Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8313 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21154-2014 proposto da:

G.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO CAGGIULA giusta

procura speciale a margine, G.M.A. difensore di

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore R.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO CANCRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO PALMA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANTONIO PALMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto e condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 maggio 2014, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce n. 66 del 2010, ha accolto l’impugnazione proposta dal Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. e rigettato la domanda formulata da G.M.A., con condanna di quest’ultimo alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di appello ha, in primo luogo, qualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto atipico di ormeggio assimilabile alla locazione, con il conseguente onere per l’attore di provare la violazione degli obblighi gravanti sul locatore a norma degli artt. 1575 e 1578 c.c., escludendo che il regolamento negoziale comprendesse anche l’ulteriore obbligo di custodia; in secondo luogo, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie esperite, ha escluso che il danno lamentato trovasse causa nella inadeguatezza e/o rottura della struttura e delle attrezzature poste a disposizione dal gestore del porto, rinvenendone viceversa il fondamento nella inadeguatezza dell’ormeggio posto in essere dall’appellato.

La sentenza della Corte di appello di Lecce è stata impugnata da G.A. con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso la società intimata. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto: “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia”.

In particolare, si lamenta che la Corte di merito non abbia motivato, “non avendoli proprio presi in considerazione”, sui seguenti ulteriori fatti: il testimone oculare L., che aveva osservato il verificarsi del sinistro occorso al natante del G. dalla banchina in cemento armato posta sulla terraferma (e quindi in una prospettiva frontale rispetto alla scena osservata); aveva riferito come il natante fosse ormeggiato in maniera “perfetta”; le deposizioni dei testi dipendenti della società erano state oggetto di valutazione soltanto parziale, senza rilevarne alcune intrinseche contraddizioni e ignorando altre loro ammissioni fattuali favorevoli alla prospettazione attorea (i.e., la proprietà della cima che collegava le imbarcazioni alla catenaria risultata in capo al gestore portuale); era stata, inoltre, del tutto omessa la valutazione della sentenza n.16 del 2001 del giudice di pace di Alessano, passata in giudicato, affermativa della responsabilità della società Porto Turistico Marina di Leuca per il sinistro – verificatosi nello stesso frangente di cui è causa – occorso al natante di proprietà del testimone L., posto sulla stessa linea di ormeggio di quello del G.. Si lamenta, infine, che la Corte di appello, in maniera del tutto illogica, si sarebbe spinta a ipotizzare situazioni che non trovano nessun riscontro nemmeno nelle deposizioni dei testi escussi, ritenendo che il sinistro sarebbe stato causato dall’allentamento della cima non adeguatamente fissata dallo stesso diportista alla prua della barca, circostanza smentita dall’entità dei danni riportati dal natante, che non soltanto avevano interessato la poppa, ma anche tutta la fiancata destra dell’imbarcazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto: “sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: Omesso esame, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su ulteriori fatti decisivi della controversia. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e errata applicazione di norme di diritto, sull’obbligo di custodia derivante dal contratto di ormeggio intercorso tra l’Avv. G. e L’Ente Gestore del Porto”. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito, ribaltando l’interpretazione di prime cure, ha escluso che dal contratto di ormeggio intercorso tra le parti derivasse un obbligo di custodia, omettendo di valutare una serie di elementi sintomatici dell’esistenza di tale obbligo emersi dall’istruttoria, quali il permanente servizio di assistenza all’ormeggio, nonchè di un servizio, parimenti continuativo, di custodia delle strutture portuali e di guardiania, in tal modo fraintendendo del tutto la natura del regolamento contrattuale intercorso tra le parti e giungendo a conclusioni erronee.

3. I motivi in esame, che devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili sotto un triplice, concorrente profilo.

3.1. Sono inammissibili nella parte in cui lamentano l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).

Non è neppure più configurabile il vizio di “contraddittoria motivazione” della sentenza tenuto conto che il nuovo testo della norma sopra richiamata attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 6 luglio 2015, Rv. 636030, che ha escluso la sopravvivenza del vizio di contraddittoria motivazione anche se fatto valere come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata l’8 maggio 2014 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà.

3.2. Sono inoltre inammissibili nella parte in cui lamentano l’omesso esame di fatti decisivi.

Il ricorrente, nel denunciare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto propone la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

3.3. Sono inammissibili, infine, nella parte in cui deducono la violazione e/o la errata applicazione di norme di diritto in relazione all’obbligo di custodia derivante dal contratto di ormeggio intercorso tra le parti.

In particolare il ricorrente, sebbene denunci, genericamente, plurime violazioni di legge, tuttavia svolge, in realtà, argomentazioni dirette a contrastare solo in punto di fatto la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di secondo grado.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05 maggio 2006, Rv. 589877)).

Dalle argomentazioni svolte dal ricorrente risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa.

4. Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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