Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8311 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16896-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SEMPIONE

19/B, presso lo studio dell’avvocato IRMA BOMBARDINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABRIZIO CASTALDO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7204/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Napoli rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda di C.A. volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla L. n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all’amianto;

la Corte territoriale ha ritenuto corretto il ragionamento del primo giudice; ha cioè osservato come il lavoratore avesse già promosso identico giudizio, definito con sentenza n. 3074 del 2013, passata in cosa giudicata, con cui era dichiarata l’improponibilità dell’azione giudiziaria per difetto di domanda amministrativa; ha dunque ritenuto che la proposizione di un nuovo giudizio, sulla base della domanda amministrativa presentata all’INPS il 15.4.1997 ma con medesimo petitum e medesima causa petendi di quello già definito, fosse precluso per divieto di ne bis in idem;

chiede la cassazione della decisione, C.A. con ricorso articolato in un unico motivo;

resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo, l’INPS;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso principale, C.A. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; assume una erronea applicazione degli effetti del giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 3074 del 2013; secondo la parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la formazione di un giudicato sulla domanda, poichè la prima sentenza si era limitata ad una pronuncia di mero rito sulla base della considerazione che il ricorrente non avesse “dedotto in ricorso nè documentato tempestivamente di aver presentato la preventiva domanda amministrativa all’INPS”;

con il ricorso incidentale l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47;

l’Istituto osserva come sia ampiamente maturata la decadenza di cui al cit. art. 47; a tale riguardo deduce che, direttamente dalla sentenza impugnata, risulta, da un lato, che la domanda amministrativa di prestazione – invocata dal Cascone – è stata presentata il 15.4.1997 (terzultimo rigo, pag. 2 sent. impugnata) e, dall’altro, che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 18.6.2013 (primo rigo, pag. 2 sent. impugnata);

per ragioni di ordine logico si antepone l’esame del ricorso incidentale che è fondato;

occorre, in questa sede, confermare i principi di seguito esposti, non offrendo i rilievi sviluppati nelle note depositate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. spunti significativi per una loro rimeditazione:

o in linea generale, la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicchè è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d’ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall’istituto previdenziale (ex plurimis, n. 6331 del 2014; Cass.

n. 3990 del 2016; Cass. n. 28639 del 2018);

o detta decadenza (id est: la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto (ex plurimis: Cass. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, n. 16592 del 2014; n. 13816 del 2015; n. 7043 del 2016; n. 13513 del 2018; n. 32882 del 2018, quest’ultima anche per i chiarimenti forniti a seguito dei dubbi interpretativi sollevati da questa sezione sesta con ordinanza interlocutoria n. 17118 del 2018, successivamente seguita da Cass. nn. 832, 7550, 11183 e 11184 del 2019). Secondo le richiamate decisioni il predetto art. 47, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione (sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8). Tale decadenza è applicabile anche alle domande giudiziali avanzate da soggetti già pensionati, alle quali non sono riferibili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12720 del 2009) con riguardo alle domande di riliquidazione delle prestazioni previdenziali liquidate in misura inadeguata (Cass. n. 19482 del 2012; n. 11400 del 2012; n. 7043 del 2016; n. 12087 del 2017 e numerose altre);

o il termine per proporre l’azione giudiziaria (ratione temporis vigente) decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni); non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa: “il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (…) individua, nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia di trecento giorni (…) oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto” (v. Cass. n. 15969 del 2017; Cass. n. 8657 del 2017; Cass. ord. n. 3990 del 2016; Cass. n. 7527 del 2010);

conclusivamente, la domanda giudiziale di C.A. è senz’altro inammissibile, essendo stata proposta decorso il termine di tre anni e trecento giorni di cui al D.P.R. cit., art. 47: risulta dalla sentenza impugnata che, a fronte dell’istanza amministrativa all’INPS del 15 aprile 1997, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato depositato il 18 giugno 2013;

l’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’inammissibilità del ricorso principale, per carenza di interesse ad agire: la fondatezza dei rilievi in esso sviluppati non potrebbe comunque condurre ad alcune utile risultato per la parte istante;

la sentenza impugnata va, cassata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’originaria domanda proposta da C.A.;

le spese dei due gradi del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità si liquidano, come da dispositivo, in base al principio di soccombenza, in favore dell’INPS.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarato inammissibile quello principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda di C.A.. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, che si liquidano, per il primo grado, in Euro 1.500,00 e, per il secondo grado, in Euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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