Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8310 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 06/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13855-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) già EQUITALIA PRAGMA SPA, in persona

del procuratore speciale Dott. A.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BRUNETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO ROMEO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CO.DI.TA;

– intimata –

e contro

AGENZIA ENTRATE TARANTO, in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 448/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

M.L. proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi notificatole da Equitalia Pragma s.p.a. per l’omesso pagamento di alcune cartelle esattoriali emesse in relazione a crediti dell’amministrazione.

Con sentenza di primo grado il Tribunale di Taranto, qualificata l’opposizione in generale come contenente sia una opposizione agli atti esecutivi che all’esecuzione, dichiarava inammissibili in quanto tardivi i motivi di opposizione da 1 a 4 mentre giudicava sul motivo n. 5 dell’atto di opposizione, avente ad oggetto l’illegittimità del pignoramento per violazione dell’art. 82 c.p.c., in quanto effettuato dall’agente di riscossione mediante propri dipendenti senza il patrocinio di un avvocato, in violazione dell’art. 82 c.p.c., non derogato sul punto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41 ritenendo che con esso non si discutesse della semplice nullità dell’atto di pignoramento bensì della sua stessa inesistenza. Ciò detto quanto alla ammissibilità della opposizione sul punto, la accoglieva ritenendo che fosse da dichiarare inesistente il pignoramento presso terzi eseguito dall’agente per la riscossione a mezzo di un funzionario a ciò delegato, trattandosi di facoltà non consentita dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41.

Equitalia proponeva appello sul punto e la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 448/2014 del 24 novembre 2014 qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello, “a mente dell’art. 618 c.p.c., comma 2, trattandosi pacificamente di opposisizione agli atti esecutivi, come peraltro dichiarato nella sentenza dallo stesso tribunale”.

Propone ricorso articolato in tre motivi Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Pragma s.p.a.). La M. resiste con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, con il quale Equitalia denuncia l’erroneità della pronuncia impugnata sotto il profilo della dichiarata inammissibilità dell’appello proposto, appare fondato: l’appello di Equitalia doveva ritenersi proponibile sulla base del principio dell’apparenza, in base al quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte (da ultimo, Cass. n. 12872 del 2016). E’ chiaramente ricavabile infatti dalla lettura della sentenza di primo grado che la stessa, dopo aver riportato i cinque motivi di opposizione, qualificava l’opposizione come proposta sia avverso gli atti esecutivi che avverso la possibilità stessa di procedere ad esecuzione; quindi esaminava nel merito i vari motivi e dichiarava inammissibili in quanto proposti oltre i termini dell’art. 617 c.p.c. i primi quattro, così inevitabilmente riconducendoli ad una opposizione agli atti esecutivi; residuava a questo punto il solo motivo n. 5, che risulta qualificato inequivocabilmente per residualità, nella stessa qualificazione data dal giudice di primo grado, come opposizione all’esecuzione (proprio in virtù della duplice qualificazione iniziale e della declaratoria di inammissibilità, in quanto riconducibili ad una opposizione agli atti esecutivi tardiva, dei primi quattro motivi) – e in virtù di tale qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione il giudice di primo grado procedeva poi ad esaminare nel merito il motivo di opposizione – ritenendo che con esso fosse messa in discussione l’esistenza stessa del pignoramento, eseguito da soggetto a ciò non abilitato.

Pertanto, l’appello proposto doveva ritenersi ammissibile in quanto proposto avverso un motivo che, quanto meno secondo un criterio residuale, come sopra ricostruito, doveva ritenersi qualificato in modo inequivoco dal giudice a quo come opposizione all’esecuzione.

Una volta che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, si ritenga ammissibile l’appello, sotto il profilo dell’apparenza, in relazione alla questione sollevata con il quinto motivo di opposizione dalla M., è possibile passare all’esame della fondatezza nel merito della domanda a suo tempo proposta con l’opposizione, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, e preliminarmente verificare la stessa correttezza della qualificazione operata dal giudice a quo.

Con il motivo n. 5 del ricorso in opposizione al pignoramento, unico residuo in quanto come si è detto qualificato dal giudice di primo grado in termini di opposizione all’esecuzione, si denunciava la nullità del pignoramento in quanto non redatto da un avvocato ma da un funzionario sulla base di una erronea interpretazione, ad avviso della M., opponente, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41 affermando che da ciò discendesse l’inesistenza dell’intero pignoramento. Deve dirsi però che questa censura in realtà è più correttamente qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi, anzichè in termini di opposizione all’esecuzione, in quanto non si contesta il diritto a procedere esecutivamente ma la modalità di esecuzione prescelta dal creditore. Pertanto, anche in relazione a questo motivo la originaria opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva (non è discusso in fatto che l’opposizione sia stata proposta ben oltre i venti giorni dalla esecuzione del pignoramento).

La sentenza impugnata va quindi cassata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, deve dichiararsi che la domanda originaria, riqualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, fosse inammissibile per tardività.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta da M.L..

Liquida in favore di Equitalia Sud s.p.a. le spese di lite in Euro 1.800,00 per il primo grado, Euro 2.000,00 per l’appello ed Euro 2.500,00 per il giudizio di cassazione, oltre 200,00 Euro di esborsi per ciascun grado, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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