Euro 202.551,22”, somma che costituiva il restante 50% degli interessi legali maturati sulla somma capitale richiesta in restituzione dall’Amministrazione per i contributi incassati in eccesso, in ordine alla quale era intervenuta transazione fra l’originaria attrice ed i Ministeri convenuti.

Nei confronti degli attuali resistenti, i Ministeri si limitavano a proporre soltanto domanda riconvenzionale, senza provvedere ad una loro formale chiamata in causa.

Ma la domanda riconvenzionale originariamente proposta riguardava, da un lato, un rapporto, quello di eventuale manleva (condanna del Mi.Gu., dell’ U. e del G., a tenerli indenni per le somme che avrebbero eventualmente dovuto pagare all’Italcaccia) che trovava origine nella truffa ai danni dello Stato imputata agli odierni resistenti nel processo penale intentato nei loro confronti.

Dall’altro, poi, la “condanna di parte attrice e degli altri tre convenuti in via solidale al pagamento delle somme erroneamente erogate a titolo di contributi per gli anni 1980-1984″ richiesta anch’essa con la riconvenzionale discendeva dal rapporto fra amministratori ed associazione.

Tale somma, peraltro, nei confronti dell’Italcaccia, era transatta con conseguente cessazione della materia del contendere.

Sotto il profilo del rapporto fra amministratori ed associazione, deve ribadirsi che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta – collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa – non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa.

Ne deriva che tale obbligazione – di natura solidale – è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (Cass. 28.11.2008 n. 28417; cass. 12.1.2005 n. 455).

Ma, a prescindere che nel caso in esame non si tratta di attività negoziale nei confronti di terzi, ma di attività ordinamentale prevista per legge, i Ministeri, con la domanda riconvenzionale, non hanno evocato a tale titolo gli ex amministratori, ma ne hanno chiesto la condanna al risarcimento, in favore delle Amministrazioni, per la sussistenza di un danno extracontrattuale relativo all’ammontare dei contributi (e dei relativi accessori da questa versati in eccesso per effetto della condotta illecita degli stessi amministratori.

Sotto tale profilo, però, gli stessi erano estranei al rapporto fra Italcaccia ed i Ministeri, che aveva ad oggetto la declaratoria di illegittimità del fermo amministrativo, la disapplicazione del provvedimento illegittimo e la condanna delle Amministrazioni al pagamento dei contributi a suo tempo congelati.

Il titolo per il quale gli odierni resistenti sono stati destinatari di una domanda riconvenzionale era, quindi, del tutto diverso da quello dedotto in giudizio da Italcaccia.

In conseguenza, gli attuali ricorrenti non potevano agire nei confronti del Mi., del G. e dell’ U. sulla base di una semplice domanda riconvenzionale, ma avrebbero dovuto evocarli, quali terzi estranei al rapporto originariamente dedotto in giudizio, con una corretta chiamata di terzo, per comunanza di causa o garanzia, derivante dal rapporto di solidarietà.

Nè diversamente, può ritenersi che la richiesta di condanna, in via subordinata proposta da Italcaccia nei confronti dei suoi ex amministratori, abilitasse i ministeri convenuti a proporre, in forma di domanda riconvenzionale, un’azione diretta nei confronti di tali convenuti per un titolo diverso da quello dedotto in giudizio.

Non può neppure condividersi l’assunto degli odierni ricorrenti sulla sufficienza della proponibilità di una riconvenzionale perchè essi erano già parti del giudizio.

Tali erano, infatti, soltanto perchè evocati in giudizio da Italcaccia e, quindi, soltanto con riferimento alla domanda nei loro confronti proposta da Italcaccia – come si è visto – diversa da quella proposta con la riconvenzionale nei loro confronti.

Riprova della validità della conclusione per la quale, in tale evenienza, è necessaria la chiamata in causa del terzo, la si può ricavare anche dal principio per il quale l’estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria.

In questo caso è necessaria la formulazione di un’espressa ed autonoma domanda da parte dell’attore (Cass. 8.11.2007 n. 23308).

In tal caso, infatti, il chiamante fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come causa petendi (Cass. 8.6.2007 n. 13374; arg. anche da S.U. 13.7.2007 n. 15756).

Se così è, a maggior ragione, quando la domanda è posta dal convenuto, la chiamata in giudizio del terzo è necessitata.

D’altra parte, la domanda riconvenzionale proposta non può essere considerata neppure quale equipollente di una formale chiamata in causa ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c., perchè diversi sono gli adempimenti processuali e le formalità da seguire.

Diversamente, a tacere della eccepita l’irritualità, verrebbero compromessi definitivamente, sia i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla parte, sia le facoltà processuali riservate al terzo.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi in ordine alla domanda come ridotta e formulata in sede di precisazione delle conclusioni, con la richiesta di condanna del Gu., del G. e dell’ U. al pagamento – in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole della somma di Euro 202.551,22.

La somma così individuata rappresentava il frutto della transazione fra Italcaccia e Ministeri, alla quale gli ex amministratori non avevano partecipato.

Anche sotto questo profilo, pertanto, trattandosi di eventuale debito solidale, essendo gli attuali resistenti rimasti estranei alla transazione intervenuta, nè risultando che essi avessero dichiarato di volerne profittare, alcun effetto nei loro confronti sarebbe potuto discendere (v. anche Cass. 27.3.2007 n. 7485; cass. 10.11.2008 n. 26909; cass. 22.6.2009 n. 14550)”.

j In conclusione, la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, pur con le precisazioni che precedono, deve essere affermata in questa sede, con la declaratoria di infondatezza dei due motivi esaminati.

Con il terzo motivo denunciano la motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile.

Se anche si volesse riconoscere il momento di sintesi nel passaggio contenuto nell’ultimo periodo della pag. 47 (ed all’inizio di pag.

48) del ricorso, lo stesso sarebbe generico, non contenendo neppure le ragioni per le quali la motivazione – secondo i ricorrenti – sarebbe viziata.

Il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), richiede, infatti, un’illustrazione che, pur libera da rigidità formali, deve concretizzarsi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. 25.2.2009 n. 4556); ciò che nella specie non ricorre.

Con il quarto motivo denunciano la motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile.

In questo caso difetta proprio il momento di sintesi.

A tal fine, deve sottolinearsi che il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 – nel testo risultante dalla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

In questa ottica, è stato anche affermato che, sulla base di tale interpretazione, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. si sottrae, in parte qua, a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1 (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), poichè:

1) quanto alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della Legge delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto, nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito come mezzo di verifica della legittimità della decisione.

Il requisito, quindi, si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio, per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (Cass. ord. 4.2.2008 n. 2652).

L’indicazione riassuntiva e sintetica, quindi, costituisce un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, tale da consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. ord. 7.4.2008 n. 8897; v. anche Cass. ord. 18.7.2007 n. 16002).

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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