Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8311 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3762/2009 proposto da:

R.G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELGI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCHI

GIAN LUIGI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.A., P.M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1360/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 21/11/2006, depositata il

17/12/2007; R.G.N. 563/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIOVANNA FIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A. e P.M.P. hanno proposto al Tribunale di Forlì domanda di condanna dell’avv. R.G.L. al risarcimento dei danni, nella misura di L. 16.442.000, poichè questi – incaricato di provvedere alla registrazione di una sentenza del Pretore di Cesena che aveva accertato l’usucapione in loro favore di alcuni beni immobili – ha denunciato all’ufficio del registro un valore di L. 3.300.000, anzichè quello di L. 33.000.000, che avrebbe posto le denuncianti al riparo dall’accertamento del valore ad opera dell’ufficio.

In conseguenza di ciò, esse avevano subito un accertamento di valore in misura di L. 100.000.000, di cui avevano ottenuto la riduzione a L. 75.000.000, proponendo ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Il convenuto ha resistito alla domanda, che il Tribunale di Forlì ha accolto, condannando il R. a pagare in risarcimento dei danni la somma di Euro 10.659,56, comprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria, oltre alle spese processuali.

Con sentenza depositata il 17 dicembre 2007 n. 1360 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado.

Con atto notificato il 31 gennaio-4 febbraio 2009 il R. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Le intimate non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1710, 1724, 1227, 1223, 2697 ed altri cod. civ., art. 41 cod. pen., sul rilievo che la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile della dichiarazione resa all’ufficio del registro, omettendo di rilevare che si è trattato di mero errore materiale, che le parti avrebbero potuto direttamente rilevare e correggere per tempo; che esse non si sono ben difese davanti alla commissione tributaria, non facendo rilevare che il valore dei terreni non era superiore a quello denunciato, come risulta da una perizia che egli stesso ha fatto redigere, e non sollevando rilevanti eccezioni di nullità dell’accertamento.

2.- Le censure sono inammissibili ai sensi degli art. 360 e 366 bis cod. proc. civ., quest’ultimo nel testo applicabile alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).

In primo luogo il ricorrente prospetta come violazioni di legge questioni che attengono alle valutazioni discrezionali in base alle quali la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione circa la responsabilità del difensore e l’imputazione al suo comportamento dei danni subiti dalle intimate: valutazioni che sarebbero suscettibili di censura solo sotto il profilo dei vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Vizi di tal genere non sono stati prospettati dal ricorrente, nè sussistono, avendo la Corte di appello respinto le eccezioni del R., già proposte come motivi di appello, con congrua e logica motivazione.

In secondo luogo, e conseguentemente, il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è del tutto inidoneo a prospettare la questione giuridica su cui si richiede la pronuncia di questa Corte.

Esso propone una questione di fatto – cioè se i comportamenti oggetto delle doglianze del ricorrente siano tali da configurare responsabilità dell’avvocato – e non prospetta violazioni di legge, nè vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni con cui la Corte di appello ha motivato la sua soluzione, bensì solo il suo dissenso sul merito della soluzione adottata.

Trattasi di questioni inammissibili in sede di legittimità (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119).

3.- Le ulteriori censure risultano assorbite.

4.- Non essendosi costituite le intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA