Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8311 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12860-2014 proposto da:

M.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA, 263, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VACCARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA FERRARO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA

4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANCELINI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A.;

– intimato –

nonchè da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

22 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARCONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO BARONE giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA

4 presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

M.F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1208/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato DOMENICO ANGELINI;

udito l’Avvocato FRANCESCO MARCONI per delega orale dell’Avvocato

BRUNO BARONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità principale e

accoglimento incidentale.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. M.F.P. ha proposto ricorso per cassazione, contro Z.G. e C.A., avverso la sentenza del 23 maggio 2013, con cui la Sezione Specializzata Agraria presso la Corte di Appello di Roma, ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dalla Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Latina.

2. Quel tribunale era stato investito dalla Z., nella qualità di proprietaria di un fondo rustico, della domanda intesa ad ottenere – nel presupposto che si fosse formata cosa giudicata sulla risoluzione per morosità del contratto di affitto del fondo, in altro giudizio intercorso fra P.L., sua dante causa, ed il M. – la condanna degli intimati al rilascio del fondo, in quanto detenuto senza titolo e, subordinatamente e per il caso che si fosse ritenuta intervenuta una tacita rinnovazione, la risoluzione del contratto alla scadenza del novembre 2005 in forza di disdetta tempestivamente comunicata, o la risoluzione per inadempimento, per avere il conduttore M. subaffittato il fondo.

Il Tribunale accoglieva la domanda di condanna al rilascio nei confronti dei due convenuti, reputando che il M. fosse stato occupante sine titulo dalla data della formazione dell’invocato giudicato e rigettava la riconvenzionale del M. di condanna al pagamento di un’indennità per migliorie apportate al fondo e quelle del C. di accertamento in via principale dell’usucapione da parte sua della proprietà del fondo e, subordinatamente, di condanna dell’attrice al pagamento di indennità per migliorie.

3. La sentenza d’appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, che ha per il resto confermato, ha reputato che, successivamente al giudicato, fosse intervenuta una rinnovazione del contratto e che, tuttavia, il contratto rinnovato si dovesse intendere risolto, sia per l’esistenza di un inadempimento del M. all’obbligazione di pagamento del canone, sia per avere il medesimo consentito la detenzione del fondo al C..

4. Al ricorso del M., che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso la Z..

p.5. Avverso la stessa sentenza ha proposto, altresì, autonomo ricorso il C., affidandolo a cinque motivi.

6. La trattazione di entrambi i ricorsi veniva fissata per l’udienza del 16 giugno 2016, nella quale veniva rinviata a nuovo ruolo a motivo che nell’interesse del M. si era costituito, a seguito di rinuncia al mandato degli originari difensori, altro difensore con “comparsa di costituzione”, recante a margine irrituale procura da lui autenticata, e che l’invalidità della procura stessa avesse reso irrituale l’avviso di cancelleria al detto difensore, di modo che era necessario fissare nuova udienza con avviso notificato agli originari difensori, salvo il deposito di nuova procura notarile da parte del nuovo difensore.

7. La trattazione dei ricorsi è stata fissata nuovamente per l’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio rileva che il secondo ricorso assume rilievo incidentale rispetto al primo e deve essere trattato congiuntamente ad esso.

2. In secondo luogo il Collegio rileva che l’avviso di udienza è stato effettuato, per quanto concerne il M., sia ai suoi difensori originari, sia al difensore costituitosi con procura irrituale.

Peraltro, l’avviso che gli venne comunicato dalla cancelleria in relazione alla prima udienza in cui la trattazione venne fissata, era da ritenersi rituale, atteso che, se è vero che quando il difensore rinuncia al mandato, a norma dell’art. 85 c.p.c. la rinuncia non ha effetto fino alla sostituzione con altro difensore, è altrettanto vero che, se il nuovo difensore si costituisce con procura invalida, le comunicazioni e notificazioni debbono comunque farsi a lui, in quanto, ancorchè la costituzione sia invalida degli effetti della sua nullità la parte rappresentata non può beneficiare, giusta il principio di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3.

Tanto comporta che l’avviso per l’odierna udienza sia comunque valido in quanto effettuato al nuovo difensore e che nulla osti alla trattazione.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce “travisamento dei fatti nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto; violazione artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza”.

L’intestazione del motivo non è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., sia là dove evoca il concetto del travisamento dei fatti, sia là dove evoca l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, che, com’è noto non trova più previsione nel n. 5 di quella norma introdotto dalla riforma del 2012. Ne segue che la lettura dell’illustrazione del motivo dovrebbe essere considerata solo per ciò che attiene alla violazione delle norme di diritto sull’esegesi negoziale, evidentemente riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. Senonchè, l’illustrazione, che si sviluppa per tre righe nella pagina cinque del ricorso, per tutta la pagina sei e per le prime sei righe della pagina sette, non contiene alcun riferimento alle norme indicate nell’intestazione e, quindi, non svolge alcuna attività di illustrazione del come e del perchè ognuno dei criteri ermeneutici, corrispondenti alle norme indicate nell’intestazione del motivo, sarebbero stati violati.

Ne consegue che l’illustrazione è priva di contenuto assertivo della violazione delle dette norme e pertanto non dà sostanza alla denuncia della loro violazione indicata nell’intestazione del motivo.

Ai fini dell’effettiva deduzione della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sarebbe stata necessaria un’attività illustrativa non solo parametrata expressis verbis a ciascuna di esse, ma esplicativa delle ragioni per cui la corte di merito avrebbe violato ciascuna delle norme invocate.

Il motivo è, pertanto, privo del requisito della specificità in relazione all’attività assertiva che avrebbe dovuto svolgere e, pertanto, è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguito da numerose conformi, secondo cui: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.”.

2.2. Il motivo, peraltro, discute, sebbene genericamente ed assertoriamente, anche al di là della mancata evocazione delle norme di ermeneutica, delle argomentazioni che la corte di merito avrebbe tratto dalla lettera della Z. del 30 aprile 2004, ma, pur fondandosi su di essa, si astiene dal riprodurne il contenuto sia direttamente, sia indirettamente facendo indicazione della parte dell’atto in cui l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro, ed inoltre omette di indicare se e dove in questo giudizio di legittimità la lettera sarebbe esaminabile.

Ne deriva altra ragione di inammissibilità per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo giurisprudenza consolidata (inaugurata da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; adde: Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; Cass. n. 7455 del 2023, ex multis).

3. Con il secondo motivo si denuncia “travisamento dei fatti nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto; violazione artt. 1176, 1587 e 1618 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza”.

Il motivo presenta ragioni di inammissibilità omologhe di quelle indicate a proposito del primo motivo.

Ciò, sia per quanto attiene ai riferimenti al “travisamento” e alla motivazione “omessa, insufficiente e contraddittoria”, sia per quello che afferisce all’assenza di esplicita attività assertiva del come e del perchè sarebbero state violate le norme di diritto indicate, sia ancora per l’assoluta assenza di specificità, sia in fine perchè nuovamente si fonda sulla lettera già citata nonchè su non meglio identificate ricevute di pagamento sempre con le omissioni segnalate e, quindi, l’inosservanza assoluta dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

4. Entrambi i motivi sono, dunque, inammissibili e la loro inammissibilità comporta quella del ricorso.

5. L’inammissibilità del ricorso principale, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, comporta l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto esso ha natura di impugnazione incidentale tardiva.

Queste le ragioni.

5.1. La controversia ha ad oggetto un cumulo di domande, quello fra le domande principali della Z., riconducibili alla competenza della sezione specializzata agraria in quanto aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di affitto e la risoluzione del rapporto di affitto, con la condanna al rilascio, e quelle introdotte dal M. e dal C., da entrambi per le migliorie e dal secondo anche per la declaratoria dell’acquisto per usucapione del fondo.

Quest’ultima domanda non sarebbe stata di competenza del giudice agrario, ma, avendo ad oggetto una pretesa collegata alle domande dell’attrice Z. da nesso di pregiudizialità per incompatibilità, per essere basata su una prospettazione incompatibile con l’accertamento del rapporto agrario originante le pretese dell’attrice Z., non solo venne introdotta davanti al giudice specializzato dal C., ma è rimasta incardinata dinanzi ad esso, perchè attratta dalla sua competenza per materia sulle domande principali e comunque perchè non v’è stata dismissione della competenza. Ne è seguito che è stata decisa con il rito agrario e dalla sezione specializzata e, pertanto, in base al principio dell’ultrattività del rito, agli effetti della L. n. 742 del 1969, art. 3 in relazione all’art. 92 dell’Ordinamento Giudiziario, anche in relazione ad essa non trovava applicazione la sospensione feriale, giusta il consolidato principio per cui: “la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 esclude dal regime di sospensione dei termini relativo al periodo feriale tutte le controversie elencate nell’art. 429 c.p.c. (sostituito dall’art. 409, a seguito della L. 11 agosto 1973, n. 533) e perciò non solo le controversie individuali di lavoro propriamente dette, ma anche quelle – menzionate dal numero due dell’art. 409 – relative “a rapporti di mezzadria, di Colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari”, rimanendo indifferente la salvezza della Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, sancita dalla menzionata disposizione” (si veda già Cass. n. 6747 del 1981). L’esclusione dell’operatività della sospensione concerne anche il giudizio di cassazione: si veda già Cass. n. 2283 del 1983.

