Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8314 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24276-2014 proposto da:

M.C., D.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MASIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO FRANCESCO

ANGELETTI, AURELIO PUGLIESE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del suo Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore dott. N.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LUIGI ZINGARELLI giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MARCO FRANCESCO ANGELETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G. e M.C., rispettivamente moglie e figlia del defunto M.E., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, la Banca Unicredit s.p.a. e – sulla premessa che sia E. che M.C. erano stati indotti da funzionari dell’Istituto di credito all’acquisto, in diversi periodi, di bond argentini e di titoli della Provincia di Buenos Aires, subendo gravi perdite economiche a causa del default dell’Argentina verificatosi nel 2001 – chiesero che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei relativi danni, previa declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di investimento.

Si costituì in giudizio la Banca, ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la Banca al pagamento, in favore delle attrici, della somma di Euro 55.557,64, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla s.p.a. Unicredit e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza dell’8 aprile 2014, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda delle originarie attrici, condannandole alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza del Tribunale ed ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che la clausola rischio paese, apposta solamente sugli ultimi ordini di acquisto sottoscritti dalle attrici, pur nella sua estrema sinteticità, lasciava intendere che la Banca aveva provveduto ad illustrare al cliente il rischio rappresentato dall’acquisto dei titoli argentini. L’alto tasso di interesse di quei titoli, del resto, era tale da mettere sull’avviso “anche il più sconsiderato investitore”. L’Agenzia (OMISSIS) aveva evidenziato il carattere crescente del rischio di quell’investimento, ma il compito della Banca non poteva essere quello di prevedere il rischio di default dell’Argentina, quanto piuttosto quello di avvertire della rischiosità dell’investimento, compito rispettato tramite l’apposizione della clausola rischio paese sopra ricordata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propongono ricorso D.G. e M.C. con unico atto affidato ad un motivo.

Resiste Unicredit s.p.a. con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, e degli artt. 28 e 29 della Delib. della Consob 1 luglio 1998, n. 11522.

Osservano le ricorrenti, dopo aver ricapitolato i passaggi salienti della motivazione della sentenza impugnata ed il contenuto di alcune disposizioni della citata delibera Consob, che la sentenza in esame sarebbe censurabile in quanto, pur ammettendo che la dicitura rischio paese era stata apposta solo ad alcuni atti di acquisto, ha poi rigettato integralmente la domanda. L’accertamento che gli istituti di credito sono tenuti a compiere in ordine al grado di conoscenza degli strumenti finanziari da parte del cliente ed alla sua propensione al rischio impone anche l’obbligo di segnalare l’eventuale particolare rischiosità dell’operazione, con rifiuto di darvi corso in assenza di un ordine scritto. La dicitura rischio paese non sarebbe affatto una garanzia idonea dell’avvenuto rispetto degli obblighi di informazione ai quali la Banca è tenuta per legge.

1.1. Il motivo è fondato.

Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto ormai in diverse pronunce l’opportunità di chiarire quali siano i doveri delle banche in relazione ad investimenti ad alto rischio, alla luce del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e degli artt. 28 e 29 della Delib. della Consob 1 luglio 1998, n. 11522, con un percorso giurisprudenziale che ha tratto alimento anche dalla nota vicenda del default dell’Argentina.

1.2. E’ stato affermato, innanzitutto, che in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di detta regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (così la sentenza 25 giugno 2008, n. 17340, ribadita dalla successiva sentenza 29 ottobre 2010, n. 22147). Si è aggiunto, poi, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, è sufficiente che l’investitore alleghi, da parte dell’intermediario, l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall’art. 21 cit. e dalla normativa secondaria, rimanendo a carico dell’intermediario l’onere di provare di aver rispettato le norme di legge e di avere agito con la diligenza qualificata richiesta (così la citata sentenza n. 22147 del 2010; sugli oneri di diligenza della banca in ordine alla specifica vicenda dei bond argentini v., di recente, la sentenza 6 marzo 2015, n. 4620).

La sentenza 25 settembre 2014, n. 20178 – nel dare conto che l’art. 29 del citato regolamento CONSOB non è più vigente, ma è tuttavia applicabile, ratione temporis, alle fattispecie come quella odierna – ha ribadito i principi suddetti ed ha specificato, in riferimento a quella specifica vicenda, che la sottoscrizione, da parte del cliente, della formula operazione non adeguata per tipologia non era di per sè sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, il rispetto dell’iter di cui alta norma citata del suindicato regolamento; ed ha aggiunto che tale onere di adeguata informazione non viene meno neppure di fronte al rifiuto dell’investitore di fornire indicazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio.

Ancora più di recente, infine, la sentenza 26 gennaio 2016, n. 1376, nel ricapitolare la pluralità degli obblighi gravanti sui soggetti abilitati al compimento di operazioni finanziarie alla luce del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e degli artt. 28 e 29 del citato regolamento CONSOB, ha stilato una sorta di decalogo, ponendo in luce, tra l’altro, come l’intermediario sia tenuto ad avvertire l’investitore del rischio default dell’emittente nonchè dell’eventuale carenza di informazioni circa le caratteristiche dei titoli che si vanno ad acquistare (c.d. grey market), non essendo sufficiente la generica dizione “Paese emergente”.

1.3. A questi ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza, cui la pronuncia odierna intende dare convinta adesione e continuità, non si è adeguata la sentenza in esame.

La Corte di merito, infatti, ha ritenuto, come si è visto, che la semplice clausola “rischio paese”, per di più apposta solamente sugli ultimi ordini di acquisto sottoscritti dalle attrici, potesse essere sufficiente ad accertare che la banca aveva adempiuto ai propri doveri di informazione; ciò sulla base di una serie di considerazioni di carattere politico ed economico che nessuna influenza possono avere in una simile controversia. Il fatto che i tassi di interessi alti siano indice di per sè di una situazione di rischio, come pure la circostanza per cui non si può imputare alla banca “di non aver previsto il default dello Stato argentino” (considerazione indubbia, nella sua ovvietà) non mutano in nulla i termini del problema. Rimane la circostanza, decisiva, per cui, in presenza di un investimento certamente rischioso, la Banca convenuta nulla fece per rispettare le linee guida di cui alla citata delibera della CONSOB; non risulta, infatti, che essa abbia provveduto a dare corso all’operazione soltanto a seguito del rilascio di un ordine scritto preceduto da un’adeguata informazione sulla natura dei titoli che si andavano ad acquistare e sui conseguenti rischi ai quali gli investitori si esponevano.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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