D’altro canto, è stato già affermato in tempi non recenti e va qui ribadito che: “La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica, ai sensi dell’art 3 Legge medesima, alle controversie in materia agraria devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie e quindi, neppure alle controversie che, per ragione di connessione, siano attratte nella Competenza di quelle Sezioni per essere trattate in un unico giudizio.” (Cass. n. 5107 del 1980).

5.2. Ora, la tempestività del ricorso del C. dev’essere valutata considerando che esso assumeva natura incidentale e, dunque, doveva essere notificato in ogni caso, per essere tempestivo, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1 decorrente dalla notifica del ricorso del M. al medesimo.

Ebbene, il ricorso del C. risulta notificato il 2 luglio del 2014 dal punto di vista del notificante, mentre quello del M. risulta notificato a mezzo posta, ma ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, (come risultanti dalle successive modifiche).

La notifica risulta avvenuta presso il difensore del C. nel giudizio di appello, con inserimento nella cassetta postale effettuato il 19 maggio 2014 ed è palese che si sarebbe potuta perfezionare non prima del 29 maggio 2014, giusta il citato art. 8, comma 4 cioè ipotizzando che la spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma fosse stata coeva al detto inserimento.

Dunque, il ricorso oggettivamente incidentale risulterebbe tempestivo, se la tempestività si apprezza con riferimento al suo carattere incidentale.

5.2.1. Tuttavia, pur tempestivamente introdotto come impugnazione incidentale, esso ha natura di impugnazione incidentale tardiva, perchè proposta quando ormai anche per il C. era decorso il termine annuale, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis.

La notificazione del ricorso incidentale, infatti, essendo stata fatta il 2 luglio 2014 si collocò abbondantemente oltre il decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 23 maggio 2013.

Ne consegue che il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inefficace.

5.2.2. Va rilevato che il ricorso principale era rivolto anche contro il C., in quanto la cassazione della sentenza chiesta dal M. postulava un risultato non favorevole nemmeno al C., in quanto diretto a contestare le statuizioni sul contratto di affitto fra la Z. e il M., comunque non compatibili con la prospettazione del C. rivendicante l’usucapione.

Comunque, se il ricorso C. si considerasse determinato da un interesse autonomo, se ne configurerebbe la tardività e, dunque, inammissibilità.

5.3. Peraltro i cinque motivi del ricorso incidentale si profilavano tutit inammissibili, perchè:

a) il primo – deducente “violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., art. 1141 c.c., comma 1, artt. 1147, 1158 e 1159-bis c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – perchè: a1) si fonda su circostanze di fatto e su una raccomandata del 7 luglio 1985, ma non fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 sul se e dove sarebbero emerse le prime e sarebbe stata prodotta la seconda nel giudizio di merito e sul se e dove potrebbero essere esaminate in questo giudizio di legittimità; a2) si concreta nella postulazione di una diversa valutazione delle dette circostanze rispetto a quella che si dice effettuata dalla sentenza impugnata, ponendosi al di fuori della logica del vizio di violazione di norme di diritto;

b) il secondo – deducente “violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 presenta la stessa struttura e, dunque, è inammissibile come il primo;

c) il terzo denuncia “omesso esame di confessione giudiziale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ma, a parte l’impropria evocazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anzichè delle norme regolatrice della confessione giudiziale di cui all’art. 230 c.p.c. e ss., è del tutto privo di pregio atteso che pretende di ravvisare la confessione in un contenuto del ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., cioè in un atto del difensore, anzichè in una dichiarazione della parte, non senza doversi osservare che nemmeno si dice dove sarebbe esaminabile il detto atto;

d) il quarto denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, ma la violazione dell’art. 2697 c.c. non risponde ai criteri indicati da Cass. sez. un. n. 16598 del 2916 e quella dell’art. 112 è dedotta con riferimento ad un’omessa ammissione di prova testimoniale, anzichè riguardo ad una domanda o ad un’eccezione, come dev’essere; ed inoltre, nessuna critica è fatta a quanto osservato dalla sentenza impugnata nella chiusura dela pagina 11;

e) il quinto motivo – deducente “violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 17 e dell’art. 936 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – è inammissibile, perchè non si fa carico della motivazione resa dalla sentenza impugnata dal secondo al settimo rigo della pagina 11.

6. Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’incidentale è dichiarato inefficace.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra ciascuno dei ricorrenti e la resistente Z., mentre si compensano fra i due ricorrenti, sante la soccombenza reciproca.

Le spese si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il giudizio è esente dall’onere della contribuzione, vertendo in materia agraria.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione alla resistente Z. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremila, oltre duecento per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna il ricorrente incidentale alla rifusione alla resistente Z. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremila, oltre duecento per esborsi, nonchè le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che il giudizio è esente dall’onere della contribuzione, vertendo in materia agraria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